CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 giugno 2025
Cassazione n. 36281/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 /0 2 /19 93 avverso l’ordinanzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame presentata dall'imputato avverso l'ordinanza 2 giugno 2025 con cui il Tribunale di Roma h a applicato nei suoi confronti la m isura cautelare dellacustodia cautelare in carcere in relazione al reato di rapina di un cellulare. 2. Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell'indagato ha dedotto due motivi, incentrati su illogicità e mancanza di motivazione tanto con riferimento alla gravità indiziaria che alle esigenze cautelari. Con memoria inviata per mail la difesa dell'imputato ha insistito nelle argomentazionie nelle conclusioni già formulate con il ricorso introduttivo. 3. Il S ostituto P rocuratore generale ha inviato memoria con cui ha contraddetto ogni specifico motivo di ricorso, chiedendone conseguentemente il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del primo motivo addotto e genericità del secondo. 2. Il primo motivo pare confondere la gravità indiziaria con le esigenze cautelari, dato che, pur deducendo “Illogicità della motivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza”, non menziona affetto quest’ultimo profilo, dedicandosi a contestare il provvedimento cautelare impugnato in relazione al pericolo di recidiva, in particolare nella parte in cuiesso induce la propensione del [OSCURATO:PERSONA] a commettere ulteriori reati dalla sua condizione di soggetto senza documenti e privo di un collegamento sociale con il territorio. In ogni caso, anche attenendosi al tema indicato dalla rubrica del motivo, occorre evidenziare la manifesta infondatezza della critica alla valutazione della gravità indiziaria, poiché il processo, come evidenziato dalla stessa difesa, è già approdato, in primo grado, alla sentenza, con condanna dell’imputato. Ed allora va ricordato che costituisce ius receptum che l a sopravvenienza di una sentenza dicondanna per gli stessi fatti per i quali è stata applicata una misura cautelare personale preclude al giudice dell'appello incidentale de libertate la rivalutazione dellagravità indiziaria , in assenza di una diversa contestazione del fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto(Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Paolone, Rv. 258209 –01). 3. Il secondo motivo di ricorso è generico. In relazione alle esigenze cautelari ( e relativa mancanza o illogicità motivazionale) indicate nella rubrica del motivo, s i lamenta la mancata considerazione dei motivi nuovi, in particolare con riferimento alla modestagravità delle lesioni provocate e allalieve entità del fatto per cui si procede. Il motivo, tuttavia, non si confronta sostanzialmente con il testo del provvedimento impugnato che ha incentrato il giudizio relativo alle esigenze cautelari sulla esistenza di precedenti di polizia assai recenti per reati contro il patrimonio nonché sulla condizione precaria dell'indagato i n Italia che risulta essere senza fissa dimora, senza permesso di soggiorno, senza documenti e senza occupazione o fonti di sostentamento lecite. Di tali profili motivazionali, il motivo non si cura, risultando pertanto generico per aspecificità: la circostanza, infatti , che sia stata attinta dal ricorso una sola delleplurime rationes decidendi che sorregg o no il provvedimento, ove queste siano autonome ed autosufficienti, come nel presente caso,rende ragione della sua inammissibilità, come già affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 272448 -01). La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamentoin favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10ottobre 2025 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] F