CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 37595/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza del 11 ottobre 2022, la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone del 21 ottobre 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 (capo a) e per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74 del 2000, entrambi avvinti dal vincolo della continuazione (capo b). Rilevato che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione„ lamentando, con un unico motivo, vizi della motivazione in relazione alla errata valutazione del fatto, per insussistenza di riscontri circa l'elemento soggettivo di entrambi i reati contestati. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto, non è consentito presentare doglianze vo!te ad ottenere una rivalutazione nel merito delle fonti probatorie, già esaminate e valorizzate da: giudice di seconde cure, nel giudizio di legittimità. Come ben evidenziato dalla Corte territoriale, in totale continuità con il giudice di primo grado, l'accertamento induttivo svolto è corroborato nei suoi esiti dai seguenti elementi. In proposito, :1 giudice ha affermato, con riferimento al capo b) che il ricorrente ha ricevuto la documentazione contabie societaria dal commercialista, ma nulla ha esibito alla Guardia di Finanza in sede di verifica. Inoltre, il ricorrente, quale amministratore formale della società, ha sottoscritto 1'atto di cessione delle quote societarie, procedendo ad un'operazione ci vendita innnnobiHare in nome e per conto della società amministrata, dimostrando d non essere mero titolare formale della ditta, ma un soggetto apicale pienamente a conoscenza delle vicende societarie, del volume di affari e dell'imposta imponibile; sicché manifestamente infondata è la doglianza in ordine all'assenza di volontà e di rappresentazione dei reati in contestazione. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e r levato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, 'n favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i 7 luglio 2023 Il Consigliere estensore