CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 27941/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13215-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] BELLECCA, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - e [OSCURATO:PERSONA] N. 48 NAPOLI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.B. MARTINI 2, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] BELLECCA, che li rappresenta e difende; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso la rappresentanza regionale, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente e ricorrente incidentale contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del liquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro A.B.C.-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] CESARO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - Ric. 2021 n. 13215 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -2- avverso la sentenza n. 7176/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 29/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 7176/20, del 29 ottobre 2020, del Tribunale di Napoli, che — accogliendo il gravame esperito dall'[OSCURATO:PERSONA] A.B.C.-[OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi, "[OSCURATO:PERSONA]" o "ABC"), avverso la sentenza n. 19580/17, del 9 giugno 2017, del Giudice di Pace di Napoli — ha respinto la domanda di ripetizione della quota della tariffa, prevista per il servizio idrico, corrisposta per depurazione acque, domanda proposta, tra gli altri, dal Balestrieri e dal Tamburrino; - che, in punto di fatto, i ricorrenti riferiscono che il Balestrieri ebbe ad adire l'autorità giudiziaria, convenendo in giudizio sia l'[OSCURATO:PERSONA] che il Comune di Napoli, essendosi rivelato infruttuoso il tentativo di conseguire in via stragiudiziale la restituzione delle quote relative al canone di depurazione acque; - che la pretesa veniva avanzata sul presupposto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008, ebbe in precedenza a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell' art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché dell'art. 155, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui Ric. 2021 n. 13215 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -3- prevedevano che tale quota della tariffa del servizio idrico fosse dovuta anche nel caso in cui "manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi"; - che siffatta declaratoria di illegittimità costituzionale era stata, infatti, motivata sul rilievo che, nell'ipotesi suddetta, l'obbligo di pagamento risultava non correlato ad alcuna controprestazione; - che l'[OSCURATO:PERSONA], oltre a resistere nel merito alla pretesa attorea — eccependo, tra l'altro, anche l'intervenuta prescrizione del diritto azionato — chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la Regione [OSCURATO:PERSONA], verso la quale proponeva domanda di manleva; - che costituitasi in giudizio quest'ultima, la stessa chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (d'ora in poi, Hydrogest), ovvero la società affidataria del servizio di depurazione, per essere dalla stessa manlevata; - che intervenivano volontariamente in giudizio altri utenti del servizio idrico partenopeo (tra i quali il Tamburrino) per svolgere domanda analoga a quella del Balestrieri; - che il giudice di prime cure — dichiarato il difetto di legittimazione del Comune di Napoli — accoglieva la domanda di restituzione proposta dall'attore e dagli intervenuti contro l'[OSCURATO:PERSONA], condannandola (sul presupposto che gli utenti avevano concluso con essa il contratto di somministrazione dell'acqua) a restituire una somma pari alla quota per il servizio di depurazione, e ciò in ragione dell' accertato difetto di funzionamento del depuratore di Cuma; Ric. 2021 n. 13215 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -4- - che sempre il primo giudice rigettava le domande di manleva proposte dall'[OSCURATO:PERSONA] avverso il Comune di Napoli e la Regione [OSCURATO:PERSONA] (proprietaria dell'impianto di depurazione), nonché quella di quest'ultima nei confronti della società Hydrogest (assegnataria del servizio di depurazione); - che proposto gravame dall'[OSCURATO:PERSONA], il giudice di seconde cure lo accoglieva, rigettando la domanda degli utenti per ritenuta carenza dei suoi presupposti, riconoscendo, per quanto qui ancora di interesse, la legittimazione passiva anche della Regione [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. e in relazione alla cooperazione della stessa nell'inadempimento contrattuale di ABC; - che avverso la sentenza del Tribunale partenopeo ricorrono per cassazione il Balestrieri e il Tamburrino, sulla base — come detto — di tre motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 1, n. 1), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato dalla legge 31 luglio 2002, n. 179, dell'articolo 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo e nella rilettura operata con la sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008 e "dei criteri di interpretazione di applicazione della norma, conseguenti e relativi, adottati dalla Corte di Cassazione in chiave di intervento nomofilattico, riguardante l'interpretazione dei termini giuridici della fattispecie astratta recata dalla detta (riveduta) disciplina normativa e del tessuto delle norme che disciplinano la materia, costituente diritto vivente"; - che si censura la sentenza impugnata in ordine "alla pretesa e dichiarata inapplicabilità, in astratto, della disciplina normativa Ric. 2021 n. 13215 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -5- suddetta, laddove esime gli utenti del servizio idrico del pagamento della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione nel caso, ritenuto dal Tribunale, di impianti di depurazione esistenti a malfunzionanti perché affetti da una serie di criticità e deficienze gravi e in violazione della normativa vigente"; - che il secondo motivo — sempre formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ. — si articola in una pluralità di censure, denunciando, innanzitutto, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e del criterio della vicinanza della prova, oltre a violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dell'art. 132 cod. proc. civ., degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., nonché degli artt. 228 e 232 cod. proc. civ., - che, parimenti, è denunciato "omesso, incoerente e/o abnorme esame di fatti, circostanze e accertamenti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, nonché, in ogni caso, motivazione meramente apparente, manifestamente inadeguata, abnorme, obiettivamente mancante e incoerente sul piano del processo logico e fuori dei limiti del razionale e del plausibile in ordine all'operata inversione dell'onere della prova e del criterio di diritto vivente della vicinanza della prova, quanto alla dedotta totale ed assoluta inefficienza dell'impianto evidenziata dai ricorrenti e alla relativa prova contraria e alla non corretta, falsa illegittima ed abnorme valutazione del materiale probatorio e degli elementi indiziari acquisiti in atti al riguardo"; - che si denuncia, sempre con lo stesso motivo, omesso e/o incoerente e/o abnorme esame dei fatti, circostanze ed elementi decisivi per la risoluzione della controversia "che vanno in senso diametralmente opposto a quello pretesamente accertato e dichiarato Pie. 2021 n. 13215 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -6- nella sentenza impugnata, nonché abnorme, incoerente, illegittima valutazione, ai fini dell'impugnata decisione, di fatti, circostanze, documenti ininfluenti e non rilevanti, anche per disposizione di legge, in luogo dei pertinenti elementi e dati tecnici allegati, ed eventualmente anche a disporsi, in quanto non appartenenti alla scienza privata del giudice"; - che con il terzo motivo si denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 1, n. 1), legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato dalla legge 31 luglio 2002, n. 179, dell'articolo 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo e nella rilettura operata con la sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008 e "dei criteri di interpretazione di applicazione della norma, conseguenti e relativi, adottati dalla Corte di Cassazione in chiave di intervento nomofilattico, riguardante l'interpretazione dei termini giuridici della fattispecie astratta recata dalla detta (riveduta) disciplina normativa e del tessuto delle norme che disciplinano la materia, costituente diritto vivente, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 1218, 1453, 1455 e 1181 cod. civ."; - che le censure suddette sono formulate "in relazione alla pretesa e ritenuta inapplicabilità di principio della norma che esenta gli utenti da pagamento della quota di tariffa per il servizio di depurazione delle acque nel caso, ritenuto dal Tribunale, di impianti malfunzionanti e affetti da una serie di criticità e di inefficienze gravi, nonché in relazione all'omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda dei deducenti, una volta ritenuta l'inapplicabilità del Ric. 2021 n. 13215 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -7- principio di cui innanzi, sulla base delle disposizioni codicistiche di cui agli artt. 1218, 1453, 1455, e 1181 cod. civ."; che hanno proposto ricorso per cassazione, con il medesimo atto, pure il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 48, Napoli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aquale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anch'essi sulla base di tre motivi, di contenuto pressocché identico a quelli svolti dal Balestrieri e dal Tamburrino; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, la Regione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, svolgendo anche ricorso incidentale sulla base di un unico motivo; - che esso denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2043 e 2051 cod. civ., nonché degli artt. 75, 81 e 100 cod. proc. civ. e degli artt. 154, 155 e 156 del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché dell'art. 1218 cod. civ., per avere il giudice di appello riconosciuto, nonostante specifica eccezione sul punto, la legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] e l'obbligo di manleva di ABC nei confronti della Regione, oltre che per non aver riconosciuto l'obbligo di manleva, a favore della Regione, a carico di [OSCURATO:PERSONA], nonché per omesso esame circa fatti e atti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti; - che l'[OSCURATO:PERSONA] — con due distinti controricorsi — ha resistito all'impugnazione principale del Balestrieri e del Ric. 2021 n. 13215 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -8- Tamburino, nonché a quella incidentale sia del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 48 e degli altri utenti del servizio idrico, sia della Regione, per chiedere che siano dichiarate inammissibili o, comunque, rigettate; - che anche la società Hydrogest, con controricorso, ha resistito alle predette impugnazioni, chiedendone la declaratoria di inammissibilità o, comunque, il rigetto; - che con ulteriore controricorso la medesima società ha resistito anche al ricorso incidentale della Regione, del quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o disporsi il rigetto; - che sono rimasto intimati il Comune di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 21 aprile 2022; - che ha presentato memoria la società Hydrogest. Considerato in diritto - che, in via preliminare, va disposta la riunione delle impugnazioni, che nella specie è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto esse investono lo stesso provvedimento (Cass. Sez. Un., sent. 23 gennaio 2013, n. 1521, Rv. 624792-01; in senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. 5, sent. 30 ottobre 2018, n. 27550, Rv. 651065-01); - che, tanto premesso, il ricorso principale, nonché quello incidentale del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 48, Napoli, e degli Rtc. 2021 n. 13215 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -9- altri utenti del servizio idrico, vanno accolti, sebbene nei limiti di seguito precisati; - che, sempre preliminarmente, va ribadito che il fatto che un singolo motivo di ricorso sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati" (così Cass. Sez. Un., sent. 6 maggio 2015, n. 9100, Rv. 635452-01; in senso sostanzialmente analogo, sebbene "a contrario", si veda anche Cass. Sez. 3, ord. 17 marzo 2017, n. 7009, Rv. 643681-01); - che, ciò precisato, fondata è la censura — che presenta carattere pregiudiziale, con conseguente assorbimento di ogni altra — oggetto del secondo motivo di entrambi i suddetti ricorsi, con cui è denunciata l'omessa considerazione del fatto decisivo per il giudizio costituito della totale ed assoluta inefficienza dell'impianto di depurazione, nonché l'esistenza di una motivazione obiettivamente mancante ed incoerente sul piano del processo logico; - che, difatti, pur a fronte dell'avvenuta riduzione al "minimo costituzionale" — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., nel testo "novellato" dall'art. 54, comma 1, lett. b), del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 — del sindacato di legittimità sulla parte motiva della sentenza impugnata, questa Corte ha ribadito il proprio Ric. 2021 n. 13215 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -10- persistente potere di "verificare l'estrinseca correttezza del giudizio di fatto sotto il profilo della manifesta implausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze", e, dunque, la possibilità di "sindacare la manifesta fallacia o non verità delle premesse o l'intrinseca incongruità o contraddittorietà degli argomenti, onde ritenere inficiato il procedimento inferenziale ed il risultato cui esso è pervenuto, per escludere la corretta applicazione della norma entro cui è stata sussunta la fattispecie" (così Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 644818-01); - che l'evenienza descritta è quella verificatasi nel caso che occupa, visto che la sentenza impugnata — sebbene affermi che dall'espletata istruttoria "si evince indubbiamente l'esistenza di una serie di criticità ed inefficienze anche gravi di un impianto di depurazione" — perviene, tuttavia, alla conclusione di ritenere che l'impianto vada "individuato come in esercizio"; - che questa Corte ha, da tempo, chiarito come la condizione di "assoluta inefficienza dell'impianto" costituisca evenienza da equiparare — ai fini dell'accoglimento della pretesa restitutoria agli utenti del servizio idrico — a quelle dell'inesistenza o temporanea inattività dell'impianto stesso (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 febbraio 2020, n. 3314; Cass. Sez. 3, sent. 13 febbraio 2020, n. 3692; Cass. Sez. 3, sent. 15 giugno 2020, n. 11585; si veda anche, recentissimamente, Cass. Sez. 6-3, ord. 1° febbraio 2022, n. 3044, la quale dà rilievo ad ogni "cattivo funzionamento del depuratore", che sia "tale da comportare la mancata fruizione del servizio"); - che, difatti, diversamente opinando si perverrebbe ad una conclusione in contrasto con la "ratio" stessa della pronuncia della Ric. 2021 n. 13215 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -11- Corte costituzionale (Corte cost., sent. 10 ottobre 2008, n. 335) che ha riconosciuto il diritto degli utenti alla restituzione della quota della tariffa per depurazione acque, "che è quella di rimarcare il carattere indebito del pagamento «in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile», qualunque esso sia, essendo, in tal caso «irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio»" (così, in motivazione, già Cass. Sez. 5, sent. 18 aprile 2018, n. 9500, Rv. 647829-01); - che, nell'escludere che le pur accertate "inefficienze gravi" dell'impianto abbiano determinato la mancata fruizione del servizio di depurazione, la sentenza impugnata ha omesso, inoltre, di considerare una serie di risultanze documentali che avrebbero potuto condurre, invece, a tale conclusione; - che un'analoga omissione è già stata stigmatizzata da questa Corte proprio con riferimento ad altra controversia che ha riguardato il depuratore di Cuma (Cass. Sez. 3, sent. 12 giugno 2020, n. 11294); - che, nel caso che oggi occupa, il Tribunale di Napoli ha omesso di valutare la circostanza che — nella relazione peritale depositata in analogo giudizio promosso da altri utenti del servizio idrico (ed esaminata pure in quello che ha messo capo alla sentenza oggi impugnata) — si affermava "che l'impianto di Cuma negli anni 2001-2011" non aveva "rispettato i requisiti normativi di legge in ordine alla depurazione delle acque, intendendosi per rispetto dei requisiti normativi la conformità ai limiti imposti dalle tabelle allegate alle leggi vigenti nel periodo indicato", esprimendo, così, Ric. 2021 n. 13215 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -12- "una valutazione complessivamente negativa sulla capacità di depurazione dell'impianto", in particolare rimarcando che esso "non ha assicurato il servizio di depurazione che veniva imposto dalle normative via via succedutesi"; - che l'omissione di tali risultanze inficia irrimediabilmente la sentenza impugnata, se è vero che, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte — come non mancano di rammentare gli odierni ricorrenti — "l'omessa considerazione delle valutazioni della consulenza" si pone come "carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza" (Cass. Sez. Un., sent. 22 giugno 2017, n. 15487); - che il ricorso incidentale della Regione va, invece, rigettato; - che la censura con cui essa deduce il proprio difetto di legittimazione è infondata, avendo questa Corte già affermato, con riferimento ai rapporti tra ABC e Regione, che la possibilità, per la prima, di rivalersi nei confronti della seconda trova titolo nella cooperazione della stessa, quale proprietaria dell'impianto, nell'inadempimento del contratto di utenza ascrivibile ad ABC (cfr., quale pronuncia capofila, Cass. Sez. 3, sent. n. 3692 del 2020, cit., Cass. Sez. 3, sent. 12 giugno 2020, n. 11294, Cass. Sez. 3, sent. 15 giugno 2020, n. 11582, Cass. Sez. 3, sent. 15 giugno 2020, n. 11584); - che il titolo, dunque, della pretesa di ABC di essere manlevata dalla Regione è da ricondursi al fatto che quest'ultima, quale proprietaria dell'impianto di depurazione, ha lasciato che lo stesso versasse in una condizione tale da impedire agli utenti del servizio idrico partenopeo di fruire della prestazione di depurazione acque, Ric. 2021 n. 13215 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -13- rendendo, così, inadempiente, verso di essi, il soggetto (l'[OSCURATO:PERSONA], appunto) che risultava obbligato ,fornire anche tale prestazione, in forza del concluso contratto di somministrazione; - che, pertanto, condizione perché l'[OSCURATO:PERSONA] sia manlevata dalla Regione non è — come ipotizza quest'ultima nel proprio controricorso — l'avvenuto "riversamento", ad essa, di quanto riscosso dall'[OSCURATO:PERSONA] quale tariffa per depurazione acque, bensì una condotta della Regione rilevante ai fini ed agli effetti di cui all'art. 2043 cod. civ.; - che è, invece, inammissibile la censura con cui si sostiene la necessità di riconsiderare la posizione della società Hydrogest, dal momento che sulla domanda di manleva proposta, contro di essa, dalla Regione, non risulta intervenuta alcuna statuizione da parte del giudice di appello, difettando, così, la soccombenza (da ultimo, Cass. Sez. 5, sent. 22 settembre 2017, n. 22095, Rv. 645632-01, nello stesso senso già Cass. Sez. 5, ord. 20 dicembre 2012, n. 23548, Rv. 625035-01); - che, in conclusione, i ricorsi degli utenti vanno accolti e la sentenza impugnata va cassata, rinviando al Tribunale di Napoli, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio; - che in ragione del rigetto del ricorso della Regione [OSCURATO:PERSONA] va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. Ric. 2021 n. 13215 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -14- 4 , 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e del ricorso incidentale del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 48, Napoli, e degli altri utenti del servizio idrico, cassando, per l'effetto, la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale di Napoli, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito oltre che sulle spese anche del presente giudizio. Rigetta, invece, il ricorso incidentale proposto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupp