CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19033/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GRAZIANO, titolare dell'omonima ditta individuale,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 501/2019 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 18/12/2019 R.G.N. 29/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/04/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15467/2020Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 19033/2026Data pubblicazione 11/06/20261.Il Tribunale di Vicenza accoglieva due ricorsi riuniti propostida [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS, volti all’accertamentonegativo del credito contributivo ed all’annullamento dell’avviso diaddebito, con cui l’istituto previdenziale chiedeva il pagamento delcorrispondente importo.2. La controversia originava da un verbale di accertamento,notificato il 19 marzo 2012 a [OSCURATO:PERSONA], per contributi INPSdovuti per il complessivo importo di € 38.703,00 relativamente ailavoratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riqualificati comesubordinati dal 19 ottobre 2009. I sig.ri [OSCURATO:PERSONA] cedevano a Bolletta(datore di lavoro), il 10 settembre 2012, i crediti contributivi dallagestione artigiani e commercianti (per complessivi € 13.952,21).L’Inps veniva reso edotto della cessione con comunicazione del13.09.2012, via cassetto fiscale, con esito positivo. Il 28 settembre2012 l'INPS accoglieva, quindi, la richiesta di rateazione delpagamento dei contributi dovuti da parte di Bolletta, quantificandoil debito "per differenza"(in € 24.804,70) previa detrazione deicrediti ceduti. Successivamente, l'INPS dava conto (concomunicazione dell’agosto 2015) che i [OSCURATO:PERSONA] avevano compensatoparte del credito con l'Erario (F24 del 27 novembre 2012) e cheaveva rimborsato il residuo credito ai [OSCURATO:PERSONA] (a seguito di richiestadel 7 dicembre 2012, erogato 2013). Pretendeva, quindi, il residuocredito di € 13.951,00 da [OSCURATO:PERSONA], notificando l’AVAopposto nel presente giudizio.3. La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 501/2019,confermava la decisione del Tribunale.Riteneva che il credito di € 13.951,00 era esistente al momentodella cessione, tant’è che l’Inps lo aveva scomputato dall’importocomplessivo dovuto da Bolletta, al momento della rimodulazioneNumero registro generale 15467/2020Numero sezionale 2186/2026del quantum e della rateazione; che la cessione, pacNiufmicerao mdi reacncotltea generale 19033/2026Data pubblicazione 11/06/2026comunicata al debitore, era a opponibile al debitore INPS, ex art.1264 c.c.; che invece erano irrilevanti e non opponibili alcessionario [OSCURATO:PERSONA] le compensazioni e i rimborsisuccessivamente effettuati nei confronti dei cedenti sig. [OSCURATO:PERSONA].4. Avverso tale sentenza, propone ricorso l’INPS per unmotivo.5. Resiste con controricorso Bolletta che presenta altresìmemoria.6. La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del30 aprile 2026. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito dell’ordinanzanel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione inCamera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, l’INPS denuncia, ai sensi dell’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1198, 1199, 1230, 1260, 1264, 2697 c.c. e dell’art. 17 del d.lgs.n. 241/1997, sostenendo, in sintesi, che il credito ceduto eradivenuto indisponibile sia per compensazioni F24 effettuate daisig.ri [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Erario, sia per vicende interne dicompensazione operate dai medesimi; che andava distinta, perl’INPS, la veste di debitore ceduto da quella di creditore, rivestitanella vicenda di compensazione tra Bolletta e INPS, in cui sarebbestata attuata una cessione pro solvendo ex art. 1198 c.c., estintivasolo al momento della riscossione.2. Il motivo di ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.3. A fronte della pluralità di disposizioni richiamate, il ricorso nonseleziona né riproduce i passaggi decisivi della sentenzaimpugnata, né spiega in modo specifico e verificabile in qualepunto la decisione sarebbe in contrasto con ciascuna normaNumero registro generale 15467/2020Numero sezionale 2186/2026invocata. Non rispetta, pertanto, integralmente il requNiusmietroo ddi rai ccoultai generale 19033/2026Data pubblicazione 11/06/2026all’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.Inoltre, per vari profili di censura esplicitati, non impugna tutte leautonome rationes decidendi.4. La Corte territoriale ha ritenuto che, nel caso di specie, fossestata attuata un’unica operazione di cessione del credito (pag. 11della sentenza), ritualmente notificata e, peraltro, accettata daldebitore ceduto INPS, che aveva disposto la rateazione del debitodetraendo dall’importo complessivo quello ceduto; ha inoltreaffermato che i rimborsi effettuati dall’INPS non erano opponibili aBolletta Graziano, neppure per la parte utilizzata dai sig.ri Petriuper pagare imposte e sanzioni con modello F24, pur non avendol’INPS avuto un ruolo attivo (pagg. 12 e 13).Tali rationes non sono state tutte adeguatamente censurate dalricorso.6. Il motivo è comunque infondato, perché la decisione assuntasulla base degli elementi fattuali pocanzi evidenziati è coerentecon la disciplina normativa della cessione del credito, potendosiaffermare che “la notificazione o l’accettazione della cessione daparte del debitore ceduto rende inopponibili al cessionario lesuccessive compensazioni effettuate dal cedente mediantemodello F24, nonché i rimborsi o le operazioni contabili internesuccessivamente compiuti dal debitore in favore del cedente”.7. La Corte territoriale ha rimarcato che lo stesso INPS avevaammesso che il credito esisteva al momento della cessione e che icedenti ne avevano la titolarità. Ha ritenuto prevalente la primaoperazione di cessione del credito, conosciuta e accettata daldebitore INPS, attuando la detrazione del corrispondente importodal debito contributivo di [OSCURATO:PERSONA].8. L’art. 1264, comma 1, c.c. dispone testualmente che la cessionedel credito «ha effetto nei confronti del debitore ceduto quandoNumero registro generale 15467/2020Numero sezionale 2186/2026questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata». IlN ucmoemro dmi raacc o2lta, generale 19033/2026Data pubblicazione 11/06/2026poi, soggiunge che «anche prima della notificazione, il debitore chepaga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che ildebitore medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione». Intal senso, attraverso la disgiuntiva «o» presente nel comma 1dell’art. 1264 c.c., il legislatore ha inteso indicare, ai finidell’efficacia della cessione nei riguardi del debitore e dellalegittimazione del cessionario a pretendere la prestazione, lasufficienza della notificazione al debitore ceduto, in alternativa allasua accettazione.9. Una volta intervenute la notificazione, nella specie mediantecomunicazione via cassetto fiscale, e l’accettazione della cessioneex art. 1264 c.c., anche a mezzo del comportamento concludentedella detrazione dell’importo dal debito contributivo del BollettaGraziano, l’INPS non poteva successivamente eseguire pagamenti,rimborsi o consentire compensazioni in favore dei cedenti senzaesporsi al rischio del mancato effetto liberatorio verso ilcessionario. Tale valutazione è assorbente.10. Inconferente è il richiamo all’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997,perché la compensazione mediante F24 effettuata dai cedenti sig.riPetriu, essendo successiva all’efficacia della cessione nei confrontidell’INPS, non era opponibile al cessionario Bolletta: il debitoreceduto, a fronte di una cessione efficace ex art. 1264 c.c., non puòinfatti neutralizzarne gli effetti invocando operazioni compiute, ofavorite, in favore del cedente. Né rilevano, in senso contrario,asserite vicende interne di trasferimento contabile tra gestioni, cherestano circostanze interne all’Ente e non trasferibili sul terzo.11. Tali principi sono stati costantemente ribaditi dallagiurisprudenza di legittimità, anche di recente (cfr. Cass. n.9656/2026), precisando che la natura consensuale del contratto dicessione del credito comporta che quest’ultimo si trasferisca dalNumero registro generale 15467/2020patrimonio del cedente a quello del cessionario per effNeumtteoro sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 19033/2026dell’accordo, mentre l’efficacia e la legittimazione del cessionarioData pubblicazione 11/06/2026a pretendere la prestazione dal debitore, poiché alla sempliceconoscenza della cessione da parte di quest’ultimo si ricollegal’unica conseguenza del mancato effetto liberatorio del pagamentofatto al cedente, conseguono alla notificazione o all’accettazionedella cessione da parte del debitore ceduto.12. Il ricorso va pertanto rigettato.13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.La Corte rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudiziodi legittimità in favore della parte controricorrente, liquidate ineuro 2.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 peresborsi, rimborso forfetario delle spese generali nella misura del15 % e accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 30 aprile2026La Presidente