CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 06587/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 23/6/2021, la Terza Sezione della Corte di Cassazione (sent. n. 41577/21) aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia della Corte di appello di Napoli del 9/7/2020, che aveva confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Napoli resa in data 19 settembre 2018. Con tale ultima pronuncia [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta responsabile dei reati di cui agli artt. 44, lett. b), 83, 93 3 95 D.P.R. n. 380 del 2001, in riferimento alla realizzazione di un muro di contenimento, di una altana con massetto di cemento e di vani seminterrati, e condannata alla pena di mesi due, giorni venti di arresto e 30.000 euro di ammenda; era disposto il dissequestro delle opere abusive subordinato alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi. 2. Avverso la sentenza della Corte di Cassazione, ha proposto ricorso straordinario [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, lamentando la presenza di un errore di fatto o percettivo nella sentenza impugnata. La motivazione si fonderebbe sull'erroneo presupposto che la difesa abbia contestato l'ordine della demolizione delle opere non soggette a confisca. Nei motivi di ricorso si contestava, invece, una violazione di legge in relazione al fatto che il giudice aveva disposto l'esecuzione del dissequestro subordinandolo alla previa demolizione delle opere. La disposizione del giudice sarebbe connotata da abnormità, avendo ordinato il dissequestro al solo fine di procedere all'abbattimento delle opere, determinando una situazione di stallo. A tutt'oggi, benché sia passata in giudicato la sentenza, il sequestro preventivo permane, con enorme dispendio di risorse (con agenti operanti che, con regolare cadenza, continuano a controllare la modalità esecutiva del sequestro e l'avvenuta demolizione). Sussistono, pertanto, nel caso in esame i presupposti per l'applicazione del rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. Il dissequestro non poteva essere subordinato alla previa demolizione dell'opera. Sebbene sia pacifico -come rilevato dalla Corte di Cassazione - che la demolizione delle opere debba seguire ex lege alla condanna per violazione urbanistica, la misura cautelare reale non può (per giurisprudenza costante di codesta Corte) essere finalizzata alla demolizione, esaurendo la sua funzione con la pronuncia di condanna. Il sequestro preventivo, infatti, è finalizzato ad impedire la prosecuzione del reato e prescinde dall'ordine di demolizione. Dopo la sentenza definitiva, qualora non sia stata disposta la confisca o la conversione nel sequestro conservativo, non può essere mantenuto il vincolo sul manufatto abusivo, neppure a garanzia della demolizione disposta con la sentenza di condanna. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. L'errore verificatosi nel giudizio di legittimità, che può essere fatto valere attraverso il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., è solo l'errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che viene viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali. Pertanto, l'errore di fatto è quello che conduce ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Si è precisato che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (così, in motivazione, Sez. U. 27 marzo 2002, Basile, RV 221280; conforme: Sez. U., marzo 2002 n. 16104, [OSCURATO:PERSONA]). Devono essere pertanto esclusi dall'ambito di operatività dell'istituto gli errori di diritto e quelli che attengono ad aspetti valutativi. 2. Nel caso in esame la Corte di Cassazione ha valutato la doglianza proposta dalla difesa nei termini prospettati in questa sede, come si ricava agevolmente dalla lettura del paragrafo 4 della parte in fatto, in cui il motivo è così riassunto: "Inosservanza della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 323 cod. proc. pen. La Corte erra, laddove ha subordinato la revoca del sequestro ad un adempimento da parte del condannato, in palese violazione dell'art. 323, comma 3 cod. proc. pen., che dispone che il giudice, se non deve disporre la confisca, ordina il dissequestro delle opere". Nel fornire risposta al rilievo, ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza difensiva riguardante la violazione dell'art. 323 cod. proc. pen. sotto il profilo della prospettata prevalenza da accordarsi al dissequestro sull'ordine di demolizione delle opere abusive (cfr. paragrafo 4 della parte in diritto "Risulta, infatti, manifestamente infondato l'ultimo motivo di ricorso con il quale la difesa della ricorrente si duole della violazione dell'art. 323 cod. proc. pen., ritenendo che il dissequestro delle opere debba prevalere sulla demolizione alla quale i giudici di merito l'hanno subordinato, considerato che non si deve procedere a confisca"). Non si individua, pertanto, il lamentato fraintendimento nel quale sarebbe incorsa la Sezione Terza nell'esitare la doglianza difensiva. Ogni ulteriore argomentazione articolata sul tema nel ricorso straordinario promosso in questa sede attiene non ad errori di fatto, ma ad aspetti valutativi e di diritto che esulano dall'ambito proprio dell'istituto. 3. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA]