CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022
Cassazione n. 11507/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05LY92R) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Macerata all'esito del giudizio abbreviato e appellata dell'imputato, la Corte di appello di Ancona riduceva a due anni e otto mesi di reclusione la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel resto confermando la pronuncia impugnata, la quale aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, disponendo, inoltre, l'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato a pena espiata. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione con cui deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 sulla base del mero dato ponderale dello stupefacente senza una valutazione globale del fatto, nonché alla disposta espulsione, essendo il giudizio di pericolosità unicamente basato sulle condizioni soggettive dell'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile perché deduce profili di censura di contenuto fattuale già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici. 4. Quanto al primo motivo, si rammenta che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, la fattispecie del fatto di "lieve entità" è ravvisabile in ipotesi connotate da una minima offensività, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010 - dep. 05/10/2010, Rico, Rv. 247911). Di recente, le Sezioni Unite hanno ulteriormente precisato che, ai fine della configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). 5. Nel caso di specie, i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno correttamente escluso la riconducibilità del fatto nella più mite previsione 21-Laa; dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 sulla base della valutazione di tutte le circostanze del caso concreto e quindi sia della quantità e qualità dello stupefacente, da cui erano ricavabili ben 759 dosi mediefidla circostanza che l'imputato detenesse 59 confezioni di sostanza già suddivisa nonché un telefono cellulare intestato a terzi, circostanze non implausibilmente ritenute indicative dell'inserimento dell'imputato nell'ambiente del narcotraffico e della non occasionalità della condotta. Si tratta di una valutazione di fatto non manifestamente illogica, che supera il vaglio di legittimità. 6. In relazione al secondo motivo, si osserva che la Corte territoriale, con apprezzamento fattuale logicamente motivato, ha ribadito il giudizio di attuale pericolosità dell'imputato, desumendolo sia dalle modalità della condotta, indicative dell'inserimento dell'imputato nell'ambiente del narcotraffico nonostante fosse arrivato in Italia clandestinamente da meno di due mesi, sia dalle condizioni personali del Mohamed, cittadino straniero sprovvisto di documenti e titolo soggiorno. Si tratta di una motivazione immune da vizi logici e giuridici che non è sindacabile in questa sede di legittimità; va, peraltro, ricordato che l'accertamento in ordine alla perdurante pericolosità sociale dell'imputato andrà effettuato dal competente magistrato di sorveglianza al momento dell'esecuzione della misura, ai sensi dell'art. 679 cod. proc. pen. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]