CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 22211/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 13390-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e dieso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 581/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 13/05/20 R.G.N. 853/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. -2 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Firenze, con ordinanza resa ex art.348 bis c.p.c., dichiarava inammissibile l'appello proposto dalle attuali ricorrenti, Plastpack di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] s.c. a r.I., avverso la sentenza del tribunale di Firenze, che aveva rigettato l'opposizione delle due società a verbali di accertamento emessì dall'Inps e aventi ad oggetto il pagamento di contributi dovuti su alcuni lavoratori dipendenti dalla appaltatrice cooperativa [OSCURATO:SOCIETA]. e impiegati presso l'appaltante Plastpack dal maggio 2008 all'aprile 2011. La sentenza di primo grado rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione avanzata dalle società, secondo cui solo il lavoratore, e non l'Inps, era legittimato a far accertare la subordinazione del rapporto direttamente in capo all'appaltante, anche in consíderazione dell'azione costitutiva riservata al lavoratore dall'art.29, co.3 bis, d. Igs. n.276/03. Nel merito, accertava il tribunale, in base alle dichiarazioni rese agli ispettori dell'Inps e alle deposizioni testimoniali, che i lavoratori erano assoggettati al potere direttivo della committente e non dell'appaltatrice, ritenendo non credibili le versioni contrarie rese da tre testi. Negava infine che vi fossero i presupposti dell'art.27, co.2, d. Igs. n.276/03, non risultando che l'appaltatrice avesse pagato all'Inps somme riferibili ai contributì oggetto di causa. Contro la sentenza di primo grado, le due società ricorrono per tre motivi. L'Inps ha conferito delega in calce alla copia del ricorso notificato senza svolgere attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione o falsa applicazione degli artt.115 e 116, 420 e 421 c.p.c. Il giudice di primo grado avrebbe dato rilevanza alle dichiarazioni rese agli ispettori dell'Inps e non anche alle deposizioni testimoniali tese a contrastare la versione resa agli ispettori dell'Inps. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art.27, co.2, d. Igs. n.276/03. La sentenza di primo grado avrebbe negato il meccanismo di compensa:zione previsto dalla norma e non avrebbe considerato le argomentazioni difensive contenute nel ricorso introduttivo. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art.29 d. Igs. n.276/03, poiché, ad accogliere la tesi del tribunale, l'Inps sarebbe avvantaggiato rispetto al lavoratore, non avendo necessità di rivolgersi al giudice con l'azione costitutiva dell'art.29, co.3 bis, ma potendo basarsi su un mero accertamento unilaterale per ascrivere una posizione lavorativa al datore sostanziale. Il primo motivo è inammissibile. Nonostante la rubrica faccia riferimento alla violazione degli artt.1.15 e 116 c.p.c., il corpo del motivo ricade nell'alveo dell'art.360, co.1, n.5 c.p.c. poiché critica l'apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito, e mira a una rivalutazione dei fatti da cui il tribunale, e poi la Corte, hanno dedotto la soggezione dei lavoratori al potere direttivo dell'appaltante. Il motivo risulta pertanto inammissibile, ai sensi dell'art.348 ter, co.4 c.p.c., avendo la Corte pronunciato l'inammissibilità dell'appello per le stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto già considerate dalla sentenza di primo grado. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità. Premesso che il motivo di ricorso per violazione di legge deve contenere, a pena di inammissibilità, le argomentazioni tese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass.635/15, Cass.17570/20), il secondo motivo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza, la quale non ha escluso in via generale l'applicabilità dell'art.27, co.2, d. Igs. n.276/03 in favore del committente, ma ha escluso che esso potesse applicarsi nel caso concreto. Con motivazione, non contestata dal ricorso, il tribunale ha rilevato che l'appaltatore non risultava aver pagato alcuna somma riferibile ai contributi oggetto del verbale ispettivo. Il motivo adduce poi che la sentenza non avrebbe considerato le difese svolte nel ricorso introduttivo. Tuttavia, non è specificata la violazione ciell'art.112 c.p.c., né, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, è trascritta o specificamente indicata la difesa asseritamente non considerata dal tribunale. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Anche dopo la pronuncia n.996/07 citata dalla sentenza impugnata e riferita all'art.4 I. n.1369/60, questa Corte, con specifico riferimento all'art.29 d. Igs. n.276/03, ha confermato l'autonomia tra il rapporto previdenziale e il rapporto di lavoro, per quanto tra loro connessi. L'azione costitutiva spettante al lavoratore, di cui! all'art.29, co.3 bis d. Igs. n.276/03, proprio perché attiene al rapporto di lavoro, va mantenuta distinta dalla pretesa contributiva dell'Inps, che attiene invece al rapporto previdenziale. Trattasi di pretese che hanno diversa natura e diversi presupposti, sì che non può essere fatta alcuna comparazione tra le due al fine di dedurre un ingiustificato privilegio in capo all'Inps, non costretto a rivolgersi al giudice, diversamente dal lavoratore. Vero è che la pretesa contributiva dell'Inps non richiede alcuna costituzione del rapporto di lavoro e quindi non abbisogna di alcuna sentenza costitutiva, proprio perché relativa al diverso rapporto previdenziale. La pretesa sorge per il fatto che vi sia, pur in mancanza di una costituzione formale del rapporto, lo svolgimento in concreto di prestazione lavorativa sotto la direzione e il controllo dell'appaltante, fermo restando che, a fronte dell'accertamento ispettivo e in caso di contestazione in giudizio, incombe sempre sull'ente previdenziale la prova del fatto costitutivo della pretesa. Il ricorso va dunque respinto, senza alcuna pronuncia sulle spese, non avendo l'Inps svolto attività difensiva. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso; dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo alle parti ricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, deciso dunanza camerale del 6.5.22 [OSCURATO:PERSONA]( Dr.ssa Ro [OSCURATO:PERSONA]