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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 marzo 2026

Cassazione n. 22954/2026

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seppe [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di fiduciaavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;letta la memoria difensiva datata 9/6/2026 a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] di replica alleconclusioni scritte anticipate dal Procuratore generale;preso atto che si è proceduto con trattazione orale in pubblica udienza, in presenza delleparti, a seguito di rituale richiesta delle stesse;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;udito il difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’avv.Dello [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 16 marzo 2026, a seguito di giudizio di appello ex art. 310cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli ha rigettato l’impugnazione presentata nell’interesse diMariangela [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza in data 4 febbraio 2026 del Tribunale di Napoli,quale giudice del dibattimento, che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misuracautelare personale della custodia in carcere in fase di applicazione nei confronti dellapredetta imputata con quella degli arresti domiciliari fuori regione e con applicazione del“braccialetto elettronico”.[OSCURATO:PERSONA] risulta attualmente sottoposta alla misura cautelare della custodia incarcere in relazione ad una serie di reati di concorso in autoriciclaggio, trasferimentofraudolento di valori, estorsione ed usura, per alcuni dei quali risulta essere stata contestataanche la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., commessi o accertati inun arco temporale risalente agli anni 2022/2024.2.

Ricorrono per cassazione avverso la predetta ordinanza e con atto unitario, idifensori dell'imputata, deducendo:2.1.

Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc. pen. con specifico riferimento al pericolo di reiterazione del reato ai sensi dell’art. 275[in realtà 274 – ndr.], comma 1, lett. c), cod. proc. pen. anche con riferimento alla specificitàdei capi di imputazione ed alla circostanza per la quale nelle more il coimputato OscarPecorelli (cl. 1979) è stato sottoposto al regime detentivo di cui all’art. 41-bis O.P.Dopo avere ripercorso l’iter procedimentale anche con riguardo al provvedimentocautelare in corso di applicazione, rilevano i difensori della ricorrente che:a) il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi con il ruolo della ricorrente e con icapi di imputazione dei quali è chiamata a rispondere oltre che con la tempistica alla quale siriferiscono dette imputazioni;b) non si è tenuto conto che alla [OSCURATO:PERSONA] non è stata elevata la contestazione dipartecipazione all’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen.;c) il Tribunale nella motivazione dell'ordinanza impugnata avrebbe fatto ancheriferimento all’uso di strumenti informatici da parte dell’imputata ma non sarebbe datocomprendere a quali dei reati in contestazione ha fatto riferimento;d) il Tribunale, come già sopra indicato, ha omesso di confrontarsi con lasopravvenuta applicazione del regime di cui all’art. 41-bis O.P. applicato al Pecorelli a fardata dal 9 aprile 2025;e) difetta nell’ordinanza impugnata ogni riferimento ai rapporti tra le modalità dicommissione dei reati in contestazione ed alla concreta idoneità della misura degli arrestidomiciliari fuori regione, con l’applicazione dello strumento elettronico di controllo, a tutelarele esigenze cautelari.3.

Con memoria datata 9 giugno 2026 di replica alla requisitoria scritta delProcuratore generale, la difesa della ricorrente ha ribadito che sono sopravvenuti elementinuovi rispetto alla precedente decisione in materia cautelare con particolare riguardo allacontestazione ed alla commissione di reati attraverso “strumenti informatici” ed allavalutazione che ne discende ai fini dell’attenuazione delle esigenze cautelari e ricorda che,quando si parla di reati realizzati attraverso l’uso di strumenti informatici, si fa evidenteriferimento alle videochiamate Skype che il detenuto Pecorelli era autorizzato a fare con laricorrente nel corso delle quali il predetto avrebbe richiesto alla moglie di porre in esserePecorelli al regime di cui all’art. 41-bis O.P. che non prevede la possibilità di tale modalità dicomunicazione.Quanto poi alla possibilità di vedere applicata la misura degli arresti domiciliari in luogo“fuori regione” si dovrebbe tener conto del fatto che ciò comporta un allontanamento radicaledell’imputata dall’ambiente in cui le precedenti condotte si sono manifestate e chel’applicazione del braccialetto elettronico costituisce forte deterrente alla violazione dellamisura cautelare invocata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di merito reiterandoquestioni già sottoposte al Tribunale del riesame e che hanno ottenuto adeguata e logicarisposta nell’ordinanza impugnata.2.

Occorre, innanzitutto, ricordare che l’insussistenza, o la diversa valutazione dellemodalità di salvaguardia delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è rilevabilein cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od inmancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimentoimpugnato.Questa Corte ha, infatti, chiarito che l'ordinamento non conferisce alla Corte dicassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicendeindagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne alcun potere di riconsiderazione dellecaratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenzecautelari e delle misure ritenute adeguate a contenerle, trattandosi di apprezzamentirientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui e stata chiesta l'applicazionedella misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui puntidevoluti e, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare cheil testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, lacui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragionigiuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossiala congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (ex multis:Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).Nel caso in esame il Tribunale del riesame ha motivato la sussistenza e l’inalteratapermanenza delle esigenze cautelari evidenziando che:a) i giudici del dibattimento hanno chiarito che l’istruttoria era ancora nella faseiniziale e che non sono emersi elementi di novità rispetto a quelli esplicitati nelprovvedimento cautelare genetico, con la conseguenza che l’unico elemento di “novità” ècostituito dalla stessa richiesta di concessione degli arresti domiciliari;b) l’incensuratezza della [OSCURATO:PERSONA] ed il trascorso periodo di detenzione, pari ad unanno e due mesi, non possono aver inciso sull’affievolimento delle esigenze cautelari postealla base dell'ordinanza emessa a carico della stessa il 16 gennaio 2025, esigenze cautelariche erano state ritenute sussistenti del tutto indipendentemente dal fatto che alla stessafosse stata ascritta l’ipotesi associativa e che gli altri soggetti coinvolti in tali reati dicriminalità organizzata erano tutti detenuti e che, da ultimo, risultavano condannati anche inprimo grado;c) l’imputata risulta avere posto in essere una collaborazione “continua e costante”con il marito nella gestione del ruolo di quest’ultimo quale capo indiscusso del sodaliziocriminale operante nelle aree di riferimento, quale articolazione territoriale del clan [OSCURATO:PERSONA],durante la sua detenzione;d) numerosi sono i reati contestati alla odierna ricorrente alcuni dei quali aggravantiai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., commessi in tempi recenti e da ritenersi manifestazionedi una rilevante pericolosità sociale;e) la condotta illecita posta in essere dall'odierna ricorrente era stata realizzataluogo di esecuzione della misura imposta alla stessa;f) la difesa non ha fornito alcun elemento idoneo al fine di ipotizzare unaffievolimento delle esigenze cautelari sottese al provvedimento applicativo della misura incorso di esecuzione nel caso di specie presunte per legge, anche se con presunzionerelativa;g) non può in alcun modo prendersi in considerazione la richiesta di sostituzionedella misura cautelare in corso di esecuzione, neanche con l'applicazione del braccialettoelettronico, idoneo solo a segnalare la violazione dell'obbligo di non allontanarsi da casa, manon ad impedire tale allontanamento e quindi assolutamente non indicato nel caso in cuil'imputata sia una persona così pericolosa e trasgressiva.Non v’è chi non veda, come sopra già accennato, che l’articolata e logicamotivazione adottata dal Tribunale del riesame, conforme del resto a quella adottata dalTribunale dibattimentale, ha dato compiuta e logica risposta alle questioni dedotte dalladifesa operando valutazioni di puro merito non sindacabili da questa Corte di legittimità.Per solo dovere di completezza deve evidenziarsi che il fatto che coimputato OscarPecorelli sia stato sottoposto al regime detentivo di cui all’art. 41-bis O.P. appare unelemento del tutto neutro al fine della valutazione delle esigenze cautelari nei confrontidell’odierna ricorrente, così come appare irrilevante il fatto che il Tribunale del riesame nonabbia indicato a quali tra i reati in contestazione si riferisce il richiamo all’uso di strumentiinformatici dato che neppure la difesa della ricorrente ha, nel dettaglio, specificato qualeconcreta valenza ai fini cautelari avrebbe tale doglianza al punto da escludere gli ulteriorielementi che hanno portato all’adozione del provvedimento custodiale di massimo rigore neiconfronti della stessa.3.

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favoredella Cassa delle Ammende.4.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta dellaricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni didell'istituto penitenziario in cui l'indagata trovasi ristretta perché provveda a quanto stabilitodal comma 1-bis del citato articolo

94. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seppe [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di fiduciaavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;letta la memoria difensiva datata 9/6/2026 a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] di replica alleconclusioni scritte anticipate dal Procuratore generale;preso atto che si è proceduto con trattazione orale in pubblica udienza, in presenza delleparti, a seguito di rituale richiesta delle stesse;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;udito il difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’avv.Dello [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 16 marzo 2026, a seguito di giudizio di appello ex art. 310cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli ha rigettato l’impugnazione presentata nell’interesse diMariangela [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza in data 4 febbraio 2026 del Tribunale di Napoli,quale giudice del dibattimento, che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misuracautelare personale della custodia in carcere in fase di applicazione nei confronti dellapredetta imputata con quella degli arresti domiciliari fuori regione e con applicazione del“braccialetto elettronico”.[OSCURATO:PERSONA] risulta attualmente sottoposta alla misura cautelare della custodia incarcere in relazione ad una serie di reati di concorso in autoriciclaggio, trasferimentofraudolento di valori, estorsione ed usura, per alcuni dei quali risulta essere stata contestataanche la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., commessi o accertati inun arco temporale risalente agli anni 2022/2024.2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta ordinanza e con atto unitario, idifensori dell'imputata, deducendo:2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc. pen. con specifico riferimento al pericolo di reiterazione del reato ai sensi dell’art. 275[in realtà 274 – ndr.], comma 1, lett. c), cod. proc. pen. anche con riferimento alla specificitàdei capi di imputazione ed alla circostanza per la quale nelle more il coimputato OscarPecorelli (cl. 1979) è stato sottoposto al regime detentivo di cui all’art. 41-bis O.P.Dopo avere ripercorso l’iter procedimentale anche con riguardo al provvedimentocautelare in corso di applicazione, rilevano i difensori della ricorrente che:a) il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi con il ruolo della ricorrente e con icapi di imputazione dei quali è chiamata a rispondere oltre che con la tempistica alla quale siriferiscono dette imputazioni;b) non si è tenuto conto che alla [OSCURATO:PERSONA] non è stata elevata la contestazione dipartecipazione all’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen.;c) il Tribunale nella motivazione dell'ordinanza impugnata avrebbe fatto ancheriferimento all’uso di strumenti informatici da parte dell’imputata ma non sarebbe datocomprendere a quali dei reati in contestazione ha fatto riferimento;d) il Tribunale, come già sopra indicato, ha omesso di confrontarsi con lasopravvenuta applicazione del regime di cui all’art. 41-bis O.P. applicato al Pecorelli a fardata dal 9 aprile 2025;e) difetta nell’ordinanza impugnata ogni riferimento ai rapporti tra le modalità dicommissione dei reati in contestazione ed alla concreta idoneità della misura degli arrestidomiciliari fuori regione, con l’applicazione dello strumento elettronico di controllo, a tutelarele esigenze cautelari.3. Con memoria datata 9 giugno 2026 di replica alla requisitoria scritta delProcuratore generale, la difesa della ricorrente ha ribadito che sono sopravvenuti elementinuovi rispetto alla precedente decisione in materia cautelare con particolare riguardo allacontestazione ed alla commissione di reati attraverso “strumenti informatici” ed allavalutazione che ne discende ai fini dell’attenuazione delle esigenze cautelari e ricorda che,quando si parla di reati realizzati attraverso l’uso di strumenti informatici, si fa evidenteriferimento alle videochiamate Skype che il detenuto Pecorelli era autorizzato a fare con laricorrente nel corso delle quali il predetto avrebbe richiesto alla moglie di porre in esserePecorelli al regime di cui all’art. 41-bis O.P. che non prevede la possibilità di tale modalità dicomunicazione.Quanto poi alla possibilità di vedere applicata la misura degli arresti domiciliari in luogo“fuori regione” si dovrebbe tener conto del fatto che ciò comporta un allontanamento radicaledell’imputata dall’ambiente in cui le precedenti condotte si sono manifestate e chel’applicazione del braccialetto elettronico costituisce forte deterrente alla violazione dellamisura cautelare invocata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di merito reiterandoquestioni già sottoposte al Tribunale del riesame e che hanno ottenuto adeguata e logicarisposta nell’ordinanza impugnata.2. Occorre, innanzitutto, ricordare che l’insussistenza, o la diversa valutazione dellemodalità di salvaguardia delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è rilevabilein cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od inmancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimentoimpugnato.Questa Corte ha, infatti, chiarito che l'ordinamento non conferisce alla Corte dicassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicendeindagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne alcun potere di riconsiderazione dellecaratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenzecautelari e delle misure ritenute adeguate a contenerle, trattandosi di apprezzamentirientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui e stata chiesta l'applicazionedella misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui puntidevoluti e, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare cheil testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, lacui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragionigiuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossiala congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (ex multis:Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).Nel caso in esame il Tribunale del riesame ha motivato la sussistenza e l’inalteratapermanenza delle esigenze cautelari evidenziando che:a) i giudici del dibattimento hanno chiarito che l’istruttoria era ancora nella faseiniziale e che non sono emersi elementi di novità rispetto a quelli esplicitati nelprovvedimento cautelare genetico, con la conseguenza che l’unico elemento di “novità” ècostituito dalla stessa richiesta di concessione degli arresti domiciliari;b) l’incensuratezza della [OSCURATO:PERSONA] ed il trascorso periodo di detenzione, pari ad unanno e due mesi, non possono aver inciso sull’affievolimento delle esigenze cautelari postealla base dell'ordinanza emessa a carico della stessa il 16 gennaio 2025, esigenze cautelariche erano state ritenute sussistenti del tutto indipendentemente dal fatto che alla stessafosse stata ascritta l’ipotesi associativa e che gli altri soggetti coinvolti in tali reati dicriminalità organizzata erano tutti detenuti e che, da ultimo, risultavano condannati anche inprimo grado;c) l’imputata risulta avere posto in essere una collaborazione “continua e costante”con il marito nella gestione del ruolo di quest’ultimo quale capo indiscusso del sodaliziocriminale operante nelle aree di riferimento, quale articolazione territoriale del clan [OSCURATO:PERSONA],durante la sua detenzione;d) numerosi sono i reati contestati alla odierna ricorrente alcuni dei quali aggravantiai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., commessi in tempi recenti e da ritenersi manifestazionedi una rilevante pericolosità sociale;e) la condotta illecita posta in essere dall'odierna ricorrente era stata realizzataluogo di esecuzione della misura imposta alla stessa;f) la difesa non ha fornito alcun elemento idoneo al fine di ipotizzare unaffievolimento delle esigenze cautelari sottese al provvedimento applicativo della misura incorso di esecuzione nel caso di specie presunte per legge, anche se con presunzionerelativa;g) non può in alcun modo prendersi in considerazione la richiesta di sostituzionedella misura cautelare in corso di esecuzione, neanche con l'applicazione del braccialettoelettronico, idoneo solo a segnalare la violazione dell'obbligo di non allontanarsi da casa, manon ad impedire tale allontanamento e quindi assolutamente non indicato nel caso in cuil'imputata sia una persona così pericolosa e trasgressiva.Non v’è chi non veda, come sopra già accennato, che l’articolata e logicamotivazione adottata dal Tribunale del riesame, conforme del resto a quella adottata dalTribunale dibattimentale, ha dato compiuta e logica risposta alle questioni dedotte dalladifesa operando valutazioni di puro merito non sindacabili da questa Corte di legittimità.Per solo dovere di completezza deve evidenziarsi che il fatto che coimputato OscarPecorelli sia stato sottoposto al regime detentivo di cui all’art. 41-bis O.P. appare unelemento del tutto neutro al fine della valutazione delle esigenze cautelari nei confrontidell’odierna ricorrente, così come appare irrilevante il fatto che il Tribunale del riesame nonabbia indicato a quali tra i reati in contestazione si riferisce il richiamo all’uso di strumentiinformatici dato che neppure la difesa della ricorrente ha, nel dettaglio, specificato qualeconcreta valenza ai fini cautelari avrebbe tale doglianza al punto da escludere gli ulteriorielementi che hanno portato all’adozione del provvedimento custodiale di massimo rigore neiconfronti della stessa.3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favoredella Cassa delle Ammende.4. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta dellaricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni didell'istituto penitenziario in cui l'indagata trovasi ristretta perché provveda a quanto stabilitodal comma 1-bis del citato articolo 94. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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