CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04130/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28698/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in Roma, viale Mazzini 25, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 23 elettivamente domiciliata -controricorrente – avverso la sentenza n. 594/2021 della Corte d’Appello di Milano, depositata il 3.5.2021, NRG 1060/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Milano, riformando la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] Milanese (di seguito, ASST), il riconoscimento del proprio diritto, quale dirigente medico, all’attribuzione di un incarico di alta specializzazione, quale effetto del disposto dell’art. 15, co. 4, d. lgs. 502/1992 e della maturazione, con valutazione positiva, dell’anzianità ivi prevista; 2. la Corte territoriale ha evidenziatoche le funzioni da destinare al dirigente medico con cinque anni dianzianità e valutazione positiva non sono soltanto quelle di alta specializzazione, ma anche di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e controllo, sicché, esaminato il contratto intercorso con la Rampoldi, ha ritenuto che il medesimo contenesse una serie di funzioni, con espresso riferimento all’art. 27, co. 1, lettera c) del CCNL 8.6.2000 di settore, che potevano ritenersi ricomprese tra quelle alla cui adibizione la ricorrente aveva diritto sulla base della normativa citata; 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti dalla ASST con controricorso; 4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso adduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. ed omissione di pronuncia da parte della Corte territoriale, per non avere essa preso posizione rispetto all’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 434 e 436-bis c.p.c., riguardanti i requisiti di specificità previsti per il gravame; 2. il motivo è inammissibile, stante il consolidato principio, qui condiviso e da applicare, per cui «il vizio di omissione di pronuncia non è configurabile su questioni processuali» (C. 10422/2019; C. 25154/2018; C. 1876/2018; 22083/2013; C. 1701/2009); 2. il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c, denuncia la violazione e\o falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c., sostenendo che il gravane contenesse solo una critica apodittica all’interpretazione fornita dal Tribunale, sulla base di censure generiche e disorganiche, caratterizzate dalla mera rivisitazione delle difese di primo grado e formulate senza una circostanziata critica alle argomentazioni in fatto ed in diritto esposte dal primo giudice; 3. il motivo è inammissibile perché sviluppato senza riportare in alcun modo, in riscontro concreto di quanto affermato, le argomentazioni del Tribunale e quelle, contenut e nell’atto di appello,di cui si assume la inidoneità impugnatoria; 4. la formulazione si pone, dunque , in contrasto con i presupposti di specificità di cui all’art. 366, co. 1, c.p.c. (C. 10072/2018) e di autonomia del ricorso per cassazione (C., SU, 11308/2014) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 4 e 6 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l’argomentazione siano idonee, riportando anche la trascrizione esplicita dei passaggi degli atti e documenti su cui le censure si fondano, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la S.C. di ricercare autonomamente in tali atti e documenti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti (v. ora, sul punto, C, SU, 34469/2019), requisiti che sono richiesti da questa S.C. anche per veicolare utilmente i vizi di rango processuale (C., SU, 8077/2012); 5. il terzo motivo si incentra infine sulla violazione dell’art. 15 d. lgs. 502/1992 e con esso, dopo avere richiamato la normativa di riferimento, si assume che la locuzione di cui al punto 6 del contratto individuale di lavoro fosse del tutto generica e dunque la valorizzazione di essa e la valutazione della medesima operata dalla Corte territoriale sarebbero apodittic he , errone e e non basat e su norme di legge, riducendosi ad una «propria opinione» sulla dinamica contrattuale e finendo per trascura re che successivamente – ma ben otto anni dopo – vi era stata la stipula di contratto attributivo delle funzioni effettivamente spettanti; 6. anche tale motivo è inammissibile; 7. la Corte territoriale ha ragionato sul contratto individuale stipulato inter partesnel 2010, per ritenere che esso rispondesse ai requisiti di legge e di CCNL sotto il profilo dei compiti cui la Rampoldi veniva destinata; 8. a fronte di ciò, oltre a mancare una critica impostata sulla eventuale violazione dei criteri ermeneutici (art. 1362 ss. c.c.), anche a voler valutare la censura sotto il profilo diretto della violazione delle norme che regolano la fattispecie, essa si manifesta come assolutamente generica, nulla argomentando in specifico sui passaggi del contratto individuale, pur riportati nella sentenza impugnata, limitandosi – la censura - a insufficienti affermazioni sull’apoditticità od erroneità delle conclusioni assunte in secondo grado; 9. alla pronuncia di inammissibilità del ricorso segue la regolazione delle spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma