CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20974/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RT nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche; Ritenuto che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899); Considerato che la Corte di appello ha ritenuto, con motivazione, tutt'altro che illogica, di escludere l'applicazione delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali dell'imputato e del carattere generico e non circostanziato della richiesta formulata dalla difesa; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. D P.Q.M