CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15416/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna in ordine alla detenzione ai fini di spaccio di cocaina, integrante il reato di cui all' 73, comma 1, d.P.R. 309/90. L'esponente lamenta mancanza della motivazione in merito al diniego del riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma V dell'ad 73 del DPR 309/1990. 2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto, relativamente al possesso della cocaina, il ricorrente si è limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata. La sentenza impugnata svolge argomentazioni in linea con l'indirizzo della consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedasi fra tutteSez. U - , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01), secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti). Va in proposito altresì ricordato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al di là del peso ponderale, il grado di offensività della condotta di detenzione a fini di spaccio è invece rivelato in concreto dal dato del principio attivo e del numero delle dosi ricavabili e potenzialmente da diffondere sul mercato (Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Rv. 272942 - 01) e che le ipotesi di cd" piccolo spaccio"si caratterizzano proprio per la modesta entità delle dosi divulgabili, detenute come provvista per la vendita, che devono essere conteggiabili " a decine" ( e non, come nel caso di specie, a centinaia: Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015, Driouech, Rv 263068-01). I giudici di merito hanno reso esaustiva motivazione in cui risulta valutato non solo il dato quantitativo (cocaina da cui era possibile ricavare 186 dosi da immettere sul mercato), ma anche l'entità non irrisoria della somma sequestrata ( euro 3.800) sì da poter facilmente dedurre che la capacità dell'imputato di contribuire alla diffusione della droga non fosse affatto episodica, occasionale e non professionale. Le argomentazioni sopra riportate sono totalmente immuni da vizi logici e, come detto, perfettamente in linea con i principi giurisprudenziali in materia. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. t P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025 I il Consigliere estensore