CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 agosto 1991
Cassazione n. 22696/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 32472/19 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Ministero della salute; Ministero dell'economia e delle finanze, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio e dei ministri pro tempore, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso ope legis dall’Avvocatura delloStato; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova 28 giugno 2019 n. 978; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2009 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Genova la Presidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni indicate in epigrafe, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; Oggetto:medici specializzandi -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Con sentenza 12.11.2012 n. 3671 il Tribunale accolse la domanda, liquidando agli attori il danno nella misura di euro 6.713,94 per ciascun anno di frequentazione della scuola di specializzazione, ed in particolare: -) a [OSCURATO:PERSONA], per avere frequentato la scuola di specializzazione per anni quattro, dal 1981 al 1985, euro 26.855.76; -) ad [OSCURATO:PERSONA], per avere frequentato la scuola di specializzazione per anni tre, indicati dal Tribunale (terzultima pagina, n. 33 della tabella) come quelli dal 1980 al 1983, euro 20.141,82; -) a [OSCURATO:PERSONA] per avere frequentato la scuola di specializzazione per anni quattro, dal 1981 al 1985, euro 26.855,76. La suddetta sentenza fu appellata dalle amministrazioni soccombenti in via principale, e dalle controparti in via incidentale. Le prime sostennero che nulla era dovuto ai tre medici appena indicati, in quanto immatricolati prima del 1983, e quindi prima che fosse sorto l’obbligo per gli Stati membri di prevedere una adeguata remunerazione per gli iscritti alle scuole di specializzazione in medicina. Gli odierni ricorrenti chiesero invece che la stima del danno avvenisse in misura più cospicua. 3. Con sentenza 28.6.2019 n. 978 la Corte d’appello di Genova accolse il gravame principale. Ritenne il giudice di secondo grado che nessun risarcimento spettasse agli odierni ricorrenti, per essersi essi iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1983, e quindi prima che divenisse effettivo per lo Stato italiano l'obbligo di dare attuazione alle norme comunitarie che imponevano la corresponsione di una adeguata remunerazione ai laureati in medicina iscritti alle scuole di specializzazione. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su quattro motivi. Le controparti hanno resistito con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c. ed il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano che ingiustamente la Corte d’appello ha rigettato la loro domanda risarcitoria, sul presupposto che si fossero iscritti alla scuola di specializzazione prima dell’anno accademico 1983-84. Deducono che ad essi il risarcimento sarebbe spettato comunque, quanto meno per la frazione del corso di specializzazione successiva al 1° gennaio 1983,a nulla rilevando che l’iscrizione fosse avvenuta in epoca anteriore. 1.1. Il motivo è fondato, limitatamente al risarcimento dovuto a partire dal 1° gennaio 1983. Questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria pronunciata da Cass. civ., sez. un., ord. 29.10.2020 n. 23901, ha sottoposto alla Corte di giustizia la medesima questione di diritto oggi posta a fondamento del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio. La Corte di giustizia dell’unione europea, con sentenza n. 3 marzo 2022, in causa C-590/20, ha stabilito che “la situazione di un medico che si sia iscritto presso una scuola di specializzazione medica prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima dell’entrata in vigore della direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest’ultima. Di conseguenza, poiché (…) qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve, per il periodo che va dal 1° gennaio 1983 fino alla fine della formazione seguita, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato della direttiva 75/363 modificata, tale obbligo di remunerazione vale anche, alle stesse condizioni, per le formazioni iniziate prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76”. Tale principio è stato già recepito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno stabilito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee spetta anche a quanti si sono iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983. In questo caso, però, il risarcimento è dovuto solo per il periodo di tempo intercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola di specializzazione. 2. Col secondo motivo i ricorrenti impugnano la sentenza d'appello nella parte in cui ha liquidato il danno nell'importo di euro 6.713,94 per ogni annodi durata del corso di specializzazione. Allegano che nella suddetta misura fu liquidato il danno a favore di quelli, tra gli originari attori, la cui domanda fu accolta, e dichiarano che il secondo motivo di ricorso deve intendersi proposto proposta in via condizionata, e cioè nella sola ipotesi in cui questa Corte “dovesse ritenere che la predetta statuizione di secondo grado costituisc[a] una pronuncia estesa anche agli odierni ricorrenti”. 2.1. Il motivo è inammissibile perché nella sentenza impugnata non è contenuta alcuna statuizione sul quantum debeatur che possa ritenersi estesa agli odierni ricorrenti; né del resto la Corte d'appello, rigettando la loro domanda, poteva - né doveva - pronunciarsi sulla misura del risarcimento. 3. Il terzo e il quarto motivo censurano la sentenza d'appello nella parte in cui non ha accordato gli interessi e la rivalutazione, e sono entrambi manifestamente inammissibili, dal momento che la sentenza impugnata, rigettando la domanda, nessuna statuizione riferibile agli odierni ricorrenti contiene, né avrebbe potuto contenere in tema di interessi e rivalutazione. 4. La ritenuta erroneità della sentenza impugnata non ne impone la Cassazione con rinvio. Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito, assumendo le funzioni del giudice d’appello. 5. A tal riguardo deve preliminarmente esaminarsi, ex art. 276, comma secondo, c.p.c., il gravame principale proposto dalle Amministrazioni, in quanto investe l’an debeatur. Il motivo è parzialmente fondato, in virtù dei princìpi già esposti al § 1.1 che precede. 5.1. Il risarcimento, tuttavia, è dovuto solo per gli anni accademici successivi all’anno 1981-1982, e quindi nella misura che segue. 5.2. [OSCURATO:PERSONA] avere frequentato la scuola di specializzazione in oftalmologia dell’Università di Genova dall’a.a. 1981-82 all’a.a. 1984-85, e dunque per quattro anni (cfr. certificato del 4.1.2020, allegato al fasc. di I grado). Le è però dovuto il risarcimento solo dal momento in cui è sorto l’obbligo dello Stato italiano di introdurre norme che prevedessero l’obbligo di remunerare gli specializzandi, e quindi dall’a.a. 1982-1983. Il risarcimento è dunque dovuto per anni tre, ed è pari ad euro 20.141,82, pariad euro 6.713,94 per ciascun anno, in virtù dei princìpi di cui si dirà infra, al § 6.1. 5.3. [OSCURATO:PERSONA] risulta avere frequentato la scuola di specializzazione in ematologia generale dell’Università di Genova dall’a.a. 1981-82 all’a.a. 1983-84, e dunque per tre anni, come risulta dal certificato del 15.7.1985, allegato al fasc. di I grado. Il risarcimento le è quindi dovuto per anni due, ed è pari ad euro 13.427,88, secondo i criteri appena indicati. Non è dunque corretta, e va in tal senso riformata, la sentenza di I grado nella parte in cui ha indicato la frequenza della scuola di specializzazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dal 1980 al 1983. 5.4. [OSCURATO:PERSONA] risulta avere frequentato la scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia dell’Università di Genova dall’a.a. 1981-82 all’a.a. 1984-85, e dunque per quattro anni (cfr. certificato del 20.11.2008, allegato al fasc. di I grado). Il risarcimento gli è dunque dovuto per anni tre, ed è pari ad euro 20.141,82, pari ad euro 6.713,94 per ciascun anno. 6. Infondati, invece, sono i due motivi di appello incidentale proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Col primo motivo i suddetti appellanti incidentali lamentano la sottostima del danno liquidato dal Tribunale. Il motivo è infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il legislatore, con l’art. 11 della l. 19.10.1999 n. 370, ha inteso quantificare una volta per tutte il danno patrimoniale patito da tutti coloro che si iscrissero ad una scuola di specializzazione prima del 1991: e dunque sia da coloro che avevano vittoriosamente proposto i ricorsi accolti dal giudice amministrativo, con le sentenze indicate nel comma primo del suddetto art. 11, sia da tutti gli altri specializzandi (così Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621205 - 01; in seguito nello stesso senso, ex multis, innanzitutto Sez. U - , Sentenza n. 30649 del 27/11/2018, Rv. 651813 -02; nonché Sez. 3, Ordinanza n. 26812 del 12.9.2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18686 del 9.6.2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18685 del 9.6.2022; Sez. 6 - 3, Ordin anza n. 18684 del 9.6.2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15163 del 12.5.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 12978 del 26.4.2022; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 1157 del 17/01/2013; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 1641 del 24/01/2020). Correttamente, pertanto, il Tribunale ha posto a base del calcolo la somma di euro 6.713,94 per ciascun anno di frequenza della scuola di specializzazione. 6.2. Col secondo motivo di appello gli appellanti incidentali Menci, Perata e Zompicchiatti lamentano la insufficiente liquidazione del danno da rivalutazione e della mora debendi. Anche questo motivo è infondato. Sugli importi indicati ai precedenti § 5.2, 5.3 e 5.4, infatti, non è dovuta rivalutazione monetaria, ma sono dovuti solo gli interessi moratori ex art. 1224, comma primo, c.c.. Questa Corte ha infatti ripetutamente stabilito che il risarcimento dei danni spettante agli specializzandi in medicina frequentanti in epoca anteriore al 1991 è oggetto di un peculiare diritto pararisarcitorio, la cui quantificazione equitativa - da compiersi s ulla base delle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370 -comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., nella specie non offerta) dalla data della messa in mora, in quanto, con la monetizzazione effettuata dalla legge n. 370 del 1999, l'obbligazione risarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanz a n. 23635 del 06/11/2014; ma così già Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012). 6.3. Per quanto attiene la decorrenza degli interessi di mora, rileva questa Corte che gli odierni ricorrenti né nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, né nella seconda memoria di cui all’art. 183, comma sesto, c.p.c., né altrimenti, hanno dedotto e provato: -) di avere costituito in mora la p.a. prima dell’introduzione del presente giudizio; -) di avere sofferto per effetto della mora un pregiudizio eccedente la misura degli interessi legali, ai sensi dell’art. 1224, comma secondo, c.c.. L’atto di citazione, infatti, non contiene alcuna indicazione in tal senso, ma solo la generica e insanabilmente contraddittoria domanda di condanna al pagamento sia degli interessi legali “ maturati e maturandi” , sia del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c. (così la citazione, p. 14, lettera b), secondo capoverso). Anche alle tre memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. non sono allegati documenti attestanti la data di costituzione in mora. Gli interessi moratori, pertanto, saranno dovuti dalla data di notifica dell’atto di citazione in primo grado, e cioè dal 18.6.2009. 7. La decisione della causa nel merito impone a questa Corte di provvedere sulle spese di lite dell’intero processo (ex multis, Sez. L - , Sentenza n. 14199 del 24/05/2021, Rv. 661300 - 01), avuto riguardo all’esito complessivo di esso (ex multis, Sez. 3- , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 -01). A tal riguardo le spese del primo grado di giudizio vanno poste a carico della Presidenza del Consiglio, dal momento che la domanda è stata comunque accolta, anche se in parte (Sez. U- , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063 -01). Le spese sono liquidate nel dispositivo che segue in base al d.m. 20.7.2012 n. 140, ai sensi dell’art. 41 del decreto stesso. A tal fine: -) il valore della causa ai fini della regolazione delle spese è determinato in base al decisume non al petitum (ex art. 5 d.m. cit.); -) nella determinazione del valore va applicato il principio per cui nel caso di più domande proposte da più parti contro il medesimo convenuto, il valore della causa si determina in base a ciascuna domanda, non operando il cumulo di cui all'art. 10, comma 2 c.p.c. (ex aliis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3107 del 06/02/2017, Rv. 642750 -01); -) il compenso è stato aumentato ex art. 4, comma quarto, d.m. 140/12, nella misura ritenuta equa di un terzo, per tenere conto della difesa contestuale di più parti. 7.1. Le spese del grado di appello e quelle del giudizio di legittimità vanno invece compensate, in ragione delle incertezze giurisprudenziali circa la spettanza del risarcimento anche a quanti si fossero iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1983, incertezza risolta soltanto dall’intervento della Corte di Lussemburgo. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito: a) accoglie nei limiti di cui in motivazione l’appello principale proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per l’effetto, condanna quest’ultima al pagamento: a’) in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 20.141,82, oltre interessi legali dal 18.6.2009; a’’) in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 13.427,88, oltre interessi legali dal 18.6.2009; a’’’) in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 20.141,82, oltre interessi legali dal 18.6.2009; (b) rigetta l’appello incidentale; (-) condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 1.221 per spese ed euro 5.850