CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04116/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18145/2022 R.G. proposto da MINISTERO DELL'INTERNO e MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei Ministri p.t., rappresentati e difes i dall ' Avv ocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, viadei Portoghesi, n.12; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Can- celleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Genova n. 16/22, depositata il 7 gennaio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di Imperia convenne in giudizio il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze, per sentirli condannare al pagamento della somma di Euro 280.698,01, dovuta a titolo di compensazione per i mi- nori introiti dell'ICI relativi agli anni compresi tra il 2003e il 2009, ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Si costituirono i Ministeri e resistettero alla domanda, chiedendone il ri- getto. 1.1. Con sentenza del 13 marzo 2019, il Tribunale di Genova accolse la domanda. 2. L'impugnazione proposta dai Ministeri è stata rigettata dalla Corte d'appello di Genova con sentenza del 7 gennaio 2022. A fondamento della decisione, la Corte ha osservato, per quanto ancora rileva in questa sede,che l'art. 64 della legge n. 388 del 2000 non reca alcun riferimento alla volontà del legislatore di limitare il minor gettito rilevante ai fini del riconoscimento della compensazione ai soli immobili passati ad auto- determinazione della rendita in uno specifico anno, al netto dei contributi già riconosciuti per gl'immobili passati ad autodeterminazione negli anni prece- denti, rilevando che sia tale disposizione che il d.m. 1° luglio 2002, n. 197 prevedono espressamente che vengano considerati tutti i fabbricati classifi- cabili nel gruppo catastale D, senza distinguere l'anno in cui è avvenuto l'ac- catastamento. Ha escluso che, una volta compensato il minor introito nell’ anno di riferimento, la perdita possa considerarsi definitivamente ripianata, osservando che il contributo statale viene erogato solo in quanto venga ac- certato, anno per anno, il rispetto dei parametri di legge, ed aggiungendo che, essendo l'ICI un'imposta di natura durevole da pagarsi con cadenza an- nuale, il minor gettito ricavato dal Comune per effetto dell'autodetermina- zione costituisce una perdita destinata a reiterarsi di anno in anno. Ha affer- mato inoltre che il consolidamento previsto dall'art. 3, comma secondo, del d.m. n. 197 del 2002 costituisce soltanto una tecnica contabile attinente alle modalità di erogazione del contributo, in particolare una tecnica di stabilizza- zione dettata anche ai fini dei bilanci di previsione dello Stato, precisando che la locuzione «per la prima volta», riferita al pagamento secondo le rendite autodeterminate dal contribuente, non costituisce un riferimento ad un rico- noscimento una tantum, ma un evidente termine di decorrenza di un benefi- cio periodico, dal momento che la ratiodella norma va ricercata nella volontà di compensare stabilmente i Comuni della perdita di gettito imputabile all'au- todeterminazione provvisoria. 3. Avverso la predetta sentenzai Ministeri ha nno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Il Comune di Imperia ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo d'impugnazione,iMinisteri denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 64 della legge n. 388 del 2000 e degli artt. 2 e 3 del d.m. n. 197 del 2002, sostenendo che i minori introiti derivanti dall'ICI in conseguenza dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, che costituiscono la sola quantità rilevante ai fini dell'interpretazione dell'art. 64 cit., vannoindividuati esclusivamente in quelli derivanti dai nuovi immobili che nella singola annualità passano, ai fini della determinazione dell'imponibile, dal riferimento al valore contabile a quello alla rendita catastale provvisoria. Premesso infatti che l'art. 64 cit., nel sostituire il meccanismo di compensazione previsto dall'art. 53, comma quattordice- simo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che teneva conto di tutti i fab- bricati che nel triennio erano passati dal valore contabile allarendita catastale provvisoria, ha previsto innanzitutto il consolidamento delle somme relative al contributo riguardante il triennio 1998-2000, disponendo inoltre che, a de- correre dall'anno 2001, dev'essere versato, oltre al contributo, un aumento calcolato di anno in anno in misura corrispondente ai minori introiti derivanti dall'ICI in conseguenza dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite ca- tastali dei fabbricati di categoria D, afferma che il termine aumento si riferisce esclusivamente al differenziale, che costituisce una perdita per il Comune, e non anche aitrasferimenti statali, già stabilizzatisi come entrate , i qua li non possono essere presi nuovamente in considerazione negli anni successivi, al fine di verificare il superamento delle soglie previste dal comma primo dell'art.64. Diversamente opinando, non troverebbe giustificazione il comma secondo dell'art. 64, il quale prevede che, qualora la determinazione della rendita ca- tastale definitiva comporti un aumento degli introiti superiore al 30%, i tra- sferimenti erariali di partecorrente in favore del Comune sono ridotti in mi- sura corrispondente. Aggiunge che tale interpretazione trova conforto nel d.m. n. 197 del 2002, il quale prevede la riduzione dei trasferimenti in misura pari all'eccedenza di gettito ed il consolidamento della stessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui le rendite catastali sono divenute inoppu- gnabili. Sostiene inoltre che l'interpretazione adottata dalla sentenza impu- gnata, oltre a comportare una moltiplicazione dei valori da accertare rispetto al complesso degl'immobili censiti nella categoria catastale D, implicherebbe necessariamente il superamento dei parametri di legge.Precisato infine che il meccanismo del consolidamento è previsto direttamente dall'art. 64 della legge n. 388 del 2000, alla quale il d.m. n. 197 del 2002 si è limitato a dare attuazione, afferma che il criterio in tal modo adottato costituisce espressione di una scelta non irrazionale compiuta dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità. 1.1. Il ricorso è fondato. La questione proposta dai ricorrenti ha ad oggetto l'interpretazione dello art. 64 della legge n. 388 del 2000, ai sensi del quale, a decorrere dall'anno 2001, i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai Comuni per effetto dei mi- nori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite ca- tastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti ai sensi del d.m. 19 aprile1994, n. 701, dovevano essere compensati con corrispondente au- mento dei trasferimenti statali se di importo superiore a Lire 3.000,00 e allo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno. La determinazione dei criteri e delle modalità per l'applicazione di tale disposizione era demandata dal comma terzo al Ministro dell'interno, il quale vi ha provveduto, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il d.m. n. 197 del 2002: l'art. 2 di tale decreto, dopo aver ribadito che i trasferimenti erariali devono essere aumentati in misura pari alla perdita di gettito subìta dal Comune ove quest'ultima sia di un importo superiore a Euro 1.549,37 ed allo 0,5% della spesa corrente risultante dal bilancio di previ- sione dello stesso anno in cui si era verificata la perdita, definitivamente as- sestato (comma primo), ha stabilito che il contributo statale deve essere pari alla differenza tra il gettito dell'ICI che sarebbe derivato dai fabbricati classi- ficabili nel gruppo catastale D considerando la base imponibile risultante prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali effettuata secondo le procedure previste dal d.m. n. 701 del 1994 e quello derivante dagli stessi fabbricati a seguito della predetta autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali; l'entità del minor gettito deve essere calcolata appli- cando l'aliquota dell'imposta vigente nell'esercizio finanziario in cui i contri- buenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base allerendite catastali provvisoriamente autodeterminate ai sensi del predetto decreto ministeriale; il contributo statale deve essere attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell'ICI ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei Comuni interessati. La questione in esame è stata già affrontata dalla giurisprudenza di legit- timità, e risolta mediante l'enunciazione del seguente principio di diritto, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede: «i trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall'art. 64 della legge n. 388 del 2000 e del d.m. n. 197 del 2002 e volti a compensare, a decorrere dall'anno 2001, i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori im- ponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previ- sto dal d.m. n. 701 del 1994, sono subordinati alla duplice condizione che il minor introito sia superiore a Euro 1.549,37 e allo 0,5% dellaspesa corrente prevista per ciascun anno; il superamento delle predette soglie va valutato senza tener conto del minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni pre- sentate dai contribuenti negli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati; tuttavia, ai fini della determinazione del minor introito ICI per ciascun anno si tiene conto non solo di quello scaturente dalle autodeter- minazioni provvisorie delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D pre- sentate dai contribuenti in quell'anno ma anche di quello scaturente da auto- determinazioni provvisorie presentate negli anni precedenti, non compensate con trasferimenti erariali consolidati» (cfr. Cass., Sez. I, 3/07/2023, nn.18701, 18705, 18718; 6/07/2023, nn. 19168, 19895). A fondamento di tale conclusione, si è osservato che a)la ratio del con- tributo in questione consiste nel neutralizzare le conseguenze sfavorevoli in termini di gettito ICI per i Comuni derivanti dall'applicazione del meccanismo provvisorio di determinazione della rendita catastale per autodichiarazione introdotto dall'art. 1, comma terzo, del d.m. n. 701 del 1994, che conferisce rilievo provvisorio ai fini fiscali alla «rendita proposta», b) l'art. 64, comma terzo, della legge n. 388 del 2000 ha introdotto, a decorrere dall'anno 2001, nuove modalità di determinazione del contributo, diverse da quelle previste per gli anni precedenti dall'art. 31, comma terzo, della legge 23 dicembre 1998, n. 488 e dall'art. 53, comma quattordicesimo, della legge n. 388 del 2000, e consistenti da un lato nella stabilizzazione del diritto dei Comuni ai trasferimenti compensativi e dall'altro nell'introduzione di una franchigia, la cui operatività è condizionata al mancato superamento di due soglie quanti- tative, una determinatain misura fissa, e volta a neutralizzare variazioni «ba- gatellari», l'altra in misura percentuale, e volta a penalizzare i Comuni poco virtuosi che non tengano sotto controllo la spesa, c)la fissazione di tali soglie (soprattutto della prima) verrebbe sostanzialmente vanificata ove si consen- tisse di computare il minor gettito degli anni precedenti (già compensato me- diante trasferimenti erariali consolidati) anche ai fini della verifica in ordine al superamento delle soglie negli anni successivi, d)il consolidamento a regime dei trasferimenti acquisiti negli anni precedenti, previsto dal d.m. n. 197 del 2002, non si pone in contrasto con la disciplina dettata dall'art. 64, il quale, oltre a rimettere al decreto ministeriale la determinazione dei criteri e delle modalità per l'attuazione, presuppone l'operatività di tale principio, preve- dendo la riduzione dei trasferimenti erariali soltanto nel caso in cui, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tec- nici erariali, derivino ai Comuni introiti superiori almeno del 30% rispetto a quelli conseguiti prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite ca- tastali, e)è quindi possibile che, per effetto del consolidamento dei trasferi- menti erariali acquisiti, si determini la sterilizzazione dei minori gettiti dell'ICI maturati con riferimento alle autodichiarazioni relative a fabbricati presentate in un determinato anno, a causa del mancato superamento delle soglie nello anno di riferimento, f) tale sterilizzazione non si estende tuttavia agli anni successivi, ove in riferimento agli stessi immobili si produca un ulteriore man- cato introito, non essendovi alcun elemento testuale, né nella legge, né nel regolamento, che permetta di espungere dal minor gettito dell'ICI di un de- terminato anno anche quello maturato, in quell'anno, per effetto di autodi- chiarazioni presentate nell’anno precedente, o negli anni precedenti, e non compensate negli anni precedenti per la loro modestia, e quindi non consoli- date. 1.2. Non può dunque condividersi la tesi sostenuta dalla sentenza impu- gnata, secondo cui il riconoscimento del contributo con riferimento all'anno in cui, per effetto del passaggio degl'immobili ad autodeterminazione, si è verificato il minor introito dell'ICI non comporta il definitivo ripianamento della perdita subìta dal Comune, giacché perun verso il contributo viene ero- gato soltanto se ed in quanto sia stato accertato, anno per anno, il rispetto dei parametri di legge, e per altro verso, essendo l'ICIun'imposta durevole da pagarsi con cadenza annuale, la perdita non si cristallizza una tantum, ma è destinata a reiterarsi di anno in anno.Nessun rilievo può assumere, in con- trario, la circostanza, evidenziata dalla Corte territoriale, che l'art. 2, comma secondo,del d.m. n. 197 del 2002, nel fissare i criteri per la determinazione del minor gettito dell'ICI, imponga di avere riguardo all'esercizio finanziario in cui i contribuenti, «per la prima volta», effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate, trattandosi di una locu- zione volta non già ad individuare il termine di decorrenza di un beneficio periodico,e neppure a chiarire che il contributo è riconosciuto una tantum , ma solo ad individuare l'aliquota dell'imposta da utilizzare per il calcolo del gettito: alla determinazione del momento in cui sorge il relativo diritto prov- vede infatti il periodo successivo del comma terzo , il quale stabilisce che il contributo è attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell'ICI, mentre la sterilizzazione (peraltro solo tenden- ziale, come si è detto in precedenza) dei minori gettiti inferiori alle soglie previste dalla legge derivadalla combinazione del sistema delle soglie previ- sto dal comma primo con il consolidamento del contributo previsto dal terzo periodo del comma secondo.2. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Genova, che provvederà, in diversa com- posizione, anche al regolamento de