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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41672/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Prlyi [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo e il secondo motivo di impugnazione, diretti a contestare la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciandone la illogicità sulla base di una diversa lettura dei dati processuali (in particolare delle dichiarazioni dell'imputato) e un diverso giudizio di attendibilità della persona offesa, risultano aspecifici in quanto meramente reiterativi e comunque non consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze istruttorie a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il terzo motivo in tema di recidiva sconta la assoluta genericità del precedente motivo di gravame, a cui la Corte territoriale ha offerto adeguata risposta, nei termini di quanto le era stato in concreto devoluto e comunque risulta ulteriormente aspecifico, in difetto di puntualizzazioni sull'incidenza della questione a fronte del regime di equivalenza ex art. 69 cod. pen. tra la recidiva suddetta e l'altra aggravante; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Prlyi [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo e il secondo motivo di impugnazione, diretti a contestare la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciandone la illogicità sulla base di una diversa lettura dei dati processuali (in particolare delle dichiarazioni dell'imputato) e un diverso giudizio di attendibilità della persona offesa, risultano aspecifici in quanto meramente reiterativi e comunque non consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze istruttorie a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il terzo motivo in tema di recidiva sconta la assoluta genericità del precedente motivo di gravame, a cui la Corte territoriale ha offerto adeguata risposta, nei termini di quanto le era stato in concreto devoluto e comunque risulta ulteriormente aspecifico, in difetto di puntualizzazioni sull'incidenza della questione a fronte del regime di equivalenza ex art. 69 cod. pen. tra la recidiva suddetta e l'altra aggravante; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre
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