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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 09520/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea qualificazione giuridica del fatto dovendosi ritenere configurabile il delitto di furto con strappo anziché quello di rapina, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito che, a pag. 3 della sentenza impugnata, nel confermare la sussistenza del reato di rapina, ha ritenuto decisive le caratteristiche della res oggetto di apprensione, nonchè le lesioni riportate dalla persona offesa, dovendosi, pertanto, gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, inoltre, che la doglianza è anche generica per indeterminatezza perché priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett, c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'innpugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa emersi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea qualificazione giuridica del fatto dovendosi ritenere configurabile il delitto di furto con strappo anziché quello di rapina, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito che, a pag. 3 della sentenza impugnata, nel confermare la sussistenza del reato di rapina, ha ritenuto decisive le caratteristiche della res oggetto di apprensione, nonchè le lesioni riportate dalla persona offesa, dovendosi, pertanto, gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, inoltre, che la doglianza è anche generica per indeterminatezza perché priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett, c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'innpugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa emersi. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09520/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris