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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2021

Cassazione n. 37012/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI Lato avviso alle parg udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha recepito la richiesta di rideterminazione della pena concordata dalle parti ai sensi degli artt. 589 e 599-bis cod. proc. pen., riconoscendo la continuazione fra tutti i reati per cui era stata affermata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e riducendo la pena inflitta in primo grado.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, denunciando violazione di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che la Corte di appello ha omesso di motivare in ordine alla pena come rideterminata.

3. Il ricorso è inammissibile, poiché svolge generici rilievi in ordine alla dosimetria della pena concordata dalla stessa difesa, senza neppure confrontarsi con la motivazione sul punto della sentenza che ha ogni caso adeguatamente illustrato le ragioni della congruità della pena, con riferimento sia a quella base, sia agli aumenti per continuazione

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, da emettere "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2021.

Il on\sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI Lato avviso alle parg udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha recepito la richiesta di rideterminazione della pena concordata dalle parti ai sensi degli artt. 589 e 599-bis cod. proc. pen., riconoscendo la continuazione fra tutti i reati per cui era stata affermata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e riducendo la pena inflitta in primo grado. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, denunciando violazione di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che la Corte di appello ha omesso di motivare in ordine alla pena come rideterminata. 3. Il ricorso è inammissibile, poiché svolge generici rilievi in ordine alla dosimetria della pena concordata dalla stessa difesa, senza neppure confrontarsi con la motivazione sul punto della sentenza che ha ogni caso adeguatamente illustrato le ragioni della congruità della pena, con riferimento sia a quella base, sia agli aumenti per continuazione 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, da emettere "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2021. Il on\sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]