CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 gennaio 2023
Cassazione n. 10636/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trieste ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di concessione di una seconda sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, per avere reperito un domicilio in cui scontare la pena residua in forma di detenzione domiciliare, dopo che la prima istanza in tal senso era stata rigettata per la irreperibilità del condannato (dichiarata con decreto del Pubblico ministero del 9/4/2022) che aveva comportato la revoca della sospensione dell'ordine di carcerazione. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo illogicità della motivazione e rivendicando la sussistenza dei presupposti per l'accesso del Khurtsilava alla detenzione domiciliare. Inoltre, si è eccepito che non era mai stato notificato al condannato alcun ordine di esecuzione essendo egli residente all'estero: invero, se lo avesse ricevuto, avrebbe presentato la documentazione relativa al domicilio presso cui scontare la detenzione. Ha dunque invocato l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza e la concessione di una seconda sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Va segnalato che nella specie si tratta di un condannato già in stato di detenzione inframuraria, quindi - come ha correttamente affermato il giudice dell'esecuzione - si applica l'art. 1, comma 4, L. n. 199 del 2010, per cui "Se il condannato è già detenuto, la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 9, lettera b), del codice di procedura penale, non è consentita la sospensione dell'esecuzione della pena e il pubblico ministero o le altre parti fanno richiesta, per l'applicazione della misura, al magistrato di sorveglianza, secondo il disposto di cui al comma 5 del presente articolo." Pertanto, poiché il condannato Khurtsilava, in occasione della procedura di notifica dell'ordine di esecuzione contestualmente sospeso, è risultato privo di dimora o domicilio sul territorio nazionale, ed è stato quindi dichiarato irreperibile, in modo del tutto logico e rituale il pubblico ministero non aveva provveduto ad una seconda sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della citata Legge n. 199 del 2010.• 1.2. In sintesi, la richiesta di esecuzione della pena presso il domicilio deve essere avanzata al competente magistrato di sorveglianza. 2. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 31 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]