CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 21773/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere - Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 29095/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliatein ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che,unitamente al l’avv.to [OSCURATO:PERSONA], le rappresenta e difende; -controricorrenti - Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 29095/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avversola sentenza n. 82/2020 della CORTE D’APPELLO DI PALERMOdepositatail 4/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023dal Consigliere D ott. MARCO DELL’UTRI;Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 29095/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 4/2/2020, la Corte d’appello di Palermo, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore della Caramazzae della Gangitano, delle somme a queste ultime dovute a titolodi differenze non corrisposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione ai canoni di un contratto di locazione ad uso diverso da quello di abitazioneintercorso tra le parti; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale – premessa l’erroneità della decisione del primo giudice, nella parte in cui aveva escluso la legittimazione attiva della Caramazza e della Gangitano,sull’erroneo presupposto che queste ultime, a seguito del pignoramentodell’immobile locato, avessero perduto la facoltà di agire per il conseguimento dei canoni dovuti dalla società conduttrice in relazione al periodo di sottoposizione dell’immobile alla procedura esecutiva– ha evidenziato come la pretesa della società conduttrice di corrispondereun canone inferiore a quello originariamente concordato trale parti, in conformità agli accordi raggiunti tra i contraenti in data 13e 14/5/2013, non potesse ritenersi nella specie fondata, atteso che tali accordi di riduzione del canone erano stati dalle parti sospensivamente condizionati alla circostanza che l’immobile locato fosseceduto a terzi per una causa diversa dall’aggiudicazione in sede esecutiva, con la conse guenza che, essendo nella specie seguita l’aggiudicazionein sede esecutiva di tale immobile, i ridetti accordi di riduzionedel canone dovevano ritenersi radicalmente privi di efficacia, conla conseguente persistenza del dovere della società conduttrice di Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 29095/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri corrispondere i canoni dovuti nella misura integrale originariamente convenuta; avversola sentenza d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso percassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resi stono con controricorso; latrattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni, mentre la [OSCURATO:PERSONA].p.a. ha depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, la società ricorr ente censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 65, 559 e 560 c.p.c.,nonché degli artt. 2912 e 820 c.c. in relazione agli artt. 75 c.p.c. e 100 c.p.c., dolendosi altresì della nullità del procedimento (con riguardo all’a rt. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare c he le locatrici proprietarie dell’immobile locato ave vano perduto il diritto e la legittimazione sostanziale a conseguire i canoni di locazione maturati durante il periodo in cui era pendente il procedimento di espropriazione immobiliareavente ad oggetto l’immobile locato; conil secondo motivo, la ricorrente c ensura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1358, 1353, 1354, 1357 e1359 c.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteomesso di considerare come l’obbligazione contrattuale sottoposta dalle parti a condizione sospensiva fosse già stata adempiuta spontaneamente dalle stesse parti e fosse, in ogni caso, Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 29095/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri stata eseguita anche dal custode giudiziario, con il conseguente superamento della relativa incidenza sospensiva dell’efficacia degli accordidi riduzione del canone conclusi tra le parti; con il terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1353, 1354, 1357, 1358, 1359, nonché per omesso esame di fattidecisivi controversi (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale, nell’interpretare gli accordi sottoscritti in data 13 e 14/5/2013, omesso di tener conto d el complessivo comportamento delle parti anche successivamente alla conclusione degliaccordi; nonché di tener conto del significato di ciascuna clausola in relazione alle altre, avuto riguardo al senso complessivo dell’atto; nonchédi tener conto del sign ificato letterale delle parole utilizzate dai contraentie del legittimo affidamento dell’odierna società ricorrente; nonché, infine, per aver omesso di tener conto del fatto che l’obbligazionedi riduzione del canone di cui alle predette accordi, lungi dall’essere condizionata a un evento futuro e incerto, era stata pacificamenteadempiuta dalle stesse locatrici e dal custode giudiziario; il primo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza dellerestanti censure; osservail Collegio come , in forza dell’intervenuto pignoramento del proprio immobile, le originarie locatrici persero la propria legittimazione sostanziale al conseguimento dei canoni di locazione maturati durante il periodo di pendenza del procedimento di espropriazioneimmobiliare, essendo il custode dell’immobile nominato nel corso di tale procedimento divenuto gestore della relazione contrattualee, dunque , dell ’eventuale pretesa di esigere la maggiore Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 29095/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri entità del canone di locazione , la cui riduzione sarebbe stata sospensivamente condizionata , secondo la prospettazione delle originarie locatrici , all’evento della chiusura dell’esecuzione in modo diversodall’aggiudicazione; in forza di tale premessa, dovendo rinvenirsi in tale custode il soggetto indicato per l’esercizio dei d iritti nascenti dagli accordi conclusi tra le parti (e, dunque, destinato a far valere , in ipotesi, la perdurante efficacia del canone originario ), il relativo contrario comportamento avrebbe dovuto essere denunciat o , dalle debitrice esecutate, a l giudice dell’esecuzione , dinanzi al quale le stesse avrebbero potuto , in ipotesi , dedurre l’applicabilità della scrittura in forza della quale le parti avevano mantenut a ferma l’efficacia del canoneoriginario; ciò posto , avendo il custode viceversa preteso, nel corso della proceduraesecutiva, il pagamento del solo canone ridotto ( del tutto disattendendo i termini della condizione sospensiva), senza alcuna contestazioneda parte delle originarie locatrici , il comportamento del custode assunse oggetti vamente il significato di una rinuncia ad avvalersidella ridetta condizione; lamancata sollecitazione del giudice dell’esecuzione , da parte delle interessate, di retta a contestare l’eventuale scorrettezza del comportamentonegoziale del custode , ha in ta l modo finito col rendere nonpiù revocabili gli effetti di quel comportamento, con la conseguente impossibilità, per le originarie locatrici, di agire , una volta chiusa la procedura esecutiva , per il conseguimento del maggior canone convenuto,in contrast o con le conseguenze di quelle legittime scelte negozialidel custode medio tempore intervenute;Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 29095/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri datali premesse discende che l’azione esercitata dalle originarie locatrici,al fine di conseguire il pagamento del canone originariamente convenutonella mi sura più elevata , non poteva essere proposta; sullabase di tali premesse, rilevata la fondatezza d el primo motivo (assorbitii restanti) , dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnatain relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, cui è altresì rimessodi provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio dilegittimità; P.Q.M. Accoglie il primo motivo ; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto, e rin