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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 16879/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 16763/2022 - Rel.

Guardiano- ud. 16.11.2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno di conferma della sentenza del Tribunale di Salerno, che lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione ed C 600 di multa per i reati di furto aggravato ed indebito utilizzo di carte di pagamento.

Considerato che il motivo di ricorso proposto, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'omesso proscioglimento ex art. 129 c.p.p. per mancanza di prova della responsabilità dell'imputato, è del tutto generico Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16 novembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 16763/2022 - Rel. Guardiano- ud. 16.11.2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno di conferma della sentenza del Tribunale di Salerno, che lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione ed C 600 di multa per i reati di furto aggravato ed indebito utilizzo di carte di pagamento. Considerato che il motivo di ricorso proposto, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'omesso proscioglimento ex art. 129 c.p.p. per mancanza di prova della responsabilità dell'imputato, è del tutto generico Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 novembre 2022
Sentenza Cassazione n. 16879/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris