CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 05248/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21124/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2/2024 emessa dalla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Co