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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 6 maggio 2022

Cassazione n. 32886/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, emessa in data 06/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Rimini in composizione monocratica emessa in data 02/09/202, che aveva condannato a pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., in Rimini il 26/08/2021.

2. In data 19/07/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

2.1. violazione di legge, in riferimento all'art. 546, comma 1, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., non avendo la Corte territoriale provveduto a tradurre all'imputato, in lingua a lui nota, il decreto di citazione a giudizio in appello e la sentenza emessa all'esito del processo di secondo grado, benché fosse stata disposta la traduzione della sentenza di primo grado, anche se, poi, tale adempimento non risulta effettuato; da ciò scaturisce la nullità della sentenza impugnata, alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 624 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., non avendo la Corte territoriale considerato che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, le cabine di uno stabilimento balneare non possano ritenersi luoghi di privata dimora, in quanto l'accesso a tali strutture è del tutto libero. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Benché risulti, effettivamente, in calce alla sentenza di primo grado la disposizione relativa alla traduzione del provvedimento in lingua nota all'imputato, risulta, altresì - attraverso la consultazione degli atti processuali, cui questa Corte può accedere data la natura processuale dell'eccezione -, dal processo verbale di arresto, che il ricorrente fosse in grado di parlare e comprendere la lingua italiana; tale dato risulta confermato anche dalla comunicazione della Casa circondariale, datata 06/10/2021, in cui l'imputato dichiarava di parlare e comprendere la lingua italiana, così come confermato dal verbale della convalida effettuata in data 27/08/2021, nel corso della quale, pur in assenza di interprete, l'imputato aveva personalmente dichiarato di parlare italiano.

In ogni caso, all'udienza del giudizio di appello erano presenti sia l'imputato, detenuto per altro titolo, che il difensore di fiducia, che nulla avevano eccepito circa la prospettata questione detto, il che appare dirimente, atteso il regime intermedio della denunciata nullità (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216259; Sez. 6, n. 44421 del 22/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265026).Infine, sul punto, va ricordato che, secondo Sez. 5, n. 15056 del 11/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275103, l'omessa traduzione della sentenza in appello non costituisce più causa di nullità, posto che l'imputato non può fare personalmente ricorso per cassazione.

Quanto al secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata ha adeguatamente approfondito le specifiche circostanze alla luce delle quali, nel caso specifico, la cabina dello stabilimento balneare in cui si era consumato il furto dovesse considerarsi luogo di privata dimora, evidenziando come detto ambiente, benché adibito ad ufficio amministrativo ed a struttura ricettiva della clientela, fosse munito di suppellettili e di elettrodomestici (fornello, frigo, tavolo, sedie ed una brandina), il che ne evidenziava la destinazione a privata dimora, come dimostrato dal fatto che la cabina dopo l'orario di apertura al pubblico dello stabilimento venisse chiusa a chiave proprio in quanto destinata ad abitazione temporanea del titolare dello stabilimento, in ragione delle esigenze di gestione della struttura.

Detta motivazione, quindi, appare del tutto coerente con i criteri indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, a partire dal massimo consesso nomofilattico, seguito dalle Sezioni semplici (Sez.

U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076; Sez. 4, n. 48767 del 24/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277875, che ha rilevato come la nozione di privata dimora sia più ampia di quella di abitazione, riferendosi al luogo in cui la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata, e che può essere costituito anche da un bene mobile, quale la cabina di un camion, adibita a camera da letto; in termini anche Sez. 5, n. 35677 del 10/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283593).

In questa sede può solo aggiungersi, quindi, come la definizione di "luogo di privata dimora" possa discendere non necessariamente dalla destinazione della struttura secondo l'id quod plerumque accidit, ma anche da una destinazione temporanea della stessa, dettata da contingenze anche transeunti, purché note ai terzi, secondo criteri valutativi che devono essere adeguatamente evidenziati dal giudice di merito.

Nel caso di specie, quindi, benché la cabina di uno stabilimento balneare destinata ad ufficio possa apparire sfornita dei connotati di luogo di privata dimora, nondimeno, alla luce delle specifiche esigenze del gestore - evidenziate, nel caso in esame, dalla descrizione della fattispecie concreta - ed alta conoscenza da parte del pubblico della destinazione della cabina - come evidenziato dalla presenza costante di un addetto allo stabilimento che vi esercitava lo ius exdudendí e, quindi, la consapevolezza dei clienti dello stabilimento che la cabina non fosse liberamente accessibile - rende del tutto adeguatamente motivata la presenza - nel caso concreto - della ricorrenza dei 4 'requisiti elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice per ritenere il luogo una privata dimora.

Tale motivazione del caso concreto, basata su circostanze in fatto più che adeguatamente illustrate e, peraltro, non contrastate dal ricorso, rende del tutto incensurabile la motivazione della sentenza impugnata.

Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, emessa in data 06/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Rimini in composizione monocratica emessa in data 02/09/202, che aveva condannato a pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., in Rimini il 26/08/2021. 2. In data 19/07/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. violazione di legge, in riferimento all'art. 546, comma 1, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., non avendo la Corte territoriale provveduto a tradurre all'imputato, in lingua a lui nota, il decreto di citazione a giudizio in appello e la sentenza emessa all'esito del processo di secondo grado, benché fosse stata disposta la traduzione della sentenza di primo grado, anche se, poi, tale adempimento non risulta effettuato; da ciò scaturisce la nullità della sentenza impugnata, alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 624 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., non avendo la Corte territoriale considerato che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, le cabine di uno stabilimento balneare non possano ritenersi luoghi di privata dimora, in quanto l'accesso a tali strutture è del tutto libero. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Benché risulti, effettivamente, in calce alla sentenza di primo grado la disposizione relativa alla traduzione del provvedimento in lingua nota all'imputato, risulta, altresì - attraverso la consultazione degli atti processuali, cui questa Corte può accedere data la natura processuale dell'eccezione -, dal processo verbale di arresto, che il ricorrente fosse in grado di parlare e comprendere la lingua italiana; tale dato risulta confermato anche dalla comunicazione della Casa circondariale, datata 06/10/2021, in cui l'imputato dichiarava di parlare e comprendere la lingua italiana, così come confermato dal verbale della convalida effettuata in data 27/08/2021, nel corso della quale, pur in assenza di interprete, l'imputato aveva personalmente dichiarato di parlare italiano. In ogni caso, all'udienza del giudizio di appello erano presenti sia l'imputato, detenuto per altro titolo, che il difensore di fiducia, che nulla avevano eccepito circa la prospettata questione detto, il che appare dirimente, atteso il regime intermedio della denunciata nullità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216259; Sez. 6, n. 44421 del 22/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265026).Infine, sul punto, va ricordato che, secondo Sez. 5, n. 15056 del 11/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275103, l'omessa traduzione della sentenza in appello non costituisce più causa di nullità, posto che l'imputato non può fare personalmente ricorso per cassazione. Quanto al secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata ha adeguatamente approfondito le specifiche circostanze alla luce delle quali, nel caso specifico, la cabina dello stabilimento balneare in cui si era consumato il furto dovesse considerarsi luogo di privata dimora, evidenziando come detto ambiente, benché adibito ad ufficio amministrativo ed a struttura ricettiva della clientela, fosse munito di suppellettili e di elettrodomestici (fornello, frigo, tavolo, sedie ed una brandina), il che ne evidenziava la destinazione a privata dimora, come dimostrato dal fatto che la cabina dopo l'orario di apertura al pubblico dello stabilimento venisse chiusa a chiave proprio in quanto destinata ad abitazione temporanea del titolare dello stabilimento, in ragione delle esigenze di gestione della struttura. Detta motivazione, quindi, appare del tutto coerente con i criteri indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, a partire dal massimo consesso nomofilattico, seguito dalle Sezioni semplici (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076; Sez. 4, n. 48767 del 24/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277875, che ha rilevato come la nozione di privata dimora sia più ampia di quella di abitazione, riferendosi al luogo in cui la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata, e che può essere costituito anche da un bene mobile, quale la cabina di un camion, adibita a camera da letto; in termini anche Sez. 5, n. 35677 del 10/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283593). In questa sede può solo aggiungersi, quindi, come la definizione di "luogo di privata dimora" possa discendere non necessariamente dalla destinazione della struttura secondo l'id quod plerumque accidit, ma anche da una destinazione temporanea della stessa, dettata da contingenze anche transeunti, purché note ai terzi, secondo criteri valutativi che devono essere adeguatamente evidenziati dal giudice di merito. Nel caso di specie, quindi, benché la cabina di uno stabilimento balneare destinata ad ufficio possa apparire sfornita dei connotati di luogo di privata dimora, nondimeno, alla luce delle specifiche esigenze del gestore - evidenziate, nel caso in esame, dalla descrizione della fattispecie concreta - ed alta conoscenza da parte del pubblico della destinazione della cabina - come evidenziato dalla presenza costante di un addetto allo stabilimento che vi esercitava lo ius exdudendí e, quindi, la consapevolezza dei clienti dello stabilimento che la cabina non fosse liberamente accessibile - rende del tutto adeguatamente motivata la presenza - nel caso concreto - della ricorrenza dei 4 'requisiti elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice per ritenere il luogo una privata dimora. Tale motivazione del caso concreto, basata su circostanze in fatto più che adeguatamente illustrate e, peraltro, non contrastate dal ricorso, rende del tutto incensurabile la motivazione della sentenza impugnata. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così dec
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