Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00412/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Lucca aveva condannato ANTONUCCI jacopo per il reato di cui all'art. 186 c. 2 lett. c), 2 -bis e 2-sexies codice strada (1,63 g/I alla prima e alla seconda prova).

2. L'imputato ha proposto ricorso con difensore, formulando sei motivi.

Con il primo, ha dedotto violazione dell'art. 379 d.P.R. n. 495/92 codice strada, anche in relazione alla sentenza n. 113/2015 della Corte costituzionale, nonché vizio della motivazione, quanto alla valutazione in ordine alla mancanza delle revisioni periodiche obbligatorie di taratura dell'etilometro.

Con il secondo, ha dedotto travisamento della prova con riferimento alla lettura degli scontrini rilasciati dall'apparecchio, rispetto ai quali ha rilevato alcune incongruenze che ne attesterebbero il malfunzionamento.

Con il terzo e il quarto, ha dedotto carenza e illogicità della motivazione sempre con riferimento alla prova del tasso alcolemico, contestando l'assunto secondo il quale il regolare funzionamento dell'apparecchio sarebbe stato dimostrato dal fatto che lo stesso aveva misurato il tasso di concentrazione in egual misura nelle due rilevazioni e dalla circostanza che l'esito era condizionato da diversi fattori, senza che l'identità del risultato a distanza di minuti potesse fondare la prova del malfunzionamento, con ciò avendo i giudici del merito omesso di considerare però che l'intervallo tra le due misurazioni è previsto proprio per scongiurare risultati troppo omogenei.

Con il quinto motivo, ha dedotto mancanza di motivazione in ordine alla rilevata, irregolare progressione della numerazione degli scontrini, da cui avrebbe dovuto trarsi il ragionevole dubbio del dedotto malfunzionamento.

Infine, con un sesto motivo, la difesa ha dedotto mancanza di motivazione con riferimento alla invocata derubricazione del reato in violazione amministrativa, alla luce delle incongruenze evidenziate.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto M. Giuseppina FODARONI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso con ogni conseguente pronuncia.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte territoriale ha dato atto della circostanza che l'imputato aveva causato un incidente, andando a impattare violentemente contro altra autovettura proveniente dal senso opposto, dopo aver invaso la carreggiata di competenza del veicolo antagonista.Sottoposto a misurazione con apposita apparecchiatura in dotazione della Polstrada, stante la sintomatologia rilevata dagli organi accertatori nella immediatezza, al predetto era stato riscontrato il tasso di cui alla imputazione.

In risposta alle doglianze veicolate con i motivi d'appello, la Corte territoriale ha ritenuto del tutto irrilevanti le incongruenze opposte dalla difesa (sullo scontrino n. 1820 risultava la dicitura "volume contraddittorio"; le due misurazioni, pur effettuate a distanza di quattordici minuti l'una dall'altra, erano identiche; la numerazione degli scontrini era discontinua, il primo riportando il n. 1818, il secondo 1820; l'orario riportato sugli scontrini era tarato sull'ora legale), stante il regolare funzionamento dell'apparecchio che aveva effettuato due misurazioni, le incongruenze rilevate non dimostrando alcun malfunzionamento, in difetto di dimostrazione che tali asserite anomalie possano aver influito sul funzionamento dell'apparecchio utilizzato nell'occorso.

3. I motivi sono tutti manifestamente infondati e la loro trattazione unitaria, a fronte della parcellizzazione proposta dalla difesa, discende dalla circostanza che, con essi, si è inteso introdurre argomenti che dovrebbero fondare, nell'ottica difensiva, un ragionevole dubbio sulla attendibilità della misurazione effettuata.

Ricordato preliminarmente che la illogicità della decisione può fondare un vizio della motivazione solo allorché essa sia manifesta e richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in ordine al perimetro di deducibilità del vizio di travisamento della prova in caso di doppia sentenza conforme di merito (cfr. sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280155, in cui si ribadito che detto vizio, in tali ipotesi, può essere ,dedotto con ricorso sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti; sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, Rv. 272018; sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 269217; sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432), deve osservarsi che nessuna delle incongruenze rilevate coglie nel segno, come del resto precisato dalla Corte territoriale.

A fronte di una misurazione che ha dato un risultato valido, gli argomenti spesi a difesa sono del tutto congetturali e non accompagnati dalla necessaria spiegazione di come e in quale misura le riscontrate "anomalie" avrebbero inciso sul regolare funzionamento dell'apparecchio che ha effettuato la misurazione, dando un risultato del tutto coerente.

Peraltro, oltre a tale parte aspetto di genericità delle doglianze riproposte in questa sede, già di per sé sufficiente a decretarne la manifesta infondatezza secondo il diritto vivente (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, il consolidato • orientamento di questa Corte di legittimità e, in particolare, sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sez. unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), va pure ricordato, quanto all'onere probatorio in ordine al regolare funzionamento delle apparecchiature in dotazione delle forze dell'ordine, che la decisione impugnata si pone in termini di perfetta coerenza con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. sull'onere di allegazione circa il malfunzionamento dell'apparecchio, sez. 4, n. 33978 del 17/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], in cui si è per l'appunto precisato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'onnologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, che deve concretarsi nella indicazione di qualche dato che possa far ritenere non compiute tali operazioni, non potendo risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, perché tali dati non hanno di per sè rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza; n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280958; n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280937, in cui si è precisato che, a tal fine, non è sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio).

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento selle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr.

C. Cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 novembre 2021.

Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Lucca aveva condannato ANTONUCCI jacopo per il reato di cui all'art. 186 c. 2 lett. c), 2 -bis e 2-sexies codice strada (1,63 g/I alla prima e alla seconda prova). 2. L'imputato ha proposto ricorso con difensore, formulando sei motivi. Con il primo, ha dedotto violazione dell'art. 379 d.P.R. n. 495/92 codice strada, anche in relazione alla sentenza n. 113/2015 della Corte costituzionale, nonché vizio della motivazione, quanto alla valutazione in ordine alla mancanza delle revisioni periodiche obbligatorie di taratura dell'etilometro. Con il secondo, ha dedotto travisamento della prova con riferimento alla lettura degli scontrini rilasciati dall'apparecchio, rispetto ai quali ha rilevato alcune incongruenze che ne attesterebbero il malfunzionamento. Con il terzo e il quarto, ha dedotto carenza e illogicità della motivazione sempre con riferimento alla prova del tasso alcolemico, contestando l'assunto secondo il quale il regolare funzionamento dell'apparecchio sarebbe stato dimostrato dal fatto che lo stesso aveva misurato il tasso di concentrazione in egual misura nelle due rilevazioni e dalla circostanza che l'esito era condizionato da diversi fattori, senza che l'identità del risultato a distanza di minuti potesse fondare la prova del malfunzionamento, con ciò avendo i giudici del merito omesso di considerare però che l'intervallo tra le due misurazioni è previsto proprio per scongiurare risultati troppo omogenei. Con il quinto motivo, ha dedotto mancanza di motivazione in ordine alla rilevata, irregolare progressione della numerazione degli scontrini, da cui avrebbe dovuto trarsi il ragionevole dubbio del dedotto malfunzionamento. Infine, con un sesto motivo, la difesa ha dedotto mancanza di motivazione con riferimento alla invocata derubricazione del reato in violazione amministrativa, alla luce delle incongruenze evidenziate. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto M. Giuseppina FODARONI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso con ogni conseguente pronuncia. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte territoriale ha dato atto della circostanza che l'imputato aveva causato un incidente, andando a impattare violentemente contro altra autovettura proveniente dal senso opposto, dopo aver invaso la carreggiata di competenza del veicolo antagonista.Sottoposto a misurazione con apposita apparecchiatura in dotazione della Polstrada, stante la sintomatologia rilevata dagli organi accertatori nella immediatezza, al predetto era stato riscontrato il tasso di cui alla imputazione. In risposta alle doglianze veicolate con i motivi d'appello, la Corte territoriale ha ritenuto del tutto irrilevanti le incongruenze opposte dalla difesa (sullo scontrino n. 1820 risultava la dicitura "volume contraddittorio"; le due misurazioni, pur effettuate a distanza di quattordici minuti l'una dall'altra, erano identiche; la numerazione degli scontrini era discontinua, il primo riportando il n. 1818, il secondo 1820; l'orario riportato sugli scontrini era tarato sull'ora legale), stante il regolare funzionamento dell'apparecchio che aveva effettuato due misurazioni, le incongruenze rilevate non dimostrando alcun malfunzionamento, in difetto di dimostrazione che tali asserite anomalie possano aver influito sul funzionamento dell'apparecchio utilizzato nell'occorso. 3. I motivi sono tutti manifestamente infondati e la loro trattazione unitaria, a fronte della parcellizzazione proposta dalla difesa, discende dalla circostanza che, con essi, si è inteso introdurre argomenti che dovrebbero fondare, nell'ottica difensiva, un ragionevole dubbio sulla attendibilità della misurazione effettuata. Ricordato preliminarmente che la illogicità della decisione può fondare un vizio della motivazione solo allorché essa sia manifesta e richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in ordine al perimetro di deducibilità del vizio di travisamento della prova in caso di doppia sentenza conforme di merito (cfr. sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280155, in cui si ribadito che detto vizio, in tali ipotesi, può essere ,dedotto con ricorso sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti; sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, Rv. 272018; sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 269217; sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432), deve osservarsi che nessuna delle incongruenze rilevate coglie nel segno, come del resto precisato dalla Corte territoriale. A fronte di una misurazione che ha dato un risultato valido, gli argomenti spesi a difesa sono del tutto congetturali e non accompagnati dalla necessaria spiegazione di come e in quale misura le riscontrate "anomalie" avrebbero inciso sul regolare funzionamento dell'apparecchio che ha effettuato la misurazione, dando un risultato del tutto coerente. Peraltro, oltre a tale parte aspetto di genericità delle doglianze riproposte in questa sede, già di per sé sufficiente a decretarne la manifesta infondatezza secondo il diritto vivente (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, il consolidato • orientamento di questa Corte di legittimità e, in particolare, sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sez. unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), va pure ricordato, quanto all'onere probatorio in ordine al regolare funzionamento delle apparecchiature in dotazione delle forze dell'ordine, che la decisione impugnata si pone in termini di perfetta coerenza con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. sull'onere di allegazione circa il malfunzionamento dell'apparecchio, sez. 4, n. 33978 del 17/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], in cui si è per l'appunto precisato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'onnologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, che deve concretarsi nella indicazione di qualche dato che possa far ritenere non compiute tali operazioni, non potendo risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, perché tali dati non hanno di per sè rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza; n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280958; n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280937, in cui si è precisato che, a tal fine, non è sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio). 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento selle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 00412/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris