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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 28652/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/10/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIApato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali persone offese, hanno presentato ricorso avverso il decreto di archiviazione del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Foggia nei confronti [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 589 comma 1 cod. pen., contestando la dichiarazioni di inammissibilità della opposizione.

Considerato che, ai sensi dell'art. 410 bis cod. proc. pen., nell'ipotesi•in cui si contesti la nullità del decreto di archiviazione per essere stata dichiarata l'opposizione inammissibile al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'interessato entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso per cassazione, debba essere qualificato come reclamo, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come reclamo ex art. 410 bis cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/10/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIApato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali persone offese, hanno presentato ricorso avverso il decreto di archiviazione del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Foggia nei confronti [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 589 comma 1 cod. pen., contestando la dichiarazioni di inammissibilità della opposizione. Considerato che, ai sensi dell'art. 410 bis cod. proc. pen., nell'ipotesi•in cui si contesti la nullità del decreto di archiviazione per essere stata dichiarata l'opposizione inammissibile al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'interessato entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica. Ritenuto, pertanto, che il ricorso per cassazione, debba essere qualificato come reclamo, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come reclamo ex art. 410 bis cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma,
Decreto Cassazione n. 28652/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris