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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 04525/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 4525/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 03/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3524/2025* * CC 03/12/2025* DI * Relatore * 27357/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 04/07/2025 del * * di RomaUdita la relazione svolta dal Consigliere * Di ** la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte dicassazione dott. * * * con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato larichiesta di * * finalizzata a ottenere il beneficio penitenziario del differimento dellapena per gravi motivi di salute ai sensi dell art. 147 comma 1 n. 2 cod. pen. nelle formedella detenzione domiciliare ai sensi dell art. 47 ter comma 1 ter l. 26 luglio 1975 n.354 –* pen. .2.

Avverso tale ordinanza * a mezzo del proprio difensore di fiducia ricorre percassazione.2.1.

Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 147 cod. pen. e47 ter comma 1 ter l. 26 luglio 1975 n. 354 * pen. ed erronea esclusione della graveincompatibilità tra lo stato di salute del detenuto e il regime detentivo carcerario.Ci si duole che il Tribunale di sorveglianza non abbia tenuto conto delle gravi condizionidi salute del condannato e dell ultima relazione del 27 giugno 2025 negativa sottoscritta dalmedico dell Istituto che ha certificato la possibilità di un peggioramento improvviso eimprevedibile delle stesse e la loro incompatibilità con il regime carcerario.2.2.

Con il secondo motivo di ricorso la difesa denuncia vizio di motivazione in relazionealla valutazione delle risultanze sanitarie e in particolare mancata valorizzazione dellarelazione medica penitenziaria e incongrua preferenza per la lettera di dimissioneospedaliera del 5 maggio 2025 che rappresentava non una certificazione di guarigionebensì una valutazione clinica provvisoria dopo un evento coronarico acuto di estremagravità limitata all avvenuta stabilizzazione del paziente in esito all intervento d urgenzaeseguito nei giorni precedenti.Si rileva che tale documento non tiene conto del decorso successivo e delle indicazionispecialistiche allora impartite la cui osservanza andava sicuramente monitorata.* la difesa l omesso esame di un elemento decisivo quale la relazione clinicapiù recente e riferita al contesto penitenziario concreto che ha comportato una motivazioneapparente in cui la compatibilità del regime carcerario è fondata su dati risalenti e parzialidisancorati dalla concreta evoluzione clinica del detenuto.2.3. * terzo motivo di impugnazione ci si duole della violazione dell art. 666 comma5 cod. proc. pen. per omessa assunzione di perizia medico legale.Si rileva che il condannato è affetto da patologie cardiovascolari di rilevante gravità tracui una malattia coronarica trivasale con occlusione cronica dell arteria circonflessa e dellacoronaria destra già responsabile di un episodio ischemico acuto complicato da shockcardiogeno e trattato d urgenza con angioplastica e posizionamento di stent e che a talecondizione si aggiungono una disfunzione ventricolare sinistra e diabete mellito tipo 2 intrattamento farmacologico e dislipidemia in un contesto clinico che impone un controllospecialistico continuativo.Ci si duole che a fronte di tale complessità sanitaria il Tribunale abbia ritenuto didecidere sulla sola base dei due documenti sopra indicati astenendosi dall acquisire unaccertamento tecnico peritale atto a verificare in modo rigoroso la reale compatibilità tra lostato di salute del detenuto e il contesto detentivo.Il difensore alla luce di tali censure insiste per l annullamento dell ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato in base a quanto di seguito specificato.2.

Va preliminarmente osservato che la concessione della detenzione domiciliare ildifferimento facoltativo dell esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell art.147 cod. pen. e il differimento obbligatorio ai sensi dell art. 146 dello stesso codice sonoistituti che si fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi allalegge senza distinzione di condizioni personali art. 3 * su quello secondo cui le penenon possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere allarieducazione del condannato art. 27 * e infine su quello secondo il quale la salute èun diritto fondamentale dell individuo art. 32 * quindi a fronte di una richiesta didifferimento dell esecuzione della pena per ragioni di salute o di detenzione domiciliare pergrave infermità fisica il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannatooggetto di specifico e rigoroso esame possano essere adeguatamente assicurate all internodell istituto penitenziario o comunque in centri clinici penitenziari e se esse siano o menocompatibili con le finalità rieducative della pena con un trattamento rispettoso del senso diumanità tenuto conto anche della durata del trattamento e dell età del detenuto a loro voltasoggette ad un analisi comparativa con la pericolosità sociale del condannato e allapossibilità che un eventuale anche residuo rischio di recidiva sia adeguatamentefronteggiabile con la detenzione domiciliare cosiddetta umanitaria considerate le limitazionie le restrizioni ad essa apponibili il giudice deve quindi operare un bilanciamento diinteressi tra le esigenze di certezza e indefettibilità della pena nonché di prevenzione e didifesa sociale da una parte e la salvaguardia del diritto alla salute e ad un esecuzionepenale rispettosa dei criteri di umanità dall altra al fine di individuare la situazione cui darela prevalenza di tale valutazione deve dare conto con motivazione compiuta ancorchésintetica che consenta la verifica del processo logico decisionale ancorato ai concretielementi di fatto emersi dagli atti del procedimento.* Corte ha inoltre sottolineato che ai fini dell accoglimento di un istanza didifferimento facoltativo dell esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute aisensi dell art. 147 comma primo n. 2 cod. pen. non è necessaria un incompatibilitàassoluta tra la patologia e lo stato di detenzione ma occorre pur sempre che l infermità o lamalattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita o da non poter assicurare laprestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario o ancora da causare aldetenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive in spregio del diritto alla salute e del senso diumanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario * 1 n. 27352 del17/05/2019 * * * 276413 il giudice che in presenza di dati odocumentazione clinica attestanti l incompatibilità delle condizioni di salute del condannatocon il regime carcerario ritenga di non accogliere l istanza di differimento dell esecuzionedella pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecniciconcreti disponendo gli accertamenti medici necessari e all occorrenza nominando unperito * 1 n. 39798 del 16/05/2019 * * * 276948 il tribunale disorveglianza ove ritenga che il rinvio dell esecuzione della pena invocato per motivi di salutenon possa essere concesso sul presupposto che è possibile praticare utilmente le curenecessarie in ambiente carcerario fornito di centro clinico specializzato deve indicare nelprovvedimento di rigetto con precisione e non genericamente la struttura penitenziaria incui la pena deve essere espiata * 1 n. 41192 del 18/09/2015 * * 264894 .3. * al caso che ci occupa il Tribunale di sorveglianza di Roma non ha fattobuon governo di tali principi di diritto.Invero detto Tribunale dà atto che il rigetto della richiesta di differimento provvisorio edurgente del * di sorveglianza di Roma risulta fondato su una lettera di dimissioneospedaliera del 5 maggio 2025 e quindi su una valutazione clinica provvisoria dopo unevento coronarico acuto di estrema gravità limitata all avvenuta stabilizzazione del pazientein esito all intervento d urgenza eseguito nei giorni precedenti.* inoltre che la relazione sanitaria datata 27 giugno 2025 pervenuta primadell udienza fissata per il 4 luglio 2025 a firma del dott. * * nella quale si parladi attuali condizioni di salute del paziente mediocri suscettibili di peggioramento improvvisoed imprevedibile necessitanti di costanti contatti con le strutture sanitarie territoriali eincompatibili col regime carcerario a causa delle gravi patologie non riscontra le richieste diesso Tribunale non dando conto del monitoraggio del paziente detenuto dopo la dimissioneospedaliera sulla scorta delle indicazioni contenute nella lettera di dimissione e nonfornendo alcuna informazione circa i valori pressori e lipidici del paziente la visitadiabetologica e l adesione alla terapia.* che pur essendo gravi le condizioni di salute del condannato affetto dacardiopatia ischemica cronica e diabetico non per questo devono ritenersi incompatibili conil regime carcerario in assenza dei dovuti accertamenti e di una valutazione differenziata delpaziente invitando per una collaborazione a tale riguardo tutti gli enti coinvolti compresal area sanitaria dell * di ** pur ritenendo carente la relazione ultima della * sanitaria e nonaggiornata la lettera di dimissione ospedaliera a fronte della segnalazione di condizioni disalute allarmanti del paziente non approfondite non ritiene di disporre alcuna perizia.

Nonsolo disattendendo i principi summenzionati ma incorrendo altresì in illogicità econtraddittorietà motivazionali.* iter motivazionale trascura inoltre che ai sensi degli artt. 27 comma 3 e 32* la valutazione sull incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni disalute del recluso ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione diuna persona gravemente ammalata costituisca un trattamento inumano o degradante debbaessere effettuata comparativamente tenendo conto delle condizioni complessive di salute edi detenzione valutazione questa che comporta un giudizio non soltanto di astratta idoneitàdei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto all interno del circuito penitenziario maanche di concreta adeguatezza del trattamento terapeutico che nella situazione specifica èpossibile assicurare al suddetto * 1 n. 30945 del 05/07/2011 * * 251478 insenso conforme * 1 n. 53166 del 17/10/2018 * * * * 274879 .4.

Si impongono pertanto l annullamento dell ordinanza impugnata e il rinvio alTribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio rispettoso dei principi sopra indicati.Va disposto l oscuramento concernendo il presente provvedimento le condizioni disalute del condannato.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 4525/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 03/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3524/2025* * CC 03/12/2025* DI * Relatore * 27357/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 04/07/2025 del * * di RomaUdita la relazione svolta dal Consigliere * Di ** la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte dicassazione dott. * * * con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato larichiesta di * * finalizzata a ottenere il beneficio penitenziario del differimento dellapena per gravi motivi di salute ai sensi dell art. 147 comma 1 n. 2 cod. pen. nelle formedella detenzione domiciliare ai sensi dell art. 47 ter comma 1 ter l. 26 luglio 1975 n.354 –* pen. .2.

Avverso tale ordinanza * a mezzo del proprio difensore di fiducia ricorre percassazione.2.1.

Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 147 cod. pen. e47 ter comma 1 ter l. 26 luglio 1975 n. 354 * pen. ed erronea esclusione della graveincompatibilità tra lo stato di salute del detenuto e il regime detentivo carcerario.Ci si duole che il Tribunale di sorveglianza non abbia tenuto conto delle gravi condizionidi salute del condannato e dell ultima relazione del 27 giugno 2025 negativa sottoscritta dalmedico dell Istituto che ha certificato la possibilità di un peggioramento improvviso eimprevedibile delle stesse e la loro incompatibilità con il regime carcerario.2.2.

Con il secondo motivo di ricorso la difesa denuncia vizio di motivazione in relazionealla valutazione delle risultanze sanitarie e in particolare mancata valorizzazione dellarelazione medica penitenziaria e incongrua preferenza per la lettera di dimissioneospedaliera del 5 maggio 2025 che rappresentava non una certificazione di guarigionebensì una valutazione clinica provvisoria dopo un evento coronarico acuto di estremagravità limitata all avvenuta stabilizzazione del paziente in esito all intervento d urgenzaeseguito nei giorni precedenti.Si rileva che tale documento non tiene conto del decorso successivo e delle indicazionispecialistiche allora impartite la cui osservanza andava sicuramente monitorata.* la difesa l omesso esame di un elemento decisivo quale la relazione clinicapiù recente e riferita al contesto penitenziario concreto che ha comportato una motivazioneapparente in cui la compatibilità del regime carcerario è fondata su dati risalenti e parzialidisancorati dalla concreta evoluzione clinica del detenuto.2.3. * terzo motivo di impugnazione ci si duole della violazione dell art. 666 comma5 cod. proc. pen. per omessa assunzione di perizia medico legale.Si rileva che il condannato è affetto da patologie cardiovascolari di rilevante gravità tracui una malattia coronarica trivasale con occlusione cronica dell arteria circonflessa e dellacoronaria destra già responsabile di un episodio ischemico acuto complicato da shockcardiogeno e trattato d urgenza con angioplastica e posizionamento di stent e che a talecondizione si aggiungono una disfunzione ventricolare sinistra e diabete mellito tipo 2 intrattamento farmacologico e dislipidemia in un contesto clinico che impone un controllospecialistico continuativo.Ci si duole che a fronte di tale complessità sanitaria il Tribunale abbia ritenuto didecidere sulla sola base dei due documenti sopra indicati astenendosi dall acquisire unaccertamento tecnico peritale atto a verificare in modo rigoroso la reale compatibilità tra lostato di salute del detenuto e il contesto detentivo.Il difensore alla luce di tali censure insiste per l annullamento dell ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato in base a quanto di seguito specificato.2.

Va preliminarmente osservato che la concessione della detenzione domiciliare ildifferimento facoltativo dell esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell art.147 cod. pen. e il differimento obbligatorio ai sensi dell art. 146 dello stesso codice sonoistituti che si fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi allalegge senza distinzione di condizioni personali art. 3 * su quello secondo cui le penenon possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere allarieducazione del condannato art. 27 * e infine su quello secondo il quale la salute èun diritto fondamentale dell individuo art. 32 * quindi a fronte di una richiesta didifferimento dell esecuzione della pena per ragioni di salute o di detenzione domiciliare pergrave infermità fisica il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannatooggetto di specifico e rigoroso esame possano essere adeguatamente assicurate all internodell istituto penitenziario o comunque in centri clinici penitenziari e se esse siano o menocompatibili con le finalità rieducative della pena con un trattamento rispettoso del senso diumanità tenuto conto anche della durata del trattamento e dell età del detenuto a loro voltasoggette ad un analisi comparativa con la pericolosità sociale del condannato e allapossibilità che un eventuale anche residuo rischio di recidiva sia adeguatamentefronteggiabile con la detenzione domiciliare cosiddetta umanitaria considerate le limitazionie le restrizioni ad essa apponibili il giudice deve quindi operare un bilanciamento diinteressi tra le esigenze di certezza e indefettibilità della pena nonché di prevenzione e didifesa sociale da una parte e la salvaguardia del diritto alla salute e ad un esecuzionepenale rispettosa dei criteri di umanità dall altra al fine di individuare la situazione cui darela prevalenza di tale valutazione deve dare conto con motivazione compiuta ancorchésintetica che consenta la verifica del processo logico decisionale ancorato ai concretielementi di fatto emersi dagli atti del procedimento.* Corte ha inoltre sottolineato che ai fini dell accoglimento di un istanza didifferimento facoltativo dell esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute aisensi dell art. 147 comma primo n. 2 cod. pen. non è necessaria un incompatibilitàassoluta tra la patologia e lo stato di detenzione ma occorre pur sempre che l infermità o lamalattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita o da non poter assicurare laprestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario o ancora da causare aldetenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive in spregio del diritto alla salute e del senso diumanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario * 1 n. 27352 del17/05/2019 * * * 276413 il giudice che in presenza di dati odocumentazione clinica attestanti l incompatibilità delle condizioni di salute del condannatocon il regime carcerario ritenga di non accogliere l istanza di differimento dell esecuzionedella pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecniciconcreti disponendo gli accertamenti medici necessari e all occorrenza nominando unperito * 1 n. 39798 del 16/05/2019 * * * 276948 il tribunale disorveglianza ove ritenga che il rinvio dell esecuzione della pena invocato per motivi di salutenon possa essere concesso sul presupposto che è possibile praticare utilmente le curenecessarie in ambiente carcerario fornito di centro clinico specializzato deve indicare nelprovvedimento di rigetto con precisione e non genericamente la struttura penitenziaria incui la pena deve essere espiata * 1 n. 41192 del 18/09/2015 * * 264894 .3. * al caso che ci occupa il Tribunale di sorveglianza di Roma non ha fattobuon governo di tali principi di diritto.Invero detto Tribunale dà atto che il rigetto della richiesta di differimento provvisorio edurgente del * di sorveglianza di Roma risulta fondato su una lettera di dimissioneospedaliera del 5 maggio 2025 e quindi su una valutazione clinica provvisoria dopo unevento coronarico acuto di estrema gravità limitata all avvenuta stabilizzazione del pazientein esito all intervento d urgenza eseguito nei giorni precedenti.* inoltre che la relazione sanitaria datata 27 giugno 2025 pervenuta primadell udienza fissata per il 4 luglio 2025 a firma del dott. * * nella quale si parladi attuali condizioni di salute del paziente mediocri suscettibili di peggioramento improvvisoed imprevedibile necessitanti di costanti contatti con le strutture sanitarie territoriali eincompatibili col regime carcerario a causa delle gravi patologie non riscontra le richieste diesso Tribunale non dando conto del monitoraggio del paziente detenuto dopo la dimissioneospedaliera sulla scorta delle indicazioni contenute nella lettera di dimissione e nonfornendo alcuna informazione circa i valori pressori e lipidici del paziente la visitadiabetologica e l adesione alla terapia.* che pur essendo gravi le condizioni di salute del condannato affetto dacardiopatia ischemica cronica e diabetico non per questo devono ritenersi incompatibili conil regime carcerario in assenza dei dovuti accertamenti e di una valutazione differenziata delpaziente invitando per una collaborazione a tale riguardo tutti gli enti coinvolti compresal area sanitaria dell * di ** pur ritenendo carente la relazione ultima della * sanitaria e nonaggiornata la lettera di dimissione ospedaliera a fronte della segnalazione di condizioni disalute allarmanti del paziente non approfondite non ritiene di disporre alcuna perizia.

Nonsolo disattendendo i principi summenzionati ma incorrendo altresì in illogicità econtraddittorietà motivazionali.* iter motivazionale trascura inoltre che ai sensi degli artt. 27 comma 3 e 32* la valutazione sull incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni disalute del recluso ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione diuna persona gravemente ammalata costituisca un trattamento inumano o degradante debbaessere effettuata comparativamente tenendo conto delle condizioni complessive di salute edi detenzione valutazione questa che comporta un giudizio non soltanto di astratta idoneitàdei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto all interno del circuito penitenziario maanche di concreta adeguatezza del trattamento terapeutico che nella situazione specifica èpossibile assicurare al suddetto * 1 n. 30945 del 05/07/2011 * * 251478 insenso conforme * 1 n. 53166 del 17/10/2018 * * * * 274879 .4.

Si impongono pertanto l annullamento dell ordinanza impugnata e il rinvio alTribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio rispettoso dei principi sopra indicati.Va disposto l oscuramento concernendo il presente provvedimento le condizioni disalute del condannato. *Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianzadi romaCosì è deciso 03/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* DI * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianzadi romaCosì è deciso 03/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* DI * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4525/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3524/2025* * CC 03/12/2025* DI * Relatore * 27357/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 04/07/2025 del * * di RomaUdita la relazione svolta dal Consigliere * Di ** la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte dicassazione dott. * * * con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato larichiesta di * * finalizzata a ottenere il beneficio penitenziario del differimento dellapena per gravi motivi di salute ai sensi dell art. 147 comma 1 n. 2 cod. pen. nelle formedella detenzione domiciliare ai sensi dell art. 47 ter comma 1 ter l. 26 luglio 1975 n.354 –* pen. .2. Avverso tale ordinanza * a mezzo del proprio difensore di fiducia ricorre percassazione.2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 147 cod. pen. e47 ter comma 1 ter l. 26 luglio 1975 n. 354 * pen. ed erronea esclusione della graveincompatibilità tra lo stato di salute del detenuto e il regime detentivo carcerario.Ci si duole che il Tribunale di sorveglianza non abbia tenuto conto delle gravi condizionidi salute del condannato e dell ultima relazione del 27 giugno 2025 negativa sottoscritta dalmedico dell Istituto che ha certificato la possibilità di un peggioramento improvviso eimprevedibile delle stesse e la loro incompatibilità con il regime carcerario.2.2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa denuncia vizio di motivazione in relazionealla valutazione delle risultanze sanitarie e in particolare mancata valorizzazione dellarelazione medica penitenziaria e incongrua preferenza per la lettera di dimissioneospedaliera del 5 maggio 2025 che rappresentava non una certificazione di guarigionebensì una valutazione clinica provvisoria dopo un evento coronarico acuto di estremagravità limitata all avvenuta stabilizzazione del paziente in esito all intervento d urgenzaeseguito nei giorni precedenti.Si rileva che tale documento non tiene conto del decorso successivo e delle indicazionispecialistiche allora impartite la cui osservanza andava sicuramente monitorata.* la difesa l omesso esame di un elemento decisivo quale la relazione clinicapiù recente e riferita al contesto penitenziario concreto che ha comportato una motivazioneapparente in cui la compatibilità del regime carcerario è fondata su dati risalenti e parzialidisancorati dalla concreta evoluzione clinica del detenuto.2.3. * terzo motivo di impugnazione ci si duole della violazione dell art. 666 comma5 cod. proc. pen. per omessa assunzione di perizia medico legale.Si rileva che il condannato è affetto da patologie cardiovascolari di rilevante gravità tracui una malattia coronarica trivasale con occlusione cronica dell arteria circonflessa e dellacoronaria destra già responsabile di un episodio ischemico acuto complicato da shockcardiogeno e trattato d urgenza con angioplastica e posizionamento di stent e che a talecondizione si aggiungono una disfunzione ventricolare sinistra e diabete mellito tipo 2 intrattamento farmacologico e dislipidemia in un contesto clinico che impone un controllospecialistico continuativo.Ci si duole che a fronte di tale complessità sanitaria il Tribunale abbia ritenuto didecidere sulla sola base dei due documenti sopra indicati astenendosi dall acquisire unaccertamento tecnico peritale atto a verificare in modo rigoroso la reale compatibilità tra lostato di salute del detenuto e il contesto detentivo.Il difensore alla luce di tali censure insiste per l annullamento dell ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato in base a quanto di seguito specificato.2. Va preliminarmente osservato che la concessione della detenzione domiciliare ildifferimento facoltativo dell esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell art.147 cod. pen. e il differimento obbligatorio ai sensi dell art. 146 dello stesso codice sonoistituti che si fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi allalegge senza distinzione di condizioni personali art. 3 * su quello secondo cui le penenon possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere allarieducazione del condannato art. 27 * e infine su quello secondo il quale la salute èun diritto fondamentale dell individuo art. 32 * quindi a fronte di una richiesta didifferimento dell esecuzione della pena per ragioni di salute o di detenzione domiciliare pergrave infermità fisica il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannatooggetto di specifico e rigoroso esame possano essere adeguatamente assicurate all internodell istituto penitenziario o comunque in centri clinici penitenziari e se esse siano o menocompatibili con le finalità rieducative della pena con un trattamento rispettoso del senso diumanità tenuto conto anche della durata del trattamento e dell età del detenuto a loro voltasoggette ad un analisi comparativa con la pericolosità sociale del condannato e allapossibilità che un eventuale anche residuo rischio di recidiva sia adeguatamentefronteggiabile con la detenzione domiciliare cosiddetta umanitaria considerate le limitazionie le restrizioni ad essa apponibili il giudice deve quindi operare un bilanciamento diinteressi tra le esigenze di certezza e indefettibilità della pena nonché di prevenzione e didifesa sociale da una parte e la salvaguardia del diritto alla salute e ad un esecuzionepenale rispettosa dei criteri di umanità dall altra al fine di individuare la situazione cui darela prevalenza di tale valutazione deve dare conto con motivazione compiuta ancorchésintetica che consenta la verifica del processo logico decisionale ancorato ai concretielementi di fatto emersi dagli atti del procedimento.* Corte ha inoltre sottolineato che ai fini dell accoglimento di un istanza didifferimento facoltativo dell esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute aisensi dell art. 147 comma primo n. 2 cod. pen. non è necessaria un incompatibilitàassoluta tra la patologia e lo stato di detenzione ma occorre pur sempre che l infermità o lamalattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita o da non poter assicurare laprestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario o ancora da causare aldetenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive in spregio del diritto alla salute e del senso diumanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario * 1 n. 27352 del17/05/2019 * * * 276413 il giudice che in presenza di dati odocumentazione clinica attestanti l incompatibilità delle condizioni di salute del condannatocon il regime carcerario ritenga di non accogliere l istanza di differimento dell esecuzionedella pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecniciconcreti disponendo gli accertamenti medici necessari e all occorrenza nominando unperito * 1 n. 39798 del 16/05/2019 * * * 276948 il tribunale disorveglianza ove ritenga che il rinvio dell esecuzione della pena invocato per motivi di salutenon possa essere concesso sul presupposto che è possibile praticare utilmente le curenecessarie in ambiente carcerario fornito di centro clinico specializzato deve indicare nelprovvedimento di rigetto con precisione e non genericamente la struttura penitenziaria incui la pena deve essere espiata * 1 n. 41192 del 18/09/2015 * * 264894 .3. * al caso che ci occupa il Tribunale di sorveglianza di Roma non ha fattobuon governo di tali principi di diritto.Invero detto Tribunale dà atto che il rigetto della richiesta di differimento provvisorio edurgente del * di sorveglianza di Roma risulta fondato su una lettera di dimissioneospedaliera del 5 maggio 2025 e quindi su una valutazione clinica provvisoria dopo unevento coronarico acuto di estrema gravità limitata all avvenuta stabilizzazione del pazientein esito all intervento d urgenza eseguito nei giorni precedenti.* inoltre che la relazione sanitaria datata 27 giugno 2025 pervenuta primadell udienza fissata per il 4 luglio 2025 a firma del dott. * * nella quale si parladi attuali condizioni di salute del paziente mediocri suscettibili di peggioramento improvvisoed imprevedibile necessitanti di costanti contatti con le strutture sanitarie territoriali eincompatibili col regime carcerario a causa delle gravi patologie non riscontra le richieste diesso Tribunale non dando conto del monitoraggio del paziente detenuto dopo la dimissioneospedaliera sulla scorta delle indicazioni contenute nella lettera di dimissione e nonfornendo alcuna informazione circa i valori pressori e lipidici del paziente la visitadiabetologica e l adesione alla terapia.* che pur essendo gravi le condizioni di salute del condannato affetto dacardiopatia ischemica cronica e diabetico non per questo devono ritenersi incompatibili conil regime carcerario in assenza dei dovuti accertamenti e di una valutazione differenziata delpaziente invitando per una collaborazione a tale riguardo tutti gli enti coinvolti compresal area sanitaria dell * di ** pur ritenendo carente la relazione ultima della * sanitaria e nonaggiornata la lettera di dimissione ospedaliera a fronte della segnalazione di condizioni disalute allarmanti del paziente non approfondite non ritiene di disporre alcuna perizia. Nonsolo disattendendo i principi summenzionati ma incorrendo altresì in illogicità econtraddittorietà motivazionali.* iter motivazionale trascura inoltre che ai sensi degli artt. 27 comma 3 e 32* la valutazione sull incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni disalute del recluso ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione diuna persona gravemente ammalata costituisca un trattamento inumano o degradante debbaessere effettuata comparativamente tenendo conto delle condizioni complessive di salute edi detenzione valutazione questa che comporta un giudizio non soltanto di astratta idoneitàdei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto all interno del circuito penitenziario maanche di concreta adeguatezza del trattamento terapeutico che nella situazione specifica èpossibile assicurare al suddetto * 1 n. 30945 del 05/07/2011 * * 251478 insenso conforme * 1 n. 53166 del 17/10/2018 * * * * 274879 .4. Si impongono pertanto l annullamento dell ordinanza impugnata e il rinvio alTribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio rispettoso dei principi sopra indicati.Va disposto l oscuramento concernendo il presente provvedimento le condizioni disalute del condannato.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4525/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3524/2025* * CC 03/12/2025* DI * Relatore * 27357/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 04/07/2025 del * * di RomaUdita la relazione svolta dal Consigliere * Di ** la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte dicassazione dott. * * * con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato larichiesta di * * finalizzata a ottenere il beneficio penitenziario del differimento dellapena per gravi motivi di salute ai sensi dell art. 147 comma 1 n. 2 cod. pen. nelle formedella detenzione domiciliare ai sensi dell art. 47 ter comma 1 ter l. 26 luglio 1975 n.354 –* pen. .2. Avverso tale ordinanza * a mezzo del proprio difensore di fiducia ricorre percassazione.2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 147 cod. pen. e47 ter comma 1 ter l. 26 luglio 1975 n. 354 * pen. ed erronea esclusione della graveincompatibilità tra lo stato di salute del detenuto e il regime detentivo carcerario.Ci si duole che il Tribunale di sorveglianza non abbia tenuto conto delle gravi condizionidi salute del condannato e dell ultima relazione del 27 giugno 2025 negativa sottoscritta dalmedico dell Istituto che ha certificato la possibilità di un peggioramento improvviso eimprevedibile delle stesse e la loro incompatibilità con il regime carcerario.2.2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa denuncia vizio di motivazione in relazionealla valutazione delle risultanze sanitarie e in particolare mancata valorizzazione dellarelazione medica penitenziaria e incongrua preferenza per la lettera di dimissioneospedaliera del 5 maggio 2025 che rappresentava non una certificazione di guarigionebensì una valutazione clinica provvisoria dopo un evento coronarico acuto di estremagravità limitata all avvenuta stabilizzazione del paziente in esito all intervento d urgenzaeseguito nei giorni precedenti.Si rileva che tale documento non tiene conto del decorso successivo e delle indicazionispecialistiche allora impartite la cui osservanza andava sicuramente monitorata.* la difesa l omesso esame di un elemento decisivo quale la relazione clinicapiù recente e riferita al contesto penitenziario concreto che ha comportato una motivazioneapparente in cui la compatibilità del regime carcerario è fondata su dati risalenti e parzialidisancorati dalla concreta evoluzione clinica del detenuto.2.3. * terzo motivo di impugnazione ci si duole della violazione dell art. 666 comma5 cod. proc. pen. per omessa assunzione di perizia medico legale.Si rileva che il condannato è affetto da patologie cardiovascolari di rilevante gravità tracui una malattia coronarica trivasale con occlusione cronica dell arteria circonflessa e dellacoronaria destra già responsabile di un episodio ischemico acuto complicato da shockcardiogeno e trattato d urgenza con angioplastica e posizionamento di stent e che a talecondizione si aggiungono una disfunzione ventricolare sinistra e diabete mellito tipo 2 intrattamento farmacologico e dislipidemia in un contesto clinico che impone un controllospecialistico continuativo.Ci si duole che a fronte di tale complessità sanitaria il Tribunale abbia ritenuto didecidere sulla sola base dei due documenti sopra indicati astenendosi dall acquisire unaccertamento tecnico peritale atto a verificare in modo rigoroso la reale compatibilità tra lostato di salute del detenuto e il contesto detentivo.Il difensore alla luce di tali censure insiste per l annullamento dell ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato in base a quanto di seguito specificato.2. Va preliminarmente osservato che la concessione della detenzione domiciliare ildifferimento facoltativo dell esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell art.147 cod. pen. e il differimento obbligatorio ai sensi dell art. 146 dello stesso codice sonoistituti che si fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi allalegge senza distinzione di condizioni personali art. 3 * su quello secondo cui le penenon possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere allarieducazione del condannato art. 27 * e infine su quello secondo il quale la salute èun diritto fondamentale dell individuo art. 32 * quindi a fronte di una richiesta didifferimento dell esecuzione della pena per ragioni di salute o di detenzione domiciliare pergrave infermità fisica il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannatooggetto di specifico e rigoroso esame possano essere adeguatamente assicurate all internodell istituto penitenziario o comunque in centri clinici penitenziari e se esse siano o menocompatibili con le finalità rieducative della pena con un trattamento rispettoso del senso diumanità tenuto conto anche della durata del trattamento e dell età del detenuto a loro voltasoggette ad un analisi comparativa con la pericolosità sociale del condannato e allapossibilità che un eventuale anche residuo rischio di recidiva sia adeguatamentefronteggiabile con la detenzione domiciliare cosiddetta umanitaria considerate le limitazionie le restrizioni ad essa apponibili il giudice deve quindi operare un bilanciamento diinteressi tra le esigenze di certezza e indefettibilità della pena nonché di prevenzione e didifesa sociale da una parte e la salvaguardia del diritto alla salute e ad un esecuzionepenale rispettosa dei criteri di umanità dall altra al fine di individuare la situazione cui darela prevalenza di tale valutazione deve dare conto con motivazione compiuta ancorchésintetica che consenta la verifica del processo logico decisionale ancorato ai concretielementi di fatto emersi dagli atti del procedimento.* Corte ha inoltre sottolineato che ai fini dell accoglimento di un istanza didifferimento facoltativo dell esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute aisensi dell art. 147 comma primo n. 2 cod. pen. non è necessaria un incompatibilitàassoluta tra la patologia e lo stato di detenzione ma occorre pur sempre che l infermità o lamalattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita o da non poter assicurare laprestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario o ancora da causare aldetenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive in spregio del diritto alla salute e del senso diumanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario * 1 n. 27352 del17/05/2019 * * * 276413 il giudice che in presenza di dati odocumentazione clinica attestanti l incompatibilità delle condizioni di salute del condannatocon il regime carcerario ritenga di non accogliere l istanza di differimento dell esecuzionedella pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecniciconcreti disponendo gli accertamenti medici necessari e all occorrenza nominando unperito * 1 n. 39798 del 16/05/2019 * * * 276948 il tribunale disorveglianza ove ritenga che il rinvio dell esecuzione della pena invocato per motivi di salutenon possa essere concesso sul presupposto che è possibile praticare utilmente le curenecessarie in ambiente carcerario fornito di centro clinico specializzato deve indicare nelprovvedimento di rigetto con precisione e non genericamente la struttura penitenziaria incui la pena deve essere espiata * 1 n. 41192 del 18/09/2015 * * 264894 .3. * al caso che ci occupa il Tribunale di sorveglianza di Roma non ha fattobuon governo di tali principi di diritto.Invero detto Tribunale dà atto che il rigetto della richiesta di differimento provvisorio edurgente del * di sorveglianza di Roma risulta fondato su una lettera di dimissioneospedaliera del 5 maggio 2025 e quindi su una valutazione clinica provvisoria dopo unevento coronarico acuto di estrema gravità limitata all avvenuta stabilizzazione del pazientein esito all intervento d urgenza eseguito nei giorni precedenti.* inoltre che la relazione sanitaria datata 27 giugno 2025 pervenuta primadell udienza fissata per il 4 luglio 2025 a firma del dott. * * nella quale si parladi attuali condizioni di salute del paziente mediocri suscettibili di peggioramento improvvisoed imprevedibile necessitanti di costanti contatti con le strutture sanitarie territoriali eincompatibili col regime carcerario a causa delle gravi patologie non riscontra le richieste diesso Tribunale non dando conto del monitoraggio del paziente detenuto dopo la dimissioneospedaliera sulla scorta delle indicazioni contenute nella lettera di dimissione e nonfornendo alcuna informazione circa i valori pressori e lipidici del paziente la visitadiabetologica e l adesione alla terapia.* che pur essendo gravi le condizioni di salute del condannato affetto dacardiopatia ischemica cronica e diabetico non per questo devono ritenersi incompatibili conil regime carcerario in assenza dei dovuti accertamenti e di una valutazione differenziata delpaziente invitando per una collaborazione a tale riguardo tutti gli enti coinvolti compresal area sanitaria dell * di ** pur ritenendo carente la relazione ultima della * sanitaria e nonaggiornata la lettera di dimissione ospedaliera a fronte della segnalazione di condizioni disalute allarmanti del paziente non approfondite non ritiene di disporre alcuna perizia. Nonsolo disattendendo i principi summenzionati ma incorrendo altresì in illogicità econtraddittorietà motivazionali.* iter motivazionale trascura inoltre che ai sensi degli artt. 27 comma 3 e 32* la valutazione sull incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni disalute del recluso ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione diuna persona gravemente ammalata costituisca un trattamento inumano o degradante debbaessere effettuata comparativamente tenendo conto delle condizioni complessive di salute edi detenzione valutazione questa che comporta un giudizio non soltanto di astratta idoneitàdei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto all interno del circuito penitenziario maanche di concreta adeguatezza del trattamento terapeutico che nella situazione specifica èpossibile assicurare al suddetto * 1 n. 30945 del 05/07/2011 * * 251478 insenso conforme * 1 n. 53166 del 17/10/2018 * * * * 274879 .4. Si impongono pertanto l annullamento dell ordinanza impugnata e il rinvio alTribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio rispettoso dei principi sopra indicati.Va disposto l oscuramento concernendo il presente provvedimento le condizioni disalute del condannato. *Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianzadi romaCosì è deciso 03/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* DI * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianzadi romaCosì è deciso 03/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* DI * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Sentenza Cassazione n. 04525/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris