CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39448/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (posizione stralciata) [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12 2022 della CORTE APPELLO di ROMAavvis alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata, Visti i ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] e Diakite IbrAlma; rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], accogliendo la proposta di concordato con rinuncia ad ogni altro motivo di appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. rilevato che il difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen, ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto abrogato — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le tante Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919; da ultimo Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01, così massimata: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»). Ritenuto, pertanto, che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). Considerato, quanto alla posizione del coimputato ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che non sussistono i presupposti per la trattazione de plano, non avendo egli definito la regiudicanda con le modalità cui all'art. 599-bis c.p.p., ragione per la quale si impone la separazione della posizione processuale con trasmissione degli atti all'Ufficio esame preliminare dei ricorsi presso la IV sezione penale per le determinazioni di competenza. P.Q.M. Dispone separazione della posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale non sussistono i presupposti per la trattazione de plano non avendo egli definito la regiudicanda con le modalità cui all'art. 599-bis c.p.p. Trasmette gli atti all'ufficio esame preliminare dei ricorsi presso la IV sezione penale per le determinazioni di competenza nei confronti del Touray. Per quanto attiene alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i