CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2024
Cassazione n. 31267/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; eg3 OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di lesioni aggravate; 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, ed il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il medesimo difetto motivazionale, con riferimento alla dichiarata sussistenza dell'aggravante del reato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagine 7 e seguenti); 2.1 Rilevato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi concreti della fattispecie posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore, [OSCURATO:PERSONA]