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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 novembre 2025

Cassazione n. 29037/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17625/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N° 19 DOM.

DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 70, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' LUCA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n.417/2024 depositata il 03/04/2023. letta la rinuncia al ricorso della parte ricorrente; Numero registro generale 17625/2025 Numero sezionale 796/2025 Numero di raccolta generale 29037/2025 Data pubblicazione 03/11/2025 ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., in mancanza di accettazione della rinuncia, si può provvedere sulle spese e che esse possono essere riconosciute nella misura dei due terzi del loro ammontare, previa compensazione del terzo residuo in ragione della desistenza dal giudizio; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di regolamento.

Condanna la parte ricorrente, previa compensazione di un terzo dell’ammontare, alla rifusione dei due terzi delle spese, liquidate in € 1.900 per compensi, 130 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 03/11/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17625/2025 Numero sezionale 796/2025 Numero di raccolta generale 29037/2025 Data pubblicazione 03/11/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17625/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N° 19 DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 70, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' LUCA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n.417/2024 depositata il 03/04/2023. letta la rinuncia al ricorso della parte ricorrente; Numero registro generale 17625/2025 Numero sezionale 796/2025 Numero di raccolta generale 29037/2025 Data pubblicazione 03/11/2025 ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., in mancanza di accettazione della rinuncia, si può provvedere sulle spese e che esse possono essere riconosciute nella misura dei due terzi del loro ammontare, previa compensazione del terzo residuo in ragione della desistenza dal giudizio; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di regolamento. Condanna la parte ricorrente, previa compensazione di un terzo dell’ammontare, alla rifusione dei due terzi delle spese, liquidate in € 1.900 per compensi, 130 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 03/11/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17625/2025 Numero sezionale 796/2025 Numero di raccolta generale 29037/2025 Data pubblicazione 03/11/2025
Decreto Cassazione n. 29037/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris