CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30035/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a ROMA il 09/07/1977 avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 10307/26 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili sono inammissibili in quanto aventi ad oggetto censure generiche rispetto a censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento: alla integrazione del reato di resistenza, dal punto di vista oggettivo e soggettivo (cfr. pg 3 della sentenza) alla determinazione del trattamento sanzionatorio nonché alla ritenuta sussistenza della recidiva, là dove in sentenza è stato fatto buon governo dei principi operanti in materia (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693; Sez. 3, n. 24130 del 23/05/2025, Rv. 288508 - 03). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. P.Q.M