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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 02803/2023

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 del GIP TRIBUNALE di MARSALAdato avvi udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 32651/22 Rilevato che con sentenza in data 28 giugno 2022 il Tribunale di Marsala ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] su concorde richiesta delle parti le pene di legge per i reati dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che la difesa ha eccepito la nullità della sentenza per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma non per vizio della motivazione; Ritenuto pertanto che la doglianza esuli dalla previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod." pen. e rilevato che in ogni caso il Giudice ha ampiamente motivato in merito all'inesistenza della causa di proscioglimento; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 del GIP TRIBUNALE di MARSALAdato avvi udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 32651/22 Rilevato che con sentenza in data 28 giugno 2022 il Tribunale di Marsala ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] su concorde richiesta delle parti le pene di legge per i reati dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che la difesa ha eccepito la nullità della sentenza per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma non per vizio della motivazione; Ritenuto pertanto che la doglianza esuli dalla previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod." pen. e rilevato che in ogni caso il Giudice ha ampiamente motivato in merito all'inesistenza della causa di proscioglimento; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 02803/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris