CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 febbraio 2023
Cassazione n. 21122/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data 15 settembre 2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione del codifensore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], confermando l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro che in data 2 agosto j)) 2022 ha applicato la misura coercitiva della custodia cautelare nei confronti del medesimo in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. contestato al capo 1) dell'imputazione provvisoria. 2. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori del Ciancio, ricorrono avverso tale ordinanza e ne chiedono l'annullamento. 3. Con unico motivo l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 192, 195, 273 cod. proc. pen. e all'art. 416 bis, primo comma, cod. pen. Rileva, in via preliminare, il difensore che, in ventitré anni, ben otto maxiprocessi si erano occupati della cosca Lanzino-Ruà, cui, secondo l'ipotesi di accusa, sarebbe stato affiliato anche il Ciancio, ma in nessuno di questi processi il ricorrente sarebbe stato condannato quale affiliato del predetto clan o autore di reati fine collegati allo stesso. Il difensore censura la valutazione operata dal Tribunale nell'ordinanza impugnata delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia poste a fondamento della misura coercitiva applicata nei confronti del Ciancio; generiche sarebbero, infatti, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe raccontato dell'affiliazione del Ciancio al clan ad opera dei fratelli [OSCURATO:PERSONA]. Tali dichiarazioni sarebbero generiche, quanto alla data e al luogo dell'accadimento e all'identità di quali tra i germani [OSCURATO:PERSONA] avrebbero proceduto al rituale, e, dunque, sarebbero inutilizzabili ai sensi dell'art. 195, comma 7, cod. proc. pen. Ignota sarebbe, peraltro, la fonte della conoscenza dell'Impieri, che non avrebbe mai fatto parte del clan Lanzino-Ruà. Parimenti generiche nei contenuti sarebbero le dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non avrebbero indicato le condotte ascrivibili al ricorrente, limitandosi a un mero elenco di appartenenti al clan; anche con riferimento a tali dichiaranti, peraltro estranei al clan Lanzino-Ruà, sarebbe ignota la fonte delle loro conoscenze de relato. Errata sarebbe, inoltre, l'affermazione del Tribunale del riesame secondo la quale il ricorrente sarebbe stato riconosciuto intraneo al clan Lanzino-Ruà già nel processo c.d. Vulpes, in quanto il Ciancio in tale procedimento non sarebbe stato neppure indagato. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, peraltro, affermato in tale procedimento che il Ciancio svolgeva le mansioni di reggente del clan Lanzino-Ruà, occupandosi dell'usura e delle estorsioni, senza, tuttavia, specificare chi fossero le vittime. Anche il Terrazzano, peraltro, sarebbe estraneo a tale clan.La condotta contestata al ricorrente nell'ordinanza impugnata sarebbe, peraltro, secondo i principi affermati dalle Sezioni unite nella sentenza Modaffari, inidonea ad integrare gli estremi della condotta partecipativa all'associazione a delinquere di tipo mafioso contestata al capo 1) dell'imputazione cautelare; non sarebbe chiaro, infatti, in quali occasioni il Ciancio abbia offerto la propria disponibilità e in quale forma al sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza. Priva di efficacia indiziaria sarebbe, da ultimo, l'intercettazione ambientale captata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Parimenti l'intercettazione tra il Montualdista e il suocero del Ciancio, relative alla ripartizione dei proventi di una estorsione, non dimostrerebbe che il Ciancio, in quel momento detenuto, sapesse di quella estorsione in corso e la condividesse. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due motivi di ricorso. 4.1. Con il primo il difensore ha censurato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192, commi 3 e 4, e 273 cod. proc. pen. e l'art. 416 bis, comma 1, cod. pen., in quanto il Tribunale del riesame avrebbe fondato la conferma del titolo genetico, quanto al giudizio di gravità indiziaria, su generiche affermazioni dei collaboratori di giustizia e su scarne risultanze delle intercettazioni. Le dichiarazioni dei collaboratori, in particolare, non sarebbero supportate dalla necessaria indicazione degli episodi delittuosi commessi e prive dei necessari riscontri circa la specificità del ruolo del Ciancio riferito. 4.2. Con il secondo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 274, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen., in quanto le dichiarazioni dei collaboratori, oltre ad essere generiche, sarebbero risalenti e il Tribunale del riesame avrebbe escluso la rilevanza del c.d. tempo silente, motivando in modo solo apparente sulla sussistenza delle esigenze cautelari. 5. In data 6 febbraio 2023 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha presentato motivi nuovi. Deduce il difensore che la "fumosità" della contestazione operata nei confronti del Ciancio emergerebbe anche del rilievo che il Tribunale considera il ricorrente prima un affiliato del gruppo di Puppo, che poi sarebbe trasmigrato nel gruppo del D'Ambrosio, peraltro in circostanze imprecisate. Nella richiesta di misura cautelare, peraltro, il ricorrente sarebbe stato indicato come partecipe del "gruppo degli zingari".[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con il primo motivo dedotto di ciascun ricorso e con il motivo aggiunto i difensori hanno dedotto la violazione degli artt. 192, commi 3 e 4, e 273 cod. proc. pen. e l'art. 416 bis, comma 1, cod. pen., in quanto il Tribunale del riesame avrebbe fondato la conferma del titolo cautelare genetico, quanto al giudizio di gravità indiziaria, su generiche affermazioni dei collaboratori di giustizia e su scarne risultanze delle intercettazioni. 3. Tali censure sono inammissibili, in quanto sono volte a confutare nel merito, anche a mezzo della produzione di brani di sentenze passate in giudicato, i singoli elementi di prova posti a fondamento della motivazione dell'ordinanza impugnata e non già a censurarne l'illogicità manifesta. Il ricorrente, infatti, nel prospettare la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, ha proposto una lettura alternativa di ciascuno degli elementi probatori posti a fondamento della stessa e ha contestato nel merito la valenza probatoria dei singoli elementi indiziari addotti dal Tribunale del riesame. Sono, tuttavia, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). I motivi sono, dunque, inammissibili, in quanto si risolvono in una sollecitazione ~io ad una rinnovata valutazione degli elementi indiziari disponibili, in aperto contrasto con i tratti strutturali della giurisdizione di legittimità che non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori. Inammissibili per aspecificità sono, inoltre, le censure formulate relativamente all'asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, in quanto il ricorrente non ha operato la cd. prova di resistenza. Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve, infatti, illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 (dep. 20/02/2017), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01). 4.• Manifestamente infondati sono, peraltro, i vizi di violazione di legge e di illogicità della motivazione denunciati dal ricorrente. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01, in motivazione la Corte ha osservato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi facta concludentia -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione). La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza, dunque, per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01). Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo di tali principi, in quanto, acclarata l'affiliazione rituale del ricorrente, ha ritenuto non certo incongruamente dimostrata la costante messa a disposizione della propria opera per il sodalizio 'ndranghetistico e la sua partecipazione a condotte estorsive e di usura nell'interesse del clan.Il Tribunale di Catanzaro ha, peraltro, non illogicamente rilevato che, dopo l'incarcerazione il ricorrente percepisce i proventi della "bacinella" (cassa comune), come indicato a pag. 16 dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale del riesame, dunque, non certo illogicamente ha ritenuto comprovata, nei limiti delibatori della sede cautelare, l'ipotesi delittuosa contestata al capo 1), valutando sinergicamente tali condotte come tese, in via stabile e permanente, a rafforzare l'organizzazione 'ndranghetistica diretta dal Piromallo. 5. Con il secondo motivo l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha censurato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 274, lett. c), e 275 cod. proc. pen. 6. Il motivo è, tuttavia, inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata che muove dal presupposto interpretativo dell'attuale intraneità del ricorrente al sodalizio 'ndranghetistico e ha fatto applicazione della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari enunciata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Il Tribunale ha, inoltre, rilevato che il c.d. tempo silente non può considerarsi idoneo di per sé ad elidere le esigenze cautelari anche in ragione dell'assenza di elemento di sicura valenza sintomatica di un definitivo allontanamento dalla cosca da parte del ricorrente. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è, del resto, inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove a fondamento della motivazione del provvedimento impugnato ne siano ravvisabili plurime, autonome ed autosufficienti (ex plurimis: Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448 - 01). 7. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa