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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 45829/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (EN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta dello scorso 7 maggio, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa e per due tentativi di estorsione, aggravati ex art. 416- bis.1, cod. pen..

2. Il ricorso poggia su tre motivi:

2.1. omissione della motivazione, pur in presenza di specifica deduzione, sull'attualità delle esigenze cautelari, che invece - sostiene la difesa ricorrente - sarebbe da escludere, trattandosi di fatti risalenti e di soggetto ristretto in carcere dal settembre del 2013 al gennaio scorso;

2.2. vizi cumulativi di motivazione in punto di gravità indiziaria per il tentativo di estorsione in danno del commercialista [OSCURATO:PERSONA], nonché in relazione alla ravvisata aggravante dell'art. 416-bis.1, cod. pen., inconciliabile con l'ipotizzata partecipazione al sodalizio mafioso;

2.3. violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla ritenuta operatività delle presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e, per l'effetto, alla scelta della misura: il Tribunale ha qualificato come recenti i fatti oggetto d'addebito, invece risalenti al 2013 e 2016; inoltre, la lettura normativa operata da quei giudici finirebbe per determinare un'inversione dell'onere probatorio e l'omologazione delle valutazioni in ragione della tipologia di reato.

3. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nessuno dei motivi di ricorso è ammissibile.

2. Il primo è manifestamente infondato, se non altro nel presupposto di fatto donde muove: la lontananza, cioè, dei fatti nel tempo.

L'ordinanza, al contrario, dà conto della perdurante attività criminale dell'indagato fino al 2019, svolta, nonostante la sua detenzione in carcere, attraverso la collaborazione di altri sodali in libertà, cui veicolava le sue direttive.

L'affermazione del Tribunale per cui si tratti di fatti recenti, dunque, non è affatto erronea; così come non lo è l'implicita ma inequivoca deduzione di attualità del pericolo di recidiva, nell'indiscutibile assenza di qualsiasi elemento idoneo a contrastare la presunzione in tal senso stabilita dal codice di rito in ragione del tipo di reato per cui si procede.

3. Il secondo motivo, anzitutto, è generico, perché non si misura specificamente con la pletora di elementi probatori posti dal Tribunale a sostegno del proprio giudizio di gravità indiziaria.

In secondo luogo, non attinge la trama argomentativa della decisione, bensì censura soltanto il significato attribuito dal Tribunale ad una delle tante circostanze di fatto valorizzate in motivazione (ovvero l'incarico, dal Fiorenza conferito al coindagato Cocuzza, di "portare i saluti" al commercialista Russo), così chiedendo alla Corte di cassazione un'inammissibile valutazione di prove.

Infine è manifestamente privo di fondamento giuridico, nella parte in cui deduce l'incompatibilità tra aggravante dell'art. 416-bis.1, cod. pen., e partecipazione al sodalizio mafioso (sul punto, tra moltissime altre, Sez. 2, n. 20935 del 07/04/2017, Ariostini, Rv. 269642).

4. Il terzo è manifestamente infondato in fatto, per le ragioni già dette, nella parte in cui adduce la lontananza nel tempo dei fatti di reato; e lo è anche in diritto, poiché il provvedimento impugnato - correttamente applicando principi giurisprudenziali ormai comunemente recepiti - non ha ravvisato alcun'inversione dell'onere probatorio, ma ha ritenuto soltanto che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., gravi il giudice di un onere di motivazione attenuato, laddove, come nello specifico, l'interessato non alleghi elementi idonei a vincere la presunzione di esistenza di esigenze cautelari ivi prevista (operando la quale, va poi obbligatoriamente disposta la custodia in carcere, senza spazio per valutazioni discrezionali in tema di scelta della misura).

5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze prospettate, si reputa equo fissare detta somma in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (EN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta dello scorso 7 maggio, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa e per due tentativi di estorsione, aggravati ex art. 416- bis.1, cod. pen.. 2. Il ricorso poggia su tre motivi: 2.1. omissione della motivazione, pur in presenza di specifica deduzione, sull'attualità delle esigenze cautelari, che invece - sostiene la difesa ricorrente - sarebbe da escludere, trattandosi di fatti risalenti e di soggetto ristretto in carcere dal settembre del 2013 al gennaio scorso; 2.2. vizi cumulativi di motivazione in punto di gravità indiziaria per il tentativo di estorsione in danno del commercialista [OSCURATO:PERSONA], nonché in relazione alla ravvisata aggravante dell'art. 416-bis.1, cod. pen., inconciliabile con l'ipotizzata partecipazione al sodalizio mafioso; 2.3. violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla ritenuta operatività delle presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e, per l'effetto, alla scelta della misura: il Tribunale ha qualificato come recenti i fatti oggetto d'addebito, invece risalenti al 2013 e 2016; inoltre, la lettura normativa operata da quei giudici finirebbe per determinare un'inversione dell'onere probatorio e l'omologazione delle valutazioni in ragione della tipologia di reato. 3. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuno dei motivi di ricorso è ammissibile. 2. Il primo è manifestamente infondato, se non altro nel presupposto di fatto donde muove: la lontananza, cioè, dei fatti nel tempo. L'ordinanza, al contrario, dà conto della perdurante attività criminale dell'indagato fino al 2019, svolta, nonostante la sua detenzione in carcere, attraverso la collaborazione di altri sodali in libertà, cui veicolava le sue direttive. L'affermazione del Tribunale per cui si tratti di fatti recenti, dunque, non è affatto erronea; così come non lo è l'implicita ma inequivoca deduzione di attualità del pericolo di recidiva, nell'indiscutibile assenza di qualsiasi elemento idoneo a contrastare la presunzione in tal senso stabilita dal codice di rito in ragione del tipo di reato per cui si procede. 3. Il secondo motivo, anzitutto, è generico, perché non si misura specificamente con la pletora di elementi probatori posti dal Tribunale a sostegno del proprio giudizio di gravità indiziaria. In secondo luogo, non attinge la trama argomentativa della decisione, bensì censura soltanto il significato attribuito dal Tribunale ad una delle tante circostanze di fatto valorizzate in motivazione (ovvero l'incarico, dal Fiorenza conferito al coindagato Cocuzza, di "portare i saluti" al commercialista Russo), così chiedendo alla Corte di cassazione un'inammissibile valutazione di prove. Infine è manifestamente privo di fondamento giuridico, nella parte in cui deduce l'incompatibilità tra aggravante dell'art. 416-bis.1, cod. pen., e partecipazione al sodalizio mafioso (sul punto, tra moltissime altre, Sez. 2, n. 20935 del 07/04/2017, Ariostini, Rv. 269642). 4. Il terzo è manifestamente infondato in fatto, per le ragioni già dette, nella parte in cui adduce la lontananza nel tempo dei fatti di reato; e lo è anche in diritto, poiché il provvedimento impugnato - correttamente applicando principi giurisprudenziali ormai comunemente recepiti - non ha ravvisato alcun'inversione dell'onere probatorio, ma ha ritenuto soltanto che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., gravi il giudice di un onere di motivazione attenuato, laddove, come nello specifico, l'interessato non alleghi elementi idonei a vincere la presunzione di esistenza di esigenze cautelari ivi prevista (operando la quale, va poi obbligatoriamente disposta la custodia in carcere, senza spazio per valutazioni discrezionali in tema di scelta della misura). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze prospettate, si reputa equo fissare detta somma in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc.