CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07585/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8653/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale Cortina d’Ampezzo n. 269, presso lo studio del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molisen. 13/ 03/ 2016 , depositata il 12 gennaio 2016 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 30novembre 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 2004-2005. R.G. N.8653/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Rilevato che: 1. Con avvisi di accertamento n. RD0010101495 /2009 e n. RD0010101496/2009, notificati il 18 dicembre 2009, l’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di Campobasso procedeva a rideterminare, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il reddito complessivo netto, quantificandolo in € 82.489,91 per l’anno 2004 ed in € 94.939,81 per l’anno 2005. La parte contribuente presentava successivamente istanza di accertamento con adesione, alla quale però essa stessa, di fronte alla proposta dell’Ufficio, non aderiva. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva quindi distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Campobasso la quale, con sentenza n. 248/02/2011 del 7 giugno 2011, previa riunione degli stessi, li accoglieva, annullando gli atti impositivi e compensando le spese di lite. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Molise, con sentenza n. 13/03/2016, pronunciata l’11 dicembre 2015 e depositata in segreteria il 12 gennaio 2016, dichiarava inammissibile l’appello in quanto proposto tardivamente, condannando l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. 4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 30 novembre R.G. N.8653/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. Il controricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tremotivi. 1.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 12, lett. c), del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché dell’art. 327 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice. Deduce, in particolare, la ricorrente che erroneamente la C.T.R. aveva dichiarato inammissibile l’appello, in quanto, in base al citato art. 39, comma 12, lett. c), d.l. n. 98/2011, conv. dalla legge n. 111/2011, il termine per proporre appello era sospeso dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012, e quindi l’appello era comunque da considerare tempestivo, in quanto il termine di impugnazione andava a scadere il 17 gennaio 2013, nel mentre il ricorso in appello era stato notificato il 4 ottobre 2012. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Rileva l’Ufficio che erroneamente la C.T.R. aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello anche sotto il profilo del mero rinvio alle argomentazioni esposte in primo grado, essendo tale prassi perfettamente legittima e inidonea a far dichiarare l’inammissibilità del gravame. R.G. N.8653/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.3. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt. 2729 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Rileva l’Ufficio che, nella specie, il contribuente non aveva adempiuto all’onere probatorio posto a suo carico, spettando a quest’ultimo la prova rigorosa e puntuale della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, e dell’entità di tali redditi, al fine di giustificare l’acquisizione di incrementi patrimoniali. 2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 2.1. Il primo motivo è infondato. In base all’art. 39, comma 12, lett. c), del d.l. n. 98/2011, conv. dalla legge n. 111/2011, «al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui èparte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o algiudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono esseredefinite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con ilpagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni (….) c ) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospesefino R.G. N.8653/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 itermini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione,controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio». L’art. 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, richiamato dal citato art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011, a sua volta prevede che: a) per lite pendente, deve intendersi quella in cui è parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altroatto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della suddetta legge, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende,comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non siaintervenuta sentenza passata in giudicato;b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera a ) e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili; c ) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha format o oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche seirrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto R.G. N.8653/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati. Dal combinato disposto delle norme in questione si evince, innanzitutto, che la sospensione del termine per proporre appello riguarda unicamente le litiche possono essere oggetto di definizione agevolata, e quindi le liti fiscali di cui è parte l’Agenzia delle Entrate, di valore non superiore ad € 20.000,00; ai fini della determinazione del valore, si intende l’importo dell’imposta che ha formato oggettodi contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni. Orbene, nel caso di specie, la lite fiscale in oggetto riguarda due avvisi di accertamento, in ciascuno dei quali l’importo dell’imposta oggetto di contestazione è superiore ad € 20.000,00. In particolare: i) con riferimento all’anno 2004, nell’avviso di accertamento n. RD0010101495/2009 è indicata un’imposta netta accertata dall’Ufficio di € 27.969,00; ii) conriferimento all’anno 2005, nell’avviso di accertamento n. RD0010101496/2009 è indicata un’imposta netta accertata dall’Ufficio di € 32.217,00. La lite riguarda tali importi per l’intero, in quanto i due avvisi furono impugnati integralmente dal sig. Corso dinanzi alla C.T.P. di Campobasso, con separati ricorsi con i quali ne chiedeva l’integrale accoglimento. Ne consegue, pertanto, che, nel caso di specie, non operava la sospensione dei termini prevista dal citato art. 39, comma 12, lett. c), del d.l. n. 98/2011, conv. dalla legge n. 111/2011, trattandosi di lite non definibile in via agevolata, di talché, R.G. N.8653/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] posto che la sentenza della C.T.P. è stata depositata in data 7 giugno 2011, l’appello avrebbe dovuto essere presentato (termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ.), compresa la sospensione feriale, entro il 23 gennaio 2012; essendo stato notificato, il ricorso in appello, il 4 ottobre 2012, esso è quindi senz’altro tardivo. Correttamente, quindi, la C.T.R. ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello. 3. Gli altri motivi possono quindi essere ritenuti assorbiti. Consegue il rigetto del ricorso. 4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate alla ri