Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17361/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Cagliari -Sezione distaccata di Sassari-, con sentenza del 10 marzo 2022, confermava la sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Sassari con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per rapina impropria. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputata, rilevando che la stessa era stata giudicata con rito abbreviato sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo processuale, tra cui il DVD contenente il video dell'impianto di videosorveglianza con cui erano stati ripresi i fatti per cui era processo, che non era stato minimamente preso in considerazione dal giudice di appello che, come ammesso dallo stesso, non aveva provveduto alla visione del documento, malgrado l'evidente decisività della prova ai fini della decisione. 1.2 Il difensore osserva che quanto rilevato portava necessariamente alla conclusione che la sentenza impugnata appariva contraddittoria ed illogica, visto che l'evidente mancata valutazione della prova messa in relazione alla certa attendibilità dei sommari informatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come apoditticamente rilevato dal giudice, costituiva 02) una palese contraddizione nel procedimento motivazione della sentenza di appello. 1.3 II difensore rileva che dalla insussistenza dell'elemento violenza, ovvero dalla eventuale assenza di funzionalità della violenza stessa alla apprensione o mantenimento della res furtiva, derivava una evidente erronea applicazione della legge penale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente alle censure di cui ai primi due motivi di ricorso, le stesse non si confrontano assolutamente con quanto ritenuto da entrambi i giudici di merito, che hanno precisato che la Romano, nel corso delle sue dichiarazioni, aveva ammesso che dopo essere stata colpita dal titolare del negozio con uno schiaffo in quanto questi si era accorto che stava rubando dei bracciali, "afferrò alcuni bracciali e cercò di dileguarsi, ma venne affrontata dalla titolare e da un cliente da cui, grazie ad alcuni strattonamenti, riuscì a divincolarsi e quindi a darsi alla fuga, assieme al [OSCURATO:PERSONA]" (pag.2 sentenza di appello); sempre a pag.2 viene precisato che "sia la Romano -con spinte e strattonamenti del cliente del negozio, che stava cercando di impedirle di fuggire-, sia il [OSCURATO:PERSONA], che, nel medesimo segmento temporale (in cui era ancora precaria l'acquisizione illegittima della refurtiva) afferrava quest'ultimo e lo scaraventava a terra, esercitavano entrambi la coercizione, subito dopo l'impossessamento, usando violenza"; pertanto, le stesse ammissioni della ricorrente, riscontrate dalle dichiarazioni del cliente del negozio, [OSCURATO:PERSONA], confermano che non solo la Romano aveva usato violenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per divincolarsi, ma tale azione era stata posta in essere anche dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]: pertanto, la ricorrente deve rispondere del reato di rapina impropria anche alla luce del principio più volte ribadito da questa Corte secondo il quale "in tema di concorso anomalo, costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l'uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l'azione criminosa in rapina impropria, ascrivibile al compartecipe che non ha partecipato all'esecuzione materiale della violenza o minaccia" (Sez.2, n. 44943 del 03/10/2018 Jamarishvili, Rv. 274467 - 01).

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, dalla motivazione contenuta alle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata emerge che i giudici di appello hanno tenuto in considerazione le immagini dell'impianto di videosorveglianza, avendo rigettato soltanto la richiesta di visionarle in udienza, in considerazione del fatto che erano a disposizione delle parti nel supporto informatico acquisito agli atti; tanto è vero che in motivazione vi è un commento su ciò che mostrano le immagini (alla fine di pag.6) e sulle deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relative a "quanto avvenuto successivamente e non immortalato dal sistema di videosorveglianza" (pag.7). 1.3 Conseguentemente, deve essere ritenuto manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso, considerato che la ricorrente ha posto in essere una azione violenta subito dopo essersi impossessata dei bracciali, e quindi, come previsto dall'art. 628 comma 2 cod. pen., ha adoperato violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Cagliari -Sezione distaccata di Sassari-, con sentenza del 10 marzo 2022, confermava la sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Sassari con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per rapina impropria. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputata, rilevando che la stessa era stata giudicata con rito abbreviato sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo processuale, tra cui il DVD contenente il video dell'impianto di videosorveglianza con cui erano stati ripresi i fatti per cui era processo, che non era stato minimamente preso in considerazione dal giudice di appello che, come ammesso dallo stesso, non aveva provveduto alla visione del documento, malgrado l'evidente decisività della prova ai fini della decisione. 1.2 Il difensore osserva che quanto rilevato portava necessariamente alla conclusione che la sentenza impugnata appariva contraddittoria ed illogica, visto che l'evidente mancata valutazione della prova messa in relazione alla certa attendibilità dei sommari informatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come apoditticamente rilevato dal giudice, costituiva 02) una palese contraddizione nel procedimento motivazione della sentenza di appello. 1.3 II difensore rileva che dalla insussistenza dell'elemento violenza, ovvero dalla eventuale assenza di funzionalità della violenza stessa alla apprensione o mantenimento della res furtiva, derivava una evidente erronea applicazione della legge penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente alle censure di cui ai primi due motivi di ricorso, le stesse non si confrontano assolutamente con quanto ritenuto da entrambi i giudici di merito, che hanno precisato che la Romano, nel corso delle sue dichiarazioni, aveva ammesso che dopo essere stata colpita dal titolare del negozio con uno schiaffo in quanto questi si era accorto che stava rubando dei bracciali, "afferrò alcuni bracciali e cercò di dileguarsi, ma venne affrontata dalla titolare e da un cliente da cui, grazie ad alcuni strattonamenti, riuscì a divincolarsi e quindi a darsi alla fuga, assieme al [OSCURATO:PERSONA]" (pag.2 sentenza di appello); sempre a pag.2 viene precisato che "sia la Romano -con spinte e strattonamenti del cliente del negozio, che stava cercando di impedirle di fuggire-, sia il [OSCURATO:PERSONA], che, nel medesimo segmento temporale (in cui era ancora precaria l'acquisizione illegittima della refurtiva) afferrava quest'ultimo e lo scaraventava a terra, esercitavano entrambi la coercizione, subito dopo l'impossessamento, usando violenza"; pertanto, le stesse ammissioni della ricorrente, riscontrate dalle dichiarazioni del cliente del negozio, [OSCURATO:PERSONA], confermano che non solo la Romano aveva usato violenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per divincolarsi, ma tale azione era stata posta in essere anche dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]: pertanto, la ricorrente deve rispondere del reato di rapina impropria anche alla luce del principio più volte ribadito da questa Corte secondo il quale "in tema di concorso anomalo, costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l'uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l'azione criminosa in rapina impropria, ascrivibile al compartecipe che non ha partecipato all'esecuzione materiale della violenza o minaccia" (Sez.2, n. 44943 del 03/10/2018 Jamarishvili, Rv. 274467 - 01). Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, dalla motivazione contenuta alle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata emerge che i giudici di appello hanno tenuto in considerazione le immagini dell'impianto di videosorveglianza, avendo rigettato soltanto la richiesta di visionarle in udienza, in considerazione del fatto che erano a disposizione delle parti nel supporto informatico acquisito agli atti; tanto è vero che in motivazione vi è un commento su ciò che mostrano le immagini (alla fine di pag.6) e sulle deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relative a "quanto avvenuto successivamente e non immortalato dal sistema di videosorveglianza" (pag.7). 1.3 Conseguentemente, deve essere ritenuto manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso, considerato che la ricorrente ha posto in essere una azione violenta subito dopo essersi impossessata dei bracciali, e quindi, come previsto dall'art. 628 comma 2 cod. pen., ha adoperato violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i
Sentenza Cassazione n. 17361/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris