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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34152/2022

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enerailtà e gli alt:i clriti identificativi, a re,rn",z-1 deil'art. 52 ORDINANZA ci.to3. 103/03 in quanto: o ril:-:puto d'ufficio C1 a ricesta di parte sul ricorso proposto da: C(imposto dalla legge [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Spoleto visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.

Il ricorso, in vero, e ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali ricorre nel caso in esame.

L'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce, infatti, un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una delle stesse, ma soltanto concordemente sostituito nei termini di legge, da un nuovo accordo (Sez. 4, n. 25102 del 3/06/2021, Melileo, Rv. 281492).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuai e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enerailtà e gli alt:i clriti identificativi, a re,rn",z-1 deil'art. 52 ORDINANZA ci.to3. 103/03 in quanto: o ril:-:puto d'ufficio C1 a ricesta di parte sul ricorso proposto da: C(imposto dalla legge [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Spoleto visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso, in vero, e ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali ricorre nel caso in esame. L'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce, infatti, un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una delle stesse, ma soltanto concordemente sostituito nei termini di legge, da un nuovo accordo (Sez. 4, n. 25102 del 3/06/2021, Melileo, Rv. 281492). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuai e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 34152/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris