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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 gennaio 2024

Cassazione n. 03463/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.16681 /2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso il suo studio in Roma in viale delle Milizie n. 22 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzi pec [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] controricorrente avverso l’ordinanza del giudice di pace dellaSpezia in R.G. 405/2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24-1- 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza depositata in cancelleria il 20-3-2019 il giudice di pace dellaSpezia ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] decreto ingiuntivo con il quale lo stesso era stato OGGETTO: compensi dell’avvocato per prestazioni stragiudiziali R.G.16681/2019 C.C. 24-1-2024 condannato a pagare Euro 4.320,00 oltre iva e cpa a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per compensi professionali relativi ad assistenza stragiudiziale per richiesta di risarcimento del danno da sinistro stradale.

L’ordinanza ha dichiarato che l’opposizione al decreto ingiuntivo avrebbe richiesto la proposizione di ricorso e l’atto di citazione era tardivo.

Con “integrazione” depositata il 22-3-2019 il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo. 2.Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e a ll’esito della camera di consiglio del 24 - 1 - 202 4 la Corteha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo,“violazione dell’art. 14 del d.lgs. 150/2011 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

Vizio di motivazione in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”, il ricorrente evidenzia che l’art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011 n.150 affida al rito sommario le controversie per i compensi spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali, mentre nella fattispecie è pacifico che la controversia aveva a oggetto onorari pretesi e contestati per attività stragiudiziale; perciò rileva che la causa era soggetta al rito ordinario e correttamente l’opposizione è stata proposta con atto di citazione. 2.Con il secondo motivo, “ violazione degli artt. 4 e 14 d.lgs. 150/2011 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”,il ricorrente lamenta che l’opposizione sia stata dichiarata inammissibile senza applicare l’art. 4 d.lgs. 150/2011, il quale collega all’eventuale errore sulla scelta del rito la sola conseguenza dell’emissione dell’ordinanza di mutamento del rito, in quanto gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le disposizioni del rito seguito prima del mutamento. 3.Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza sollevata dal controricorrente.

Deve farsi applicazione del principio secondo il quale il requisitodi autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366 co. 1 n. 6 cod. proc. civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere diintegrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez.

U 18-3-2022 n. 8950 Rv. 664409-01).

Ilricorso risulta rispettoso delle previsioni dell’art. 366 cod. proc. civ., come confermato dal fatto che il controricorrente, al fine di sostenere il difetto di autosufficienza, si lamenta che il ricorrente non abbia specificato, a pag. 3 del ricorso, in quali atti l’avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse sollevato le sue varie eccezioni, non abbia indicato in quale punto del ricorso monitorio l’avvocato avesse specificato di agire solo per prestazioni di carattere stragiudiziale, abbia omesso di trascrivere parte del provvedimento impugnato e di trascrivere le verbalizzazioni in udienza degli avvocati.

Si tratta di omissionida una parte inesistenti, perché l a pronuncia di integrazione dell’ordina nza relativa alla dichiarazione di esecutività del decreto è riportata a pag. 1 del ricorso e non vi era necessit à di ulterior i specificazion i, a fronte dell’affermazione che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato richiesto ed emesso per l’importo di Euro 4.320,00 oltre iva e cpa per compenso professionale relativo ad assistenza stragiudiziale prestata in relazione a richiesta di risarcimento del danno da incidente stradale; per il resto le omissioni sono irrilevanti, non sussistendo l’onere di trascrizione integraledegli atti nei termini sostenuti dal controricorrente. 4.Deve essere altresì rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente sulla base della tesi che avverso l’ordinanza del giudice di pace avrebbe dovutoessere proposto appello.

Il controricorrente sostiene che si applichi il principio dell’ultrattività del rito e che il giudice di pace abbia inteso emettere un provvedimento con carattere di sentenza, in quanto ha pronunciato senza emettere ordinanza di mutamento del rito ex art. 4 d.lgs. 150/2011, per cui la decisione è da considerarsi conclusiva di procedimento tenutosi secondo il rito ordinario.

Al contrario, il provvedimento emesso ha la forma di ordinanza, perché è stato espressamente emesso a scioglimento della riserva assunta all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza che in quell’udienza il giudice di pace avesse neppure invitato le parti a precisare le conclusioni .

I n ordine al contenuto, l’ordinanza ha dichiarato inammissibile l’opposizione in quanto proposta con atto di citazione, in caso in cui avrebbe dovuto essere proposto ricorso.Quindi il giudice di pace non solo ha statuito nel senso che la causa fosse soggetta al rito sommario di cuiall’art. 14 d.lgs. 150/2011 ratione temporis vigente , ma ha anche manifestato in modo consapevole la volontà di seguire quel rito, a prescindere dal fatto di non avere disposto il mutamento del rito; infatti,diversamente, se avesse voluto seguire il rito ordinario, avrebbe pronunciato sentenza dopo avere disposto la precisazione delle conclusioni.

In questo modo è stata evidentemente ingenerata nella parte la convinzione di trovarsi di fronte a provvedimento immediatamente ricorribile per Cassazione ex art. 14 co. 4 d.lgs.150/2011 ratione temporis vigente ; ne consegue che i l principio dell’apparenza delineato già da Cass. Sez.U 11-1-2011 n.390 Rv. 615406-01 -finalizzato a escludere che la parte possa conoscere ex post, a impugnazione avvenuta, quale fosse il mezzo di impugnazione esperibile- opera nel senso di ritenere l’ordinanza ricorribile per cassazione (cfr. Cass. Sez. 2 1-3-2018 n. 4904 Rv. 648212-01, secondo cui al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano i compensi dovuti dal cliente al difensore assume rilievo la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, anche implicitamente, all’azione esercitata dalla parte). 5.Il primo motivo di ricorso è fondato sotto il profilo della violazione dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, con conseguente assorbimento del secondo motivo e di ogni ulteriore questione.

Il rito sommario speciale di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011 nella formulazione precedente al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 non è applicabile qualora la controversia abbia a oggetto attività professionale stragiudizial e civile , non strumentale o complementare all’attività propriamente processuale (cfr. Cass. Sez.

U 23 - 2 - 2018 n. 4485, in motivazione par. 3.2e precedenti ivi richiamati, Cass. Sez.

L 13-2-2023 n. 4330 Rv. 666938-01; anche Cass. Sez. 2 31-8-2023 n. 25543 Rv. 668929-01, riconoscendo all’opponente al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per il pagamento di compensi relativi a prestazioni stragiudiziali, la possibilità di optare per la proposizione del ricorso in opposizione nella forma del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ratione temporis vigente, esclude l’applicabilità del rito sommario speciale).

In effetti, la soluzione di escludere l’applicazione del rito sommario speciale alle controversie, quale quella di specie, relativa al pagamento di prestazioni professionali esclusivamente stragiudizialiè imposta dalla stessa dizione letterale dell’art. 14 d.lgs. 150/2011 , invariata sul punto a seguito delle modifiche di cui al d.lgs. 149/2002, non solo laddove fa riferimento al primo comma alle controversie relative a “onorari, diritti e spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali”, ma anche laddove prevede al secondo comma la competenza dell’“ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera”, che evidentemente non è individuabile nel caso in cui l’avvocato abbia svolto esclusivamente attività stragiudiziale. 6.Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere cassata, rimettendo la causa al giudice di pace dellaSpezia in persona di diverso magistrato, al fine di decidere nel merito l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice del rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 co. 3 cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al giudice di pace dellaSpezia in persona di diverso magistrato anche per la statuizione su

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.16681 /2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso il suo studio in Roma in viale delle Milizie n. 22 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzi pec [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] controricorrente avverso l’ordinanza del giudice di pace dellaSpezia in R.G. 405/2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24-1- 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza depositata in cancelleria il 20-3-2019 il giudice di pace dellaSpezia ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] decreto ingiuntivo con il quale lo stesso era stato OGGETTO: compensi dell’avvocato per prestazioni stragiudiziali R.G.16681/2019 C.C. 24-1-2024 condannato a pagare Euro 4.320,00 oltre iva e cpa a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per compensi professionali relativi ad assistenza stragiudiziale per richiesta di risarcimento del danno da sinistro stradale. L’ordinanza ha dichiarato che l’opposizione al decreto ingiuntivo avrebbe richiesto la proposizione di ricorso e l’atto di citazione era tardivo. Con “integrazione” depositata il 22-3-2019 il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo. 2.Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e a ll’esito della camera di consiglio del 24 - 1 - 202 4 la Corteha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo,“violazione dell’art. 14 del d.lgs. 150/2011 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Vizio di motivazione in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”, il ricorrente evidenzia che l’art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011 n.150 affida al rito sommario le controversie per i compensi spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali, mentre nella fattispecie è pacifico che la controversia aveva a oggetto onorari pretesi e contestati per attività stragiudiziale; perciò rileva che la causa era soggetta al rito ordinario e correttamente l’opposizione è stata proposta con atto di citazione. 2.Con il secondo motivo, “ violazione degli artt. 4 e 14 d.lgs. 150/2011 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”,il ricorrente lamenta che l’opposizione sia stata dichiarata inammissibile senza applicare l’art. 4 d.lgs. 150/2011, il quale collega all’eventuale errore sulla scelta del rito la sola conseguenza dell’emissione dell’ordinanza di mutamento del rito, in quanto gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le disposizioni del rito seguito prima del mutamento. 3.Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza sollevata dal controricorrente. Deve farsi applicazione del principio secondo il quale il requisitodi autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366 co. 1 n. 6 cod. proc. civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere diintegrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U 18-3-2022 n. 8950 Rv. 664409-01). Ilricorso risulta rispettoso delle previsioni dell’art. 366 cod. proc. civ., come confermato dal fatto che il controricorrente, al fine di sostenere il difetto di autosufficienza, si lamenta che il ricorrente non abbia specificato, a pag. 3 del ricorso, in quali atti l’avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse sollevato le sue varie eccezioni, non abbia indicato in quale punto del ricorso monitorio l’avvocato avesse specificato di agire solo per prestazioni di carattere stragiudiziale, abbia omesso di trascrivere parte del provvedimento impugnato e di trascrivere le verbalizzazioni in udienza degli avvocati. Si tratta di omissionida una parte inesistenti, perché l a pronuncia di integrazione dell’ordina nza relativa alla dichiarazione di esecutività del decreto è riportata a pag. 1 del ricorso e non vi era necessit à di ulterior i specificazion i, a fronte dell’affermazione che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato richiesto ed emesso per l’importo di Euro 4.320,00 oltre iva e cpa per compenso professionale relativo ad assistenza stragiudiziale prestata in relazione a richiesta di risarcimento del danno da incidente stradale; per il resto le omissioni sono irrilevanti, non sussistendo l’onere di trascrizione integraledegli atti nei termini sostenuti dal controricorrente. 4.Deve essere altresì rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente sulla base della tesi che avverso l’ordinanza del giudice di pace avrebbe dovutoessere proposto appello. Il controricorrente sostiene che si applichi il principio dell’ultrattività del rito e che il giudice di pace abbia inteso emettere un provvedimento con carattere di sentenza, in quanto ha pronunciato senza emettere ordinanza di mutamento del rito ex art. 4 d.lgs. 150/2011, per cui la decisione è da considerarsi conclusiva di procedimento tenutosi secondo il rito ordinario. Al contrario, il provvedimento emesso ha la forma di ordinanza, perché è stato espressamente emesso a scioglimento della riserva assunta all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza che in quell’udienza il giudice di pace avesse neppure invitato le parti a precisare le conclusioni . I n ordine al contenuto, l’ordinanza ha dichiarato inammissibile l’opposizione in quanto proposta con atto di citazione, in caso in cui avrebbe dovuto essere proposto ricorso.Quindi il giudice di pace non solo ha statuito nel senso che la causa fosse soggetta al rito sommario di cuiall’art. 14 d.lgs. 150/2011 ratione temporis vigente , ma ha anche manifestato in modo consapevole la volontà di seguire quel rito, a prescindere dal fatto di non avere disposto il mutamento del rito; infatti,diversamente, se avesse voluto seguire il rito ordinario, avrebbe pronunciato sentenza dopo avere disposto la precisazione delle conclusioni. In questo modo è stata evidentemente ingenerata nella parte la convinzione di trovarsi di fronte a provvedimento immediatamente ricorribile per Cassazione ex art. 14 co. 4 d.lgs.150/2011 ratione temporis vigente ; ne consegue che i l principio dell’apparenza delineato già da Cass. Sez.U 11-1-2011 n.390 Rv. 615406-01 -finalizzato a escludere che la parte possa conoscere ex post, a impugnazione avvenuta, quale fosse il mezzo di impugnazione esperibile- opera nel senso di ritenere l’ordinanza ricorribile per cassazione (cfr. Cass. Sez. 2 1-3-2018 n. 4904 Rv. 648212-01, secondo cui al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano i compensi dovuti dal cliente al difensore assume rilievo la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, anche implicitamente, all’azione esercitata dalla parte). 5.Il primo motivo di ricorso è fondato sotto il profilo della violazione dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, con conseguente assorbimento del secondo motivo e di ogni ulteriore questione. Il rito sommario speciale di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011 nella formulazione precedente al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 non è applicabile qualora la controversia abbia a oggetto attività professionale stragiudizial e civile , non strumentale o complementare all’attività propriamente processuale (cfr. Cass. Sez. U 23 - 2 - 2018 n. 4485, in motivazione par. 3.2e precedenti ivi richiamati, Cass. Sez. L 13-2-2023 n. 4330 Rv. 666938-01; anche Cass. Sez. 2 31-8-2023 n. 25543 Rv. 668929-01, riconoscendo all’opponente al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per il pagamento di compensi relativi a prestazioni stragiudiziali, la possibilità di optare per la proposizione del ricorso in opposizione nella forma del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ratione temporis vigente, esclude l’applicabilità del rito sommario speciale). In effetti, la soluzione di escludere l’applicazione del rito sommario speciale alle controversie, quale quella di specie, relativa al pagamento di prestazioni professionali esclusivamente stragiudizialiè imposta dalla stessa dizione letterale dell’art. 14 d.lgs. 150/2011 , invariata sul punto a seguito delle modifiche di cui al d.lgs. 149/2002, non solo laddove fa riferimento al primo comma alle controversie relative a “onorari, diritti e spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali”, ma anche laddove prevede al secondo comma la competenza dell’“ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera”, che evidentemente non è individuabile nel caso in cui l’avvocato abbia svolto esclusivamente attività stragiudiziale. 6.Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere cassata, rimettendo la causa al giudice di pace dellaSpezia in persona di diverso magistrato, al fine di decidere nel merito l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice del rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 co. 3 cod. proc. civ. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al giudice di pace dellaSpezia in persona di diverso magistrato anche per la statuizione su
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