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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 38573/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di cassazione, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta per il condannato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con sentenza n. 18953 del 29 aprile 2021 (dep. 14 maggio 2021) la Quarta Sezione della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2. Il condannato ricorre per cassazione ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. e chiede la revoca della sentenza della Corte di cassazione e l'annullamento della sentenza n. 4787 del 20 luglio 2020 della Corte di appello di Napoli con riferimento ai reati degli art. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Ripercorre i temi devoluti, relativi alla valutazione della prova per i capi 4, 7, 8, 11 e 12 e lamenta l'omessa risposta alle censure sollevate. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché lamenta il vizio di motivazione piuttosto che l'errore di fatto.

E' incontestato che la Corte di cassazione abbia puntualmente riassunto i motivi di ricorso presentati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (si veda par. 12 del Ritenuto in fatto): un primo gruppo attinente all'interpretazione delle conversazioni in merito al reato associativo e alla idoneità dei reati fine (che non sono oggetto di specifica censura) alla relativa prova, un secondo riguardante il suo ruolo di "vertice assoluto" del sodalizio, un terzo concernente la mancata riqualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, un quarto relativo al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Tutti i motivi sono stati trattati, secondo un'efficace tecnica espositiva propria del giudizio di legittimità, per questioni, dopo aver chiarito i limiti del sindacato della Corte di cassazione cui è preclusa la rilettura del compendio captativo e più in generale dei fatti accertati in sede di merito, soprattutto in presenza di una doppia sentenza dello stesso segno, nonché la cognizione di eventuali vizi processuali riferiti alla valutazione della prova.

La sentenza impugnata ha affrontato nello specifico il ricorso dello Scognarnillo ai par. 10 e 11 del Considerato in diritto e ha rinviato per alcuni temi, come quello dei rapporti tra reato associativo e concorso di persone nel reato, ad altri punti della decisione, non senza precisare che la sollecitazione a una rivalutazione in termini alternativi di alcuni elementi probatori non era consentita in sede di legittimità.

Va ribadito che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Cass., Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc, pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 13 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di cassazione, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta per il condannato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza n. 18953 del 29 aprile 2021 (dep. 14 maggio 2021) la Quarta Sezione della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il condannato ricorre per cassazione ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. e chiede la revoca della sentenza della Corte di cassazione e l'annullamento della sentenza n. 4787 del 20 luglio 2020 della Corte di appello di Napoli con riferimento ai reati degli art. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Ripercorre i temi devoluti, relativi alla valutazione della prova per i capi 4, 7, 8, 11 e 12 e lamenta l'omessa risposta alle censure sollevate. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché lamenta il vizio di motivazione piuttosto che l'errore di fatto. E' incontestato che la Corte di cassazione abbia puntualmente riassunto i motivi di ricorso presentati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (si veda par. 12 del Ritenuto in fatto): un primo gruppo attinente all'interpretazione delle conversazioni in merito al reato associativo e alla idoneità dei reati fine (che non sono oggetto di specifica censura) alla relativa prova, un secondo riguardante il suo ruolo di "vertice assoluto" del sodalizio, un terzo concernente la mancata riqualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, un quarto relativo al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Tutti i motivi sono stati trattati, secondo un'efficace tecnica espositiva propria del giudizio di legittimità, per questioni, dopo aver chiarito i limiti del sindacato della Corte di cassazione cui è preclusa la rilettura del compendio captativo e più in generale dei fatti accertati in sede di merito, soprattutto in presenza di una doppia sentenza dello stesso segno, nonché la cognizione di eventuali vizi processuali riferiti alla valutazione della prova. La sentenza impugnata ha affrontato nello specifico il ricorso dello Scognarnillo ai par. 10 e 11 del Considerato in diritto e ha rinviato per alcuni temi, come quello dei rapporti tra reato associativo e concorso di persone nel reato, ad altri punti della decisione, non senza precisare che la sollecitazione a una rivalutazione in termini alternativi di alcuni elementi probatori non era consentita in sede di legittimità. Va ribadito che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Cass., Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc, pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 13 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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