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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2026:417
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0447 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 21 maggio 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/909/GAI – Riconoscimento reciproco delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale – Motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell’esecuzione – Articolo 9, paragrafo 1, lettera i) – Interessato non comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna – Deroghe – Mandato conferito dall’interessato a un consulente giuridico per difenderlo al processo e ricevere le notifiche che gli sono indirizzate – Informazioni riguardo alla data dell’udienza e al luogo fissati per tale processo – Rinuncia volontaria e inequivocabile dell’interessato a comparire personalmente a detto processo – Margine di discrezionalità dell’autorità competente dello Stato membro di esecuzione – Obbligo di interpretazione conforme» Nella causa C‑447/24 [Höldermann] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Kammergericht (Tribunale superiore del Land, Berlino, Germania), con decisione del 21 giugno 2024, pervenuta in cancelleria il 25 giugno 2024, nel procedimento penale

[OSCURATO:PERSONA],

in presenza di: SO, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, E. Regan (relatore), D. Gratsias, B. Smulders e N. Fenger, giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: M. Siekierzyńska, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 maggio 2025, considerate le osservazioni presentate: – per SO, da K. Bobisch, Rechtsanwalt; – per il governo polacco, da B. Majczyna e J. Sawicka, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da H. Leupold, F. Tomat e J. Vondung, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 settembre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea ( GU 2008, L 327, pag. 27 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( GU 2009, L 81, pag. 24 ) (in prosieguo: la «decisione quadro 2008/909»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento relativo al riconoscimento e all’esecuzione, in Germania, di una sentenza di condanna a una pena privativa della libertà pronunciata da un giudice polacco nei confronti di un cittadino tedesco al termine di un processo nel quale quest’ultimo non è comparso personalmente.

Contesto normativo Diritto dell’Unione Decisione quadro 2002/584 3 L’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri ( GU 2002, L 190, pag. 1 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299 (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»), intitolato «Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente», prevede, al paragrafo 1, quanto segue: «L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d’arresto europeo indichi che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente: a) a tempo debito: i) è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato; e ii) è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; o b) essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore; oppure c) dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria: i) ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione; o ii) non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito; oppure d) non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma: i) riceverà personalmente e senza indugio la notifica dopo la consegna e sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria; e ii) sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel mandato d’arresto europeo pertinente».

Decisione quadro 2008/909 4 L’articolo 1 della decisione quadro 2008/909, rubricato «Definizioni», prevede quanto segue: «Ai fini della presente decisione quadro, si intende per: a) “sentenza”: una decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello Stato di emissione con la quale viene irrogata una pena nei confronti di una persona fisica; b) “pena”: qualsiasi pena detentiva o misura privativa della libertà personale, di durata limitata o illimitata, irrogata a causa di un reato in seguito ad un procedimento penale; c) “Stato di emissione”: lo Stato membro in cui è emessa una sentenza; d) “Stato di esecuzione”: lo Stato membro al quale è trasmessa una sentenza ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione». 5 L’articolo 3 di tale decisione quadro, intitolato «Finalità e ambito di applicazione», al suo paragrafo 1 dispone: «Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena». 6 L’articolo 4 della citata decisione quadro, intitolato «Criteri per la trasmissione di una sentenza e di un certificato a un altro Stato membro», così dispone: «A condizione che la persona condannata si trovi nello Stato di emissione o nello Stato di esecuzione e purché tale persona abbia dato il suo consenso come richiesto ai sensi dell’articolo 6, una sentenza, corredata del certificato per il quale il modello standard figura nell’allegato I, può essere trasmessa a uno dei seguenti [OSCURATO:PERSONA] membri: a) lo Stato membro di cittadinanza della persona condannata in cui quest’ultima vive; (…) (…)». 7 L’articolo 8 della medesima decisione quadro, intitolato «Riconoscimento della sentenza ed esecuzione della pena», enuncia quanto segue: «L’autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce una sentenza trasmessa a norma dell’articolo 4 e conformemente alla procedura stabilita all’articolo 5 e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione della pena, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsti dall’articolo 9». 8 L’articolo 9 della decisione quadro 2008/909, intitolato «Motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione», dispone, al paragrafo 1, quanto segue: «L’autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena nei seguenti casi: (…) i) in base al certificato di cui all’articolo 4, l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, a meno che il certificato attesti che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto nazionale dello Stato di emissione: i) a tempo debito: – è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, e – è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; o ii) essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore; o iii) dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria: – ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione, o – non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito; (…)».

Decisione quadro 2009/299 9 I considerando 1, 4, 6, 8 e 15 della decisione quadro 2009/299 sono così formulati: «(1) Il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo rientra nel diritto a un equo processo previsto dall’articolo 6 della Convenzione [europea] per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, [firmata a Roma il 4 novembre 1950,] secondo l’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo.

La Corte ha affermato inoltre che il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo non è assoluto e che a determinate condizioni l’imputato può, di sua spontanea volontà, esplicitamente o tacitamente ma in modo inequivocabile, rinunciarvi. (…) (4) È quindi necessario prevedere motivi chiari e comuni per il non riconoscimento delle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente.

La presente decisione quadro mira a precisare la definizione di tali motivi comuni consentendo all’autorità di esecuzione di eseguire la decisione nonostante l’interessato non sia presente al giudizio, pur rispettando pienamente il diritto alla difesa dell’interessato.

La presente decisione quadro non intende disciplinare le forme e i metodi, ivi compresi i requisiti processuali, utilizzati per raggiungere i risultati specificati nella stessa, i quali interessano il diritto interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri. (…) (6) Le disposizioni della presente decisione quadro che modificano altre decisioni quadro fissano le condizioni in base alle quali il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati.

Si tratta di condizioni alternative: quando una di esse è soddisfatta, l’autorità di emissione, completando la sezione pertinente del mandato d’arresto europeo ovvero il pertinente certificato ai sensi delle altre decisioni quadro, garantisce che i requisiti sono o saranno soddisfatti, il che dovrebbe essere sufficiente al fine dell’esecuzione della decisione in base al principio del reciproco riconoscimento. (…) (8) Il diritto dell’imputato a un processo equo è garantito dalla Convenzione [europea] per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Tale diritto include il diritto dell’interessato a comparire personalmente al processo.

Al fine di esercitare tale diritto, l’interessato deve essere al corrente del processo fissato.

Ai sensi della presente decisione quadro la consapevolezza del processo dovrebbe essere assicurata da ciascuno Stato membro in conformità del rispettivo diritto interno, fermo restando il rispetto dei requisiti posti da tale Convenzione.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, nell’esaminare se il modo in cui sono state fornite le informazioni sia sufficiente per assicurare all’interessato la consapevolezza del processo, si potrebbe, se del caso, prestare particolare attenzione anche alla diligenza posta dall’interessato al fine di ricevere le informazioni a lui destinate. (…) (15) I motivi di non riconoscimento sono opzionali.

Tuttavia, la discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri nel recepire tali motivi nella legislazione nazionale è determinata in particolare dal diritto ad un processo equo, tenendo conto dell’obiettivo generale della presente decisione quadro di rafforzare i diritti processuali delle persone e di facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale». 10 L’articolo 1 della direttiva 2009/299, intitolato «Obiettivi e ambito di applicazione», prevede quanto segue: «1.

La presente decisione quadro ha lo scopo di rafforzare i diritti processuali delle persone sottoposte a procedimento penale, di facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale e, in particolare, di migliorare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri.

2. L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 del [T]rattato [UE], incluso il diritto di difesa delle persone sottoposte a procedimento penale, non è modificato per effetto della presente decisione quadro e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato.

3. La presente decisione quadro stabilisce norme comuni per il riconoscimento e/o l’esecuzione in uno Stato membro (lo Stato membro di esecuzione) di decisioni giudiziarie emesse da un altro Stato membro (lo Stato membro di emissione) in seguito a un procedimento al quale l’interessato non era presente a norma dell’articolo 5, punto 1, della [decisione quadro 2002/584], (…) dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della [decisione quadro 2008/909] (…)». 11 L’articolo 2 della decisione quadro 2009/299, intitolato «Modifiche della [decisione quadro 2002/584]», ha inserito, conformemente al suo punto 1, un articolo 4 bis nella decisione quadro 2002/584.

L’articolo 5 della decisione quadro 2009/299, intitolato «Modifiche della [decisione quadro 2008/909]», ha inserito, conformemente al suo punto 1, un articolo 9, paragrafo 1, lettera i), nella decisione quadro 2008/909.

Direttiva (UE) 2016/343 12 Il considerando 36 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ( GU 2016, L 65, pag. 1 ), è così formulato: «In determinate circostanze, dovrebbe essere possibile pronunciare una decisione sulla colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato anche se l’interessato non è presente al processo.

Ciò potrebbe verificarsi qualora l’indagato o imputato sia stato informato in tempo utile del processo e delle conseguenze di una mancata comparizione e ciò nonostante non compaia in giudizio.

Il fatto che l’indagato o imputato sia informato del processo dovrebbe essere inteso nel senso che l’interessato è citato personalmente o è informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo in modo tale da consentirgli di venire a conoscenza del processo.

Il fatto che l’indagato o imputato sia informato delle conseguenze di una mancata comparizione dovrebbe essere inteso, in particolare, nel senso che l’interessato è informato del fatto che potrebbe essere pronunciata la decisione nel caso in cui non compaia in giudizio». 13 L’articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Diritto di presenziare al processo», al paragrafo 2 prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che: a) l’indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure b) l’indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato o imputato oppure dallo Stato».

Diritto tedesco 14 L’articolo 84b del Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (legge relativa all’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale), nella versione pubblicata il 27 giugno 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 1537), come modificato dalla legge del 19 dicembre 2022 (BGBl. 2022 I, pag. 2632) (in prosieguo: l’«IRG»), intitolato «Condizioni integrative di ammissibilità», prevede quanto segue: «(1) L’esecuzione non è ammissibile se: (…)

2. la persona condannata non è comparsa personalmente al processo su cui si fonda la decisione; (…) (3) In deroga al paragrafo 1, punto 2, l’esecuzione è altresì ammissibile se:

1. la persona condannata, a tempo debito, a) è stata citata personalmente a comparire al processo terminato con la decisione, o b) è stata di fatto informata ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che detta persona era al corrente del processo fissato, e c) è stata informata del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione da parte sua; (…)

3. la persona condannata, essendo a conoscenza del processo fissato, ha conferito mandato ad un difensore per patrocinarla in giudizio ed è stata in effetti patrocinata in giudizio da tale difensore. (4) In deroga al paragrafo 1, punto 2, l’esecuzione è inoltre ammissibile quando la persona condannata, dopo la notifica della decisione:

1. ha espressamente dichiarato che non intende impugnare la decisione emessa, o

2. non ha chiesto, entro i termini stabiliti, la riapertura del procedimento o lo svolgimento di un giudizio di appello.

La persona condannata deve prima essere stata espressamente informata del suo diritto alla riapertura del procedimento o ad un giudizio di appello, al quale essa può partecipare e nel quale sono possibili un riesame dei fatti, anche alla luce di nuove prove, e la caducazione della decisione originaria».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 15 Con sentenza pronunciata il 5 agosto 2019, il Sąd Okręgowy w [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale regionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha condannato SO a una pena detentiva di un anno per associazione a delinquere. 16 Con sentenza del 24 marzo 2022, il Sąd Apelacyjny w Poznaniu (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha respinto l’appello interposto avverso tale sentenza dall’avvocato di SO. 17 Con decisione del 30 gennaio 2023, il Sąd Okręgowy w [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale regionale di [OSCURATO:PERSONA]) ha accolto la domanda di SO diretta ad eseguire la pena detentiva in Germania, a motivo del fatto che egli era cittadino tedesco, che il centro dei suoi interessi si trovava a Berlino (Germania) e che anche la sua famiglia viveva in tale Stato membro. 18 Con lettera del 2 febbraio 2023, alla quale erano allegati, al contempo, la decisione di cui sopra, il certificato di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, la sentenza del 5 agosto 2019 emessa in primo grado e la sentenza del 24 marzo 2022 pronunciata in appello, nonché la notificazione della domanda di SO nelle lingue polacca e tedesca, detto giudice ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio della Procura di Berlino, Germania), in quanto autorità tedesca competente, di farsi carico dell’esecuzione della pena inflitta a SO. 19 L’Ufficio della Procura di Berlino ha allora chiesto alla Sezione per le esecuzioni penali del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Berlino, Germania) di dichiarare ammissibile l’esecuzione della pena detentiva inflitta con la sentenza del 5 agosto 2019. 20 Dinanzi a detta Sezione per le esecuzioni penali, SO si è opposto alla domanda dell’Ufficio della Procura di Berlino, facendo valere, in particolare, che egli era comparso personalmente solo a due delle 28 udienze del suo processo in [OSCURATO:PERSONA], il quale si sarebbe svolto in primo grado, a suo dire, su un arco di oltre quattro anni e mezzo, e che egli non era comparso personalmente neanche all’udienza d’appello.

SO afferma di ignorare se egli sia stato patrocinato negli altri 26 giorni di udienza del giudizio di primo grado e durante il procedimento d’appello. 21 Poiché detta Sezione per le esecuzioni penali ha chiesto informazioni supplementari al Sąd Okręgowy w [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale regionale di [OSCURATO:PERSONA]), quest’ultimo ha dichiarato, con lettera del 31 luglio 2023, che SO era comparso personalmente in primo grado a tre udienze nel corso degli anni 2012 e 2014, che ha presentato osservazioni nel merito e che ha chiesto che le altre udienze si svolgessero in contumacia in caso di assenza.

SO sarebbe stato informato del suo diritto di comparire al processo e dell’obbligo di comunicare ogni variazione del domicilio eletto e di eleggere domicilio in [OSCURATO:PERSONA] a tal fine.

SO non sarebbe invece comparso personalmente in appello, ma si sarebbe avvalso dell’assistenza di un difensore che sarebbe stato presente alle udienze nei due gradi di giudizio.

La presenza dell’imputato nel giudizio di appello, al pari di quella di un difensore, non sarebbe obbligatoria ai sensi dell’ordinamento polacco.

La citazione a comparire nel processo d’appello sarebbe stata notificata presso il domicilio eletto da SO in [OSCURATO:PERSONA] per le notifiche, vale a dire lo studio legale del suo difensore. 22 Con lettera del 19 settembre 2023, il Sąd Okręgowy w [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale regionale di [OSCURATO:PERSONA]), a seguito di una nuova domanda della Sezione per le esecuzioni penali del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Berlino), ha fornito informazioni supplementari relative al processo in primo grado. 23 Con decisione del 24 novembre 2023, la Sezione per le esecuzioni penali del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Berlino) ha respinto la domanda dell’Ufficio della Procura di Berlino, diretta a far dichiarare ammissibile l’esecuzione della condanna di SO in Germania, dal momento che, secondo le informazioni fornite dal Sąd Okręgowy w [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale regionale di [OSCURATO:PERSONA]), SO non sarebbe stato citato ad alcune udienze del processo, fermo restando che non risulterebbe né che atti processuali compiuti in tali udienze del processo in primo grado abbiano interessato unicamente taluni coimputati, né che SO fosse a conoscenza di tali informazioni in altro modo.

Nessun difensore vi avrebbe preso parte per conto di detto interessato. 24 L’Ufficio della Procura di Berlino ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Kammergericht (Tribunale superiore del Land, Berlino, Germania), odierno giudice del rinvio.

A sostegno di tale ricorso, esso sostiene che la comparsa di SO in alcune udienze, nel corso delle quali egli si è pronunciato nel merito e ha chiesto di essere giudicato anche in sua assenza, è sufficiente, in quanto era in suo potere decidere autonomamente di non prendere parte alle discussioni in altre giornate.

Inoltre, SO avrebbe chiesto lui stesso, per il tramite del suo difensore dinanzi al Sąd Okręgowy w [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale regionale di [OSCURATO:PERSONA]), che la sua condanna fosse eseguita in Germania, rinunciando in tal modo alla protezione derivante dall’articolo 84b, paragrafo 1, punto 2, dell’IRG. 25 Secondo una dichiarazione del suo difensore, SO non sarebbe stato a conoscenza del processo in appello.

Egli non sarebbe stato citato al suo indirizzo in Germania.

Pertanto, egli non avrebbe neppure potuto conferire un mandato per essere patrocinato nel corso di tale processo essendo venuto a conoscenza del processo fissato. 26 A seguito di una domanda del giudice del rinvio, l’avvocato che ha difeso SO dinanzi ai giudici polacchi ha, con una dichiarazione del 28 febbraio 2024, fatto presente che i suoi poteri si estendevano tanto al procedimento di primo grado quanto al procedimento di appello, che SO aveva indicato l’indirizzo del suo studio come quello presso il quale le notifiche a lui dirette potevano essere effettuate in [OSCURATO:PERSONA] e presso il quale delle comunicazioni potevano essergli notificate validamente in conformità al diritto polacco, e che, in appello, egli si era fatto sostituire da una collega.

Sarebbe probabile che detto difensore non abbia informato SO della data dell’udienza, poiché la presenza di quest’ultimo in tale sede non era obbligatoria e l’avvocato era sostituito da una collega. 27 In primo luogo, il giudice del rinvio si chiede se una citazione a comparire notificata a un mandatario che la persona condannata senza essere comparsa personalmente ha designato per ricevere le notifiche ad essa dirette soddisfi i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), i), primo trattino, della decisione quadro 2008/909, di modo che esso giudice dovrebbe riconoscere ed eseguire la sentenza che ha condannato tale persona. 28 A questo proposito, detto giudice ritiene che la nozione di «processo terminato con la decisione», di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, debba essere intesa allo stesso modo dell’identica nozione di cui all’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584, che è già stata interpretata dalla Corte nelle sentenze del 10 agosto 2017, Tupikas (

C‑270/17 PPU

, EU:C:2017:628 ), e del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia) ( C‑397/22 , EU:C:2023:1030 ), posto che queste due disposizioni sono formulate in termini identici, sono state modificate dalla medesima decisione quadro e non vi è nessun motivo per trattare in modo diverso i casi di consegna ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo e i casi di presa in carico dell’esecuzione di una sentenza di condanna.

Tale nozione dovrebbe quindi riguardare unicamente, allorché un procedimento penale consta di più gradi di giudizio, il procedimento nel corso del quale si è statuito in via definitiva, dopo un nuovo esame in fatto e in diritto, sulla colpevolezza dell’interessato e sulla sua condanna ad una pena.

Nel caso di specie, si tratterebbe dell’udienza d’appello del 24 marzo 2022 dinanzi al Sąd Apelacyjny w Poznaniu (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]), e non del processo di primo grado citato dalla Sezione per le esecuzioni penali del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Berlino). 29 Il giudice del rinvio tende a ritenere che una risposta in senso negativo alla questione sollevata risulti dalle sentenze del 24 maggio 2016, Dworzecki (

C‑108/16 PPU

, EU:C:2016:346 ), e del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia) ( C‑397/22 , EU:C:2023:1030 ), riguardanti la disposizione formulata in termini identici di cui all’articolo 4 bis , paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584, nelle quali la Corte ha dichiarato che una citazione consegnata a un adulto convivente dell’interessato, che si sia impegnato a consegnarla all’interessato, soddisfa le condizioni enunciate in tale disposizione solo qualora il mandato d’arresto europeo consenta di sapere se e, eventualmente, in quale momento detta persona ha effettivamente consegnato la citazione in questione all’interessato.

Un’autorità giudiziaria emittente dovrebbe quindi indicare, nel mandato d’arresto europeo, gli elementi che le hanno consentito di stabilire che l’interessato ha effettivamente ricevuto ufficialmente le informazioni relative alla data e al luogo del processo.

Detta giurisprudenza potrebbe essere trasponibile al certificato di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, il quale nel caso di specie non contiene tali informazioni. 30 Ciò premesso, i fatti in esame nel procedimento principale si distinguerebbero da quelli esaminati nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze di cui sopra per il fatto che, nel caso di specie, colui che ha ricevuto la notifica di cui trattasi era stato espressamente designato da SO presso le autorità giudiziarie competenti come mandatario abilitato a ricevere notifiche, indicando il suo indirizzo quale quello presso il quale tali notifiche potevano essere effettuate.

Se ne potrebbe dedurre che SO intendeva che le notifiche effettuate al mandatario abilitato a ricevere queste ultime fossero assimilate a notifiche effettuate a lui personalmente. 31 In secondo luogo, in caso di risposta negativa alla prima questione, il giudice del rinvio ritiene che occorra esaminare se la persona condannata senza essere comparsa personalmente sia stata rappresentata in appello in un modo che fa venir meno il motivo di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell’esecuzione della sentenza di condanna della persona suddetta.

Pertanto, esso desidera sapere se i presupposti di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), della decisione quadro 2008/909 siano rispettati qualora tale persona, nel momento in cui conferisce un mandato al suo difensore per rappresentarlo, fosse a conoscenza non della data del processo ma unicamente del fatto che si sarebbe svolto un processo. 32 Detto giudice osserva che, ai sensi della disposizione sopra citata, la fissazione dell’udienza del processo dovrebbe precedere cronologicamente il conferimento del mandato a un difensore.

Tuttavia ciò non varrebbe necessariamente per un procedimento in grado di appello.

Infatti, detto giudice rileva che, di norma, una persona condannata in primo grado che conferisce mandato al proprio difensore per proporre appello, conferirà al medesimo anche l’incarico per difenderlo nel giudizio di appello, anche in caso di contumacia, nella misura in cui il diritto nazionale lo consente e la presenza di tale persona non è richiesta durante tale processo di appello.

Il medesimo giudice osserva che la persona suddetta ha la certezza che un processo si svolgerà in appello, in quanto essa propone appello, ma che la stessa non ha ancora conoscenza della data precisa alla quale il giudice d’appello fisserà l’udienza del processo. 33 Secondo il giudice del rinvio, il solo fatto di sapere che si svolgerà un processo in appello è sufficiente, dato che, nel prosieguo del procedimento, spetterà soltanto alla persona condannata senza essere comparsa di persona in primo grado prendere o meno contatto con il giudice e con il proprio difensore al fine di essere informata della data fissata per tale processo di appello. 34 Il giudice del rinvio aggiunge che, persino nel caso in cui il difensore interponga appello all’insaputa del suo cliente, qualora, in assenza di contatti con quest’ultimo, egli intenda rispettare, in via tuzioristica, il termine per la proposizione dell’appello, il relativo procedimento non proseguirà senza che ne sia stata data notizia all’interessato e senza che si sia ricevuta una conferma da parte sua.

Pertanto, detto giudice desume dagli interventi del difensore prescelto e della collega che lo ha sostituito dinanzi al Sąd Apelacyjny w Poznaniu (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) l’esistenza di una previa consultazione con SO e la sicura conoscenza, da parte di quest’ultimo, dell’imminenza di un processo di appello, anche se la data dell’udienza non doveva ancora essere fissata al momento di tale consultazione. 35 In terzo luogo, in caso di risposta negativa alla prima questione e di risposta alla seconda questione nel senso che l’udienza del processo deve essere già stata fissata e l’interessato deve esserne a conoscenza nel momento in cui è conferito il mandato al suo difensore, il giudice del rinvio rileva che la presa in carico dell’esecuzione della condanna non sarebbe ammissibile in forza dell’articolo 84b, paragrafo 1, punto 2, dell’IRG, dal momento che la deroga prevista dall’articolo 84b, paragrafo 3, punto 3, dell’IRG, che traspone nel diritto tedesco l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), della decisione quadro 2008/909, non sarebbe applicabile. 36 Tuttavia, tale giudice osserva che, mentre l’articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909 conferisce un potere discrezionale all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione, l’articolo 84b, paragrafo 1, punto 2, dell’IRG prevede un motivo assoluto di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione.

Detto giudice ritiene che non gli sia consentito interpretare tale disposizione contra legem , vale a dire nel senso che, nell’ambito dell’esame del motivo di rifiuto, ad esso spetterebbe un potere discrezionale che andrebbe al di là delle fattispecie derogatorie previste dall’articolo 84b, paragrafi 3 e 4, dell’IRG. 37 Il giudice del rinvio afferma che, se esso disponesse di un siffatto potere discrezionale, la presa in carico dell’esecuzione della condanna sarebbe considerata ammissibile.

Infatti, malgrado l’appello da lui proposto, SO non avrebbe mantenuto contatti sufficienti con le autorità giudiziarie polacche e con il suo difensore, del cui studio legale egli aveva indicato l’indirizzo come quello presso il quale poteva essere effettuata qualsiasi notifica.

Pertanto, egli non avrebbe avuto in apparenza alcuna ragione particolare di partecipare personalmente al processo d’appello.

Inoltre, lo stesso SO avrebbe chiesto la presa in carico dell’esecuzione della sua condanna in Germania.

Tenuto conto di tali circostanze, detto giudice non ravvisa alcun interesse legittimo di SO a che l’esecuzione della sua condanna in tale Stato membro venga rifiutata. 38 Ciò induce detto giudice a interrogare la Corte sulla compatibilità della normativa tedesca con il principio del primato del diritto dell’Unione, quand’anche una risposta nel senso di un’incompatibilità potrebbe essere dedotta dalla sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia) ( C‑396/22 , EU:C:2023:1030 ), nella quale la Corte ha statuito che il diritto tedesco era incompatibile con l’articolo 4 bis , paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, il cui tenore letterale è identico a quello dell’articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909. 39 In quarto luogo, il giudice del rinvio si chiede se la persona condannata senza essere comparsa personalmente possa rinunciare alla protezione derivante dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 e, in caso affermativo, se la domanda rivolta da tale persona all’autorità competente dello Stato membro di emissione di eseguire la pena nel suo Stato membro d’origine costituisca una siffatta rinuncia. 40 L’atteggiamento di SO sarebbe, nel caso di specie, contraddittorio, dal momento che, da un lato, egli ha chiesto in [OSCURATO:PERSONA], senza formulare riserve o obiezioni alla sua condanna, che la sua pena fosse eseguita in Germania, mentre, dall’altro, egli solleva, in tale Stato membro, nella fase di tale esecuzione, talune obiezioni al riguardo.

Il giudice del rinvio ritiene che tale circostanza debba essere presa in considerazione nell’ambito dell’esercizio del potere discrezionale di cui esso dovrebbe disporre per riconoscere ed eseguire una sentenza che ha condannato una persona senza che essa sia comparsa personalmente.

Il diritto nazionale non gli riconoscerebbe tuttavia un siffatto potere discrezionale. 41 Anche se la decisione quadro 2008/909 non contiene nessun fondamento giuridico da cui detto giudice possa dedurre che è lecito per la persona condannata che non è comparsa personalmente rinunciare alla protezione derivante dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), di tale decisione quadro, esso constata che tale disposizione contempla un’ipotesi nella quale detta persona può decidere, mediante il comportamento che essa adotta nel procedimento, se intende avvalersi della protezione contro il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione emessa in sua assenza.

Infatti, il punto iii) di detta disposizione prevedrebbe la facoltà per la persona suddetta di rinunciare a contestare tale decisione.

Se è vero che il carattere esecutivo di tale decisione potrebbe dipendere, entro tali limiti, dalla volontà della persona condannata non comparsa personalmente, si potrebbe ammettere anche che il seguito dell’esecuzione di detta decisione dipenda da questa stessa volontà, la quale, nel caso di specie, sarebbe stata espressa da SO quando ha chiesto al Sąd Okręgowy w [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale regionale di [OSCURATO:PERSONA]) che la pena fosse eseguita in Germania. 42 Sulla scorta di tali circostanze, il Kammergericht (Tribunale superiore del Land, Berlino) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se una citazione a comparire notificata a un domiciliatario designato nel territorio nazionale dal condannato soddisfi i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto i), primo trattino, della [decisione quadro 2008/909]. 2) Se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della [decisione quadro 2008/909] debba essere interpretato nel senso che il processo dev’essere già stato fissato nel momento in cui viene conferito il mandato e che l’interessato dev’essere al corrente della data fissata, oppure se sia sufficiente che l’interessato conferisca o confermi il mandato nella certezza che si svolgerà un processo. 3) Se sia compatibile con il primato del diritto dell’Unione il fatto che il legislatore tedesco, nell’articolo 84b, paragrafo 1, punto 2, [dell’IRG], abbia configurato l’ipotesi della condanna in contumacia quale motivo assoluto di inammissibilità [della domanda di esecuzione], benché l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della [decisione quadro 2008/909] preveda a tale riguardo unicamente un motivo facoltativo di rifiuto. 4) Se l’interessato possa rinunciare alla protezione derivante dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della [decisione quadro 2008/909], consentendo in tal modo l’esecuzione di una sentenza pronunciata in contumacia anche quando non siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punti da i) a iii), di detta decisione quadro.

Se la domanda rivolta all’autorità competente dello Stato di emissione, intesa a che la pena venga eseguita nello Stato di origine dell’interessato, costituisca una siffatta rinuncia».

Sulle questioni pregiudiziali Osservazioni preliminari 43 Occorre ricordare che, al pari della decisione quadro 2002/584, la decisione quadro 2008/909 concretizza, nel settore penale, i principi di fiducia reciproca e di mutuo riconoscimento.

Quest’ultima decisione quadro rafforza la cooperazione giudiziaria per quanto riguarda il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze penali quando delle persone siano state condannate a pene detentive o a misure privative della libertà personale in un altro Stato membro, al fine di facilitare il loro reinserimento nella società [sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE), C‑305/22 , EU:C:2025:665 , punto 45 e giurisprudenza citata]. 44 Ai sensi del suo articolo 3, paragrafo 1, la decisione quadro 2008/909 ha lo scopo di stabilire le norme che, al fine di favorire il reinserimento sociale del condannato, consentano ad uno Stato membro di riconoscere una sentenza e di eseguire la condanna pronunciata da un giudice di un altro Stato membro. 45 A tal fine, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909 prevede la possibilità che una sentenza, corredata del certificato il cui modello figura nell’allegato I di tale decisione quadro, sia trasmessa allo Stato membro di cittadinanza della persona condannata nel cui territorio quest’ultima vive. 46 In tale contesto, l’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909 stabilisce che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione è, in linea di principio, tenuta ad accogliere la domanda volta al riconoscimento di una sentenza e all’esecuzione di una condanna ad una pena detentiva o ad una misura privativa della libertà personale pronunciate in un altro Stato membro, la quale le sia stata trasmessa a norma degli articoli 4 e 5 di tale decisione quadro.

In linea di principio, tale autorità può rifiutare di dare seguito ad una simile domanda soltanto per i motivi di rifiuto di riconoscimento e di rifiuto di esecuzione tassativamente elencati all’articolo 9 di detta decisione quadro (sentenza del 9 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑819/21 , EU:C:2023:841 , punto 20 ). 47 In particolare, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, su cui verte la domanda di pronuncia pregiudiziale, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può rifiutare di riconoscere una sentenza e di eseguire una pena se, in base al certificato di cui all’articolo 4 di tale decisione quadro, l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione di cui trattasi. 48 A questo proposito, occorre ricordare che la Corte ha statuito, in riferimento all’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584, che la nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi di tale disposizione, dev’essere intesa nel senso che essa designa il procedimento che ha condotto alla decisione giudiziaria recante la condanna definitiva della persona di cui è chiesta la consegna nell’ambito dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo [v., segnatamente, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia), C‑398/22 , EU:C:2023:1031 , punto 29 e giurisprudenza citata]. 49 Per quanto riguarda, più in particolare, una fattispecie, quale quella in discussione nel procedimento principale, in cui il processo si sia svolto nel corso di due gradi di giudizio successivi, vale a dire un primo grado seguito da un procedimento di appello, la Corte ha statuito che il solo procedimento rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 bis , paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 è il procedimento conclusosi con la decisione d’appello, a condizione che tale grado di giudizio sia sfociato nella decisione che non è più impugnabile mediante gravame ordinario e che pertanto statuisce definitivamente sulla causa nel merito [v., segnatamente, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia), C‑398/22 , EU:C:2023:1031 , punto 32 e giurisprudenza ivi citata]. 50 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, tale interpretazione della nozione di «processo terminato con la decisione», figurante all’articolo 4 bis , paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, è trasponibile all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, dal momento che queste due disposizioni, che sono state inserite nelle due decisioni quadro di cui trattasi dal medesimo atto dell’Unione, vale a dire dalla decisione quadro 2009/299, in particolare mediante, rispettivamente, l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 5, paragrafo 1, di quest’ultima, presentano una formulazione simile, se non identica, e perseguono finalità analoghe, relative, segnatamente, al diritto dell’interessato di comparire personalmente al proprio processo e al rispetto dei diritti della difesa di tale interessato qualora questi non sia comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna, come risulta, segnatamente, dai considerando 1, 4, 6 e 8 della decisione quadro 2009/299. 51 Lo stesso vale, per motivi identici, per l’interpretazione delle altre nozioni che figurano nell’articolo 4 bis , paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come effettuata dalla Corte nella sua giurisprudenza relativa a tale disposizione, in particolare quella vertente sulle nozioni e sulle espressioni oggetto delle lettere da a) a c) di detta disposizione, i cui termini corrispondono esattamente a quelli che figurano ai punti da i) a iii) dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, che sono oggetto delle questioni sollevate. 52 È alla luce delle suesposte osservazioni preliminari che occorre rispondere a tali questioni.

Sulla prima questione 53 Secondo una consolidata giurisprudenza, nell’ambito della cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottoposta alla sua cognizione.

In quest’ottica, incombe alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte.

A tal riguardo, spetta ad essa estrarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e segnatamente dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia (sentenza del 5 giugno 2025, Nuratau, C‑349/24 , EU:C:2025:397 , punto 23 e giurisprudenza citata). 54 Nel caso di specie, dai termini della prima questione risulta che essa riguarda formalmente la fattispecie contemplata dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), i), della decisione quadro 2008/909.

Tale fattispecie si riferisce a una situazione in cui, secondo il certificato di cui all’articolo 4 di tale decisione quadro, l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la sentenza di condanna, ma, a tempo debito, conformemente al primo trattino di tale disposizione, è stato citato personalmente ed è stato quindi informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con tale sentenza, oppure è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per tale processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che egli era al corrente del processo fissato, e, conformemente al secondo trattino di detta disposizione, è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio. 55 Dalla decisione di rinvio risulta tuttavia che, nel procedimento principale, il giudice del rinvio è chiamato a statuire non già su una situazione in cui l’interessato è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione, bensì su una situazione in cui tale interessato ha conferito mandato a un consulente giuridico ed è stato effettivamente patrocinato da tale consulente durante il processo, la quale situazione è contemplata dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), di detta decisione quadro. 56 Pertanto, occorre intendere la prima questione nel senso che essa invita la Corte a stabilire se quest’ultima disposizione debba essere interpretata nel senso che la condizione relativa alla conoscenza del processo fissato, enunciata da tale disposizione, è soddisfatta qualora una citazione a comparire sia stata notificata non direttamente all’interessato, bensì a un consulente giuridico al quale quest’ultimo ha conferito un mandato affinché lo difenda al processo e che egli ha designato nello Stato membro di emissione per ricevere le notifiche che gli sono indirizzate. 57 In virtù dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza di condanna se, in base al certificato di cui all’articolo 4 di tale decisione quadro, l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con tale decisione, a meno che tale certificato indichi che l’interessato, conformemente agli altri requisiti processuali definiti nella legislazione nazionale dello Stato di emissione, soddisfa i presupposti per l’applicazione di una delle fattispecie contemplate dai punti i), ii) o iii) di tale articolo 9, paragrafo 1, lettera i). 58 Ne consegue che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione è tenuta, in linea di principio, a riconoscere ed eseguire una sentenza di condanna, nonostante l’assenza dell’interessato al processo terminato con tale sentenza, se le condizioni di applicazione di una delle fattispecie di cui ai punti i), ii) o iii) dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 sono soddisfatte (v., per analogia, sentenza del 24 maggio 2016, Dworzecki,

C‑108/16 PPU

, EU:C:2016:346 , punto 35 ). 59 Infatti, in ciascuna delle situazioni contemplate dai citati punti i), ii) o iii), il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza di condanna non ledono i diritti della difesa dell’interessato né il diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo, quali sanciti dall’articolo 47 e dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») [v., per analogia, sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione), C‑514/21 e C‑515/21 , EU:C:2023:235 , punto 73 e giurisprudenza citata], ritenendosi, in tali situazioni, che l’interessato abbia rinunciato volontariamente e inequivocabilmente a presenziare al proprio processo (v., per analogia, sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni, C‑399/11 , EU:C:2013:107 , punto 52 ). 60 Per quanto riguarda, più in particolare, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), della decisione quadro 2008/909, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione è soggetta all’obbligo di riconoscere ed eseguire una sentenza di condanna, nonostante il fatto che l’interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con tale sentenza, qualora, a tempo debito, tale interessato, essendo al corrente del processo fissato, abbia conferito un mandato a un difensore, nominato da detto interessato o dallo Stato membro, per patrocinarlo in giudizio e sia stato effettivamente patrocinato da tale difensore durante detto processo. 61 Invero, dalla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), i), della decisione quadro 2008/909 – il quale riguarda, in sostanza, come rilevato al punto 54 della presente sentenza, l’ipotesi in cui l’interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna, ma sia stato citato personalmente o sia stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per tale processo – risulta che, tenuto conto, in particolare, della formulazione del primo trattino di tale disposizione, secondo cui deve essere stabilito inequivocabilmente che tale interessato «era al corrente del processo fissato», la circostanza che una citazione sia stata consegnata a un terzo, il quale si impegna a consegnare tale citazione all’interessato, non consente di stabilire inequivocabilmente né il fatto che l’interessato abbia «di fatto» ricevuto l’informazione relativa alla data e al luogo del suo processo, né, eventualmente, il momento preciso di tale ricezione [v., per analogia, sentenze del 24 maggio 2016, Dworzecki,

C‑108/16 PPU

, EU:C:2016:346 , punto 47 , e del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia), C‑397/22 , EU:C:2023:1030 , punto 31 ]. 62 Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, diverso è il caso in cui una citazione a comparire sia stata notificata a un consulente giuridico al quale l’interessato ha conferito il mandato per difenderlo al processo e che egli ha designato nello Stato membro di emissione per ricevere le notifiche che gli sono indirizzate. 63 Infatti, la comunicazione, da parte dell’autorità competente dello Stato membro di emissione, di tale citazione a comparire presso l’indirizzo dello studio del consulente giuridico dell’interessato vale come informazione fornita a tale interessato personalmente, reputandosi, in tale ipotesi, che quest’ultimo abbia ricevuto la suddetta citazione a comparire (v., per analogia, sentenza del 20 maggio 2025, Kachev,

C‑135/25 PPU

, EU:C:2025:366 , punto 37 e giurisprudenza citata). 64 Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), della decisione quadro 2008/909 deve essere interpretato nel senso che la condizione relativa alla conoscenza del processo fissato, enunciata da tale disposizione, è soddisfatta qualora una citazione a comparire sia stata notificata non direttamente all’interessato, bensì a un consulente giuridico al quale quest’ultimo ha conferito un mandato affinché lo difenda al processo e che egli ha designato nello Stato membro di emissione per ricevere le notifiche che gli sono indirizzate.

Sulla seconda questione 65 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), della decisione quadro 2008/909 debba essere interpretato nel senso che tale disposizione subordina la sua applicazione al fatto che l’interessato sia a conoscenza della data dell’udienza fissata per il suo processo nel momento in cui ha conferito mandato ad un consulente giuridico per difenderlo in tale processo. 66 Occorre, anzitutto, rilevare che, secondo detta disposizione, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti da 57 a 59 della presente sentenza, è tenuta a riconoscere ed eseguire una sentenza di condanna qualora l’interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con tale decisione se tale interessato, secondo il requisito enunciato in esordio alla medesima disposizione, essendo al corrente del processo fissato, ha conferito un mandato a un difensore, nominato da detto interessato o dallo Stato, per patrocinarlo a tale processo, ed è stato effettivamente patrocinato da tale difensore durante detto processo. 67 Al fine di rispondere a tale seconda questione, occorre pertanto determinare la portata del requisito enunciato in esordio al punto ii) dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, concernente la conoscenza, da parte dell’interessato, del processo fissato, la quale costituisce, in assenza di rinvio al diritto nazionale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, una nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere interpretata in modo uniforme nel territorio dell’Unione europea (v., per analogia, sentenza del 24 maggio 2016, Dworzecki,

C‑108/16 PPU

, EU:C:2016:346 , punti da 28 a 31 ). 68 A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, per interpretare una disposizione di diritto dell’Unione si deve tenere conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82 , EU:C:1983:335 , punto 12 , e del 4 settembre 2025, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureș e a., C‑489/23 , EU:C:2025:651 , punto 31 ). 69 Per quanto riguarda i termini dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), della decisione quadro 2008/909, occorre rilevare che il tenore letterale di tale disposizione, nelle sue diverse versioni linguistiche, non consente di stabilire in modo univoco se detta disposizione esiga, per la sua applicazione, che l’interessato abbia avuto conoscenza della data precisa dell’udienza fissata per il processo terminato con la sua condanna. 70 In particolare, sebbene la versione in lingua italiana dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), di tale decisione quadro enunci espressamente un siffatto requisito, alcune versioni, come quelle nelle lingue inglese e francese, si limitano ad esigere la «conoscenza del processo previsto», mentre altre richiedono, come quelle nelle lingue tedesca e ungherese, la «conoscenza dell’udienza fissata» oppure, come quelle nelle lingue ceca, polacca e svedese, la «conoscenza dell’udienza prevista». 71 Se è vero che tali diverse espressioni potrebbero suggerire che l’interessato deve, al pari di quanto espressamente previsto dalla versione in lingua italiana di tale disposizione, essere venuto a conoscenza della data precisa dell’udienza fissata per il processo terminato con la sua condanna, resta il fatto che, secondo una giurisprudenza costante, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di quest’ultima, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche.

Le disposizioni del diritto dell’Unione devono infatti essere interpretate e applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione.

Così, in caso di discordanza tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione del contesto e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento [v., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2025, Naturvårdsverket (Trattamento dei rifiuti dopo la ripresa), C‑221/24 e C‑222/24 , EU:C:2025:818 , punto 45 e giurisprudenza citata]. 72 In proposito, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce il punto ii) dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, occorre constatare che il punto i) di tale disposizione richiede che l’interessato sia stato citato personalmente e sia stato quindi informato «della data e del luogo fissati per il processo» terminato con la decisione di condanna, oppure sia stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi «della data e del luogo fissati per il processo», in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente «che era al corrente del processo fissato». 73 Occorre quindi constatare che dalla formulazione stessa dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), i), della decisione quadro 2008/909 risulta che l’espressione «al corrente del processo fissato» ivi contenuta esige che l’interessato sia stato informato della data dell’udienza e del luogo fissati per il processo terminato con la sua condanna. 74 Nell’ambito di un’interpretazione sistematica e contestuale, sembra da ciò potersi inferire che il requisito corrispondente, enunciato in esordio al punto ii) di tale articolo 9, paragrafo 1, lettera i), può, per ragioni di coerenza, vedersi attribuire la medesima portata, cosicché tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa esige che l’interessato sia stato informato della data dell’udienza e del luogo fissati per il processo terminato con la sua condanna. 75 Tale interpretazione è corroborata dalle disposizioni della direttiva 2016/343, la quale detta regole minime concernenti taluni elementi dei procedimenti penali, tra cui il «diritto di presenziare al proprio processo», in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, di quest’ultima, il quale costituisce un elemento contestuale pertinente per interpretare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), di tale decisione quadro in ragione del nesso funzionale esistente tra queste due disposizioni [v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Informazioni sul diritto a un nuovo processo), C‑400/23 , EU:C:2025:14 , punto 48 ]. 76 A questo proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che un processo, il quale possa concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato, possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che, ai sensi della lettera a) di tale disposizione, l’indagato o imputato sia stato informato, in un tempo adeguato, del processo e delle conseguenze della mancata comparizione, oppure che, ai sensi della lettera b) della medesima disposizione, l’indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato o imputato oppure dallo Stato. 77 Orbene, la Corte ha statuito che l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 attribuisce particolare importanza all’informazione dell’interessato, in quanto subordina espressamente qualsiasi possibilità di organizzare un processo in contumacia alla condizione che tale persona sia stata informata dello svolgimento del processo.

Basandosi, in particolare, sul considerando 36 di tale direttiva, la Corte ha precisato che la condizione, enunciata sia alla lettera a) sia alla lettera b) di tale articolo 8, paragrafo 2, secondo cui l’interessato deve essere informato dello svolgimento del processo, impone che quest’ultimo sia informato della data dell’udienza e del luogo fissati per tale processo, in modo da consentirgli di avere conoscenza di detto processo [v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio), C‑420/20 , EU:C:2022:679 , punti 51 e 52 ]. 78 Anche l’interpretazione teleologica del punto ii) dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 corrobora l’interpretazione secondo cui il requisito enunciato in esordio a tale punto ii) impone che l’interessato sia stato informato della data dell’udienza e del luogo fissati per il processo terminato con la sua condanna. 79 Infatti, come risulta espressamente dall’articolo 1 della decisione quadro 2009/299, letto alla luce dei considerando 1 e 15 di quest’ultima, tale articolo 9, paragrafo 1, lettera i), mira, precisando la definizione dei motivi comuni di esecuzione di una sentenza di condanna nonostante l’assenza dell’interessato al processo, a tutelare il suo diritto di comparire personalmente al processo penale intentato a suo carico, il quale costituisce un elemento essenziale dei diritti della difesa e, più in generale, riveste un’importanza capitale nel rispetto del diritto a un processo penale equo, sancito dall’articolo 47, secondo e terzo comma, nonché dall’articolo 48 della Carta, migliorando nel contempo il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione), C‑514/21 e C‑515/21 , EU:C:2023:235 , punti 50 e 60 e giurisprudenza citata). 80 Orbene, l’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), della decisione quadro 2008/909, secondo cui l’interessato deve essere informato della data dell’udienza e del luogo fissati per il suo processo, favorisce il conseguimento di tali obiettivi, in quanto essa consente all’interessato di comparire personalmente se lo desidera, e ciò fino al momento in cui il processo si terrà effettivamente, o, in alternativa, permette di assicurarsi che tale interessato abbia rinunciato volontariamente e inequivocabilmente a comparire a tale processo. 81 In tale contesto, occorre inoltre precisare che, contrariamente a quanto potrebbe suggerire la formulazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), della decisione quadro 2008/909, tale disposizione non può essere intesa nel senso che richiede che l’informazione relativa alla data dell’udienza e al luogo fissati per il processo dell’interessato preceda il conferimento del mandato da parte di quest’ultimo al suo consulente giuridico per difenderlo durante il processo, dato che, in caso contrario, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 106 delle sue conclusioni, si finirebbe per imporre requisiti formali eccessivi, quali la necessità di confermare o di rinnovare tale mandato in vista del processo in appello, laddove detto mandato sia stato inizialmente conferito per coprire l’intera procedura. 82 Infatti, poiché una siffatta informazione mira a consentire all’interessato di comparire personalmente al suo processo, è irrilevante che essa gli sia pervenuta prima o dopo che sia stato conferito un mandato a un difensore.

Del resto, occorre osservare che, quando l’interessato conferisce mandato a un consulente giuridico al fine di fare appello e di rappresentarlo nell’ambito del procedimento di cui trattasi, tale mandato precede necessariamente l’informazione quanto alla data e al luogo fissati per il processo in appello, i quali, per definizione, non sono ancora noti in tale fase. 83 Da quanto precede risulta quindi che il requisito enunciato in esordio al punto ii) dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 esige che l’interessato sia stato informato, a tempo debito, della data dell’udienza e del luogo fissati per tale processo, senza che a tal fine rilevi il fatto che tale informazione gli sia pervenuta prima oppure dopo il conferimento, da parte sua, di un mandato a un consulente giuridico affinché lo difenda in tale processo. 84 Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), della decisione quadro 2008/909 deve essere interpretato nel senso che tale disposizione subordina la propria applicazione al fatto che l’interessato sia stato informato, a tempo debito, della data dell’udienza fissata per il suo processo, ma non al fatto che l’interessato disponga di tale informazione prima di conferire mandato a un consulente giuridico affinché lo difenda in tale processo.

Sulla terza questione 85 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale la quale obbliga l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione a rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata nello Stato membro di emissione qualora non siano soddisfatte le condizioni di applicazione delle fattispecie contemplate ai punti da i) a iii) di tale disposizione. 86 Tale questione presenta un’utilità nell’ambito del procedimento principale solo se il giudice del rinvio fosse indotto a constatare, alla luce della risposta alla seconda questione, che le condizioni di applicazione della fattispecie di cui al punto ii) dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), di tale decisione quadro non sono soddisfatte nelle circostanze del procedimento principale. 87 Dalla formulazione stessa di tale articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e in particolare dall’indicazione secondo cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione «può» rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena di cui trattasi, risulta che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione ha la facoltà di rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza di condanna se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con tale sentenza, a meno che il certificato di cui all’articolo 4 di tale decisione quadro indichi che sono soddisfatti i presupposti di applicazione delle fattispecie enunciate, rispettivamente, ai punti i, ii) e iii) di detta disposizione [v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia), C‑396/22 ,

ECLI:EU:C:2023:1029

, punti 38 e 39 e giurisprudenza citata]. 88 Tale articolo 9, paragrafo 1, lettera i), limita dunque la possibilità di rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza di condanna elencando, in maniera precisa e uniforme, le condizioni alle quali il riconoscimento e l’esecuzione di una siffatta decisione pronunciata al termine di un processo nel quale l’interessato non è comparso personalmente non possono essere rifiutati [v., per analogia, sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione), C‑514/21 e C‑515/21 , EU:C:2023:235 , punto 49 e giurisprudenza citata]. 89 Ne consegue che, come risulta dal punto 58 della presente sentenza, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione è tenuta a procedere al riconoscimento e all’esecuzione di una sentenza di condanna, nonostante l’assenza dell’interessato al processo terminato con la decisione di cui trattasi, qualora siano soddisfatte le condizioni di applicazione di una delle fattispecie contemplate, rispettivamente, dai punti i), ii) o iii) di tale articolo 9, paragrafo 1, lettera i). 90 Ciò precisato, tenuto conto del fatto che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 prevede un motivo facoltativo di non riconoscimento e di non esecuzione di una sentenza di condanna, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può, in ogni caso, dopo aver constatato che le condizioni di applicazione delle fattispecie contemplate dai punti i), ii) e iii) di tale disposizione non sono soddisfatte per quanto riguarda la situazione della persona oggetto di una siffatta sentenza, prendere in considerazione tutte le circostanze proprie di ciascun caso di specie, e segnatamente il comportamento di tale persona, che le consentano di assicurarsi che il riconoscimento e l’esecuzione di tale sentenza non implicano una violazione dei diritti della difesa di detta persona [v., per analogia, sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione), C‑514/21 e C‑515/21 , EU:C:2023:235 , punti 76 e 78 e giurisprudenza citata]. 91 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la normativa nazionale in discussione nel procedimento principale obbliga l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione a rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata nello Stato membro di emissione qualora non siano soddisfatte le condizioni di applicazione delle fattispecie contemplate ai punti i), ii) o iii) dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909.

Tale normativa non lascia quindi a detta autorità alcun margine di discrezionalità al fine di verificare, sulla base delle circostanze del caso di specie, se si possa nondimeno considerare che i diritti della difesa dell’interessato sono stati rispettati e, pertanto, al fine di decidere di riconoscere ed eseguire la sentenza di condanna in questione. 92 Ciò posto, risulta che una siffatta normativa nazionale è contraria all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909. 93 A tal riguardo, occorre ricordare che il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso non impone a un giudice nazionale di disapplicare una disposizione del diritto nazionale incompatibile con disposizioni di una decisione quadro, essendo queste ultime prive di effetto diretto.

Tuttavia, le autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri, compresi i giudici, sono tenute a procedere, per quanto possibile, a un’interpretazione conforme del loro diritto nazionale che consenta loro di garantire un risultato compatibile con la finalità perseguita dalla decisione quadro in questione [v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia), C‑398/22 , EU:C:2023:1031 , punto 47 e giurisprudenza citata]. 94 Infatti, sebbene le decisioni quadro non possano avere effetto diretto, il loro carattere vincolante fa sorgere nondimeno, in capo alle autorità nazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri, un obbligo di interpretazione conforme del loro diritto interno a partire dalla data di scadenza del termine di trasposizione di tali decisioni quadro.

Nell’applicazione del loro diritto nazionale, tali autorità sono perciò tenute ad interpretarlo, per quanto possibile, alla luce del tenore letterale e della finalità della decisione quadro di cui trattasi al fine di raggiungere il risultato perseguito da quest’ultima, essendo tuttavia esclusa un’interpretazione contra legem del diritto nazionale.

Più concretamente, il principio di interpretazione conforme impone di prendere in considerazione il diritto interno nel suo complesso e di dare applicazione ai metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia di tale decisione quadro e di pervenire a una soluzione conforme alla finalità perseguita da quest’ultima [sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia), C‑398/22 , EU:C:2023:1031 , punto 48 e giurisprudenza citata]. 95 Ne consegue che, se il giudice del rinvio dovesse ritenere che le condizioni di applicazione delle fattispecie contemplate dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, e in particolare dal punto ii) di tale disposizione, non sono soddisfatte, sarebbe tenuto, prendendo in considerazione il suo diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, ad interpretare la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, per quanto possibile, alla luce del testo e della finalità della decisione quadro 2008/909, nel senso che esso può valutare, sulla base di tutte le circostanze del caso di specie, se si possa nondimeno considerare che i diritti della difesa dell’interessato sono stati rispettati, cosicché occorrerebbe riconoscere ed eseguire la sentenza di condanna di cui trattasi. 96 Di conseguenza, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale la quale obbliga l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione a rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata nello Stato membro di emissione qualora non sia soddisfatta nessuna delle condizioni di applicazione delle fattispecie contemplate ai punti da i) a iii) di tale disposizione.

Sulla quarta questione 97 Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 debba essere interpretato nel senso che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può, qualora constati che non sono soddisfatte le condizioni di applicazione delle fattispecie contemplate ai punti da i) a iii) di tale disposizione, tener conto del fatto che l’interessato ha chiesto all’autorità competente dello Stato membro di emissione che la sua condanna sia eseguita nello Stato membro di cui egli è cittadino e nel quale si trova il centro dei suoi interessi, al fine di decidere che tale esecuzione non implica una violazione dei diritti di difesa di detto interessato. 98 Anzitutto, occorre precisare che la risposta a tale questione, al pari di quella alla terza questione, presenta un’utilità nell’ambito del procedimento principale solo se il giudice del rinvio fosse indotto a constatare, alla luce della risposta alla seconda questione, che le condizioni di applicazione della fattispecie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), di tale decisione quadro non sono soddisfatte nelle circostanze di cui al procedimento principale. 99 Come rilevato ai punti da 57 a 59 della presente sentenza, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), di detta decisione quadro enuncia, ai punti da i) a iii), le condizioni alle quali si deve ritenere che l’interessato abbia rinunciato volontariamente e inequivocabilmente ad essere presente al suo processo, cosicché l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione è tenuta a riconoscere ed eseguire la sentenza di condanna pronunciata al termine di un siffatto processo. 100 Come rilevato dal giudice del rinvio nella sua decisione, una siffatta rinuncia può risultare dal comportamento dell’interessato qualora, conformemente alla fattispecie di cui al punto iii) di tale articolo 9, paragrafo 1, lettera i), quest’ultimo abbia espressamente indicato di non contestare la decisione emessa al termine di un processo al quale non è comparso personalmente o non abbia chiesto un nuovo processo o presentato un ricorso in appello entro il termine impartito. 101 Tuttavia, come indicato dall’avvocato generale ai paragrafi 129 e 130 delle sue conclusioni, il fatto che l’interessato abbia chiesto, come è avvenuto nel procedimento principale, all’autorità competente dello Stato membro di emissione che la pena irrogata nei suoi confronti al termine di un processo nel quale non è comparso personalmente sia eseguita nello Stato membro di cui è cittadino e in cui si trova il centro dei suoi interessi, non risponde, in quanto tale, come suggerisce giustamente il giudice del rinvio con la sua quarta questione, alle condizioni enunciate in tale disposizione, dal momento che nulla impedisce all’interessato di formulare una siffatta domanda riservandosi al contempo il diritto di contestare la sentenza di condanna che ha pronunciato tale pena e di chiedere lo svolgimento di un nuovo processo. 102 Ciò precisato, occorre ricordare che dalla giurisprudenza richiamata al punto 90 della presente sentenza risulta che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può, dopo aver constatato che le condizioni di applicazione delle fattispecie di cui ai punti da i) a iii) dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 non sono soddisfatte, prendere in considerazione altre circostanze che le consentano di assicurarsi che il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza di condanna di cui trattasi non comportano una violazione dei diritti della difesa dell’interessato, in particolare il comportamento di quest’ultimo. 103 In tali circostanze, è dunque consentito all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione prendere in considerazione una domanda, come quella effettuata nel procedimento principale, intesa a che la pena sia eseguita nello Stato membro di cui l’interessato è cittadino e in cui si trova il centro dei suoi interessi, al fine di decidere che tale esecuzione non comporta una violazione dei suoi diritti della difesa, cosicché non occorre applicare il motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsto all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, nonostante il fatto che le condizioni di applicazione delle fattispecie di cui ai punti da i) a iii) di tale disposizione non siano soddisfatte. 104 Di conseguenza, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 deve essere interpretato nel senso che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può, qualora constati che le condizioni di applicazione delle fattispecie contemplate ai punti da i) a iii) di tale disposizione non sono soddisfatte, tener conto del fatto che l’interessato ha chiesto all’autorità competente dello Stato membro di emissione che la condanna sia eseguita nello Stato membro di cui egli è cittadino e nel quale si trova il centro dei suoi interessi, al fine di decidere che tale esecuzione non implica una violazione dei diritti della difesa di detto interessato.

Sulle spese 105 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: 1) L’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che: la condizione relativa alla conoscenza del processo fissato, enunciata da tale disposizione, è soddisfatta qualora una citazione a comparire sia stata notificata non direttamente all’interessato, bensì a un consulente giuridico al quale quest’ultimo ha conferito un mandato affinché lo difenda al processo e che egli ha designato nello Stato membro di emissione per ricevere le notifiche che gli sono indirizzate. 2) L’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), della decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che: tale disposizione subordina la propria applicazione al fatto che l’interessato sia stato informato, a tempo debito, della data dell’udienza fissata per il suo processo, ma non al fatto che l’interessato disponga di tale informazione prima di conferire mandato a un consulente giuridico affinché lo difenda in tale processo. 3) L’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale la quale obbliga l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione a rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata nello Stato membro di emissione qualora non sia soddisfatta nessuna delle condizioni di applicazione delle fattispecie contemplate ai punti da i) a iii) di tale disposizione. 4) L’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che: l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può, qualora constati che le condizioni di applicazione delle fattispecie contemplate ai punti da i) a iii) di tale disposizione non sono soddisfatte, tener conto del fatto che l’interessato ha chiesto all’autorità competente dello Stato membro di emissione che la condanna sia eseguita nello Stato membro di cui egli è cittadino e nel quale si trova il centro dei suoi interessi, al fine di decidere che tale esecuzione non implica una violazione dei diritti della difesa di detto interessato.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al vero nome di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0447 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 21 maggio 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/909/GAI – Riconoscimento reciproco delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale – Motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell’esecuzione – Articolo 9, paragrafo 1, lettera i) – Interessato non comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna – Deroghe – Mandato conferito dall’interessato a un consulente giuridico per difenderlo al processo e ricevere le notifiche che gli sono indirizzate – Informazioni riguardo alla data dell’udienza e al luogo fissati per tale processo – Rinuncia volontaria e inequivocabile dell’interessato a comparire personalmente a detto processo – Margine di discrezionalità dell’autorità competente dello Stato membro di esecuzione – Obbligo di interpretazione conforme» Nella causa C‑447/24 [Höldermann] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Kammergericht (Tribunale superiore del Land, Berlino, Germania), con decisione del 21 giugno 2024, pervenuta in cancelleria il 25 giugno 2024, nel procedimento penale [OSCURATO:PERSONA], in presenza di: SO, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, E. Regan (relatore), D. Gratsias, B. Smulders e N. Fenger, giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: M. Siekierzyńska, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 maggio 2025, considerate le osservazioni presentate: – per SO, da K. Bobisch, Rechtsanwalt; – per il governo polacco, da B. Majczyna e J. Sawicka, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da H. Leupold, F. Tomat e J. Vondung, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 settembre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea ( GU 2008, L 327, pag. 27 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( GU 2009, L 81, pag. 24 ) (in prosieguo: la «decisione quadro 2008/909»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento relativo al riconoscimento e all’esecuzione, in Germania, di una sentenza di condanna a una pena privativa della libertà pronunciata da un giudice polacco nei confronti di un cittadino tedesco al termine di un processo nel quale quest’ultimo non è comparso personalmente. Contesto normativo Diritto dell’Unione Decisione quadro 2002/584 3 L’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri ( GU 2002, L 190, pag. 1 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299 (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»), intitolato «Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente», prevede, al paragrafo 1, quanto segue: «L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d’arresto europeo indichi che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente: a) a tempo debito: i) è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato; e ii) è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; o b) essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore; oppure c) dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria: i) ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione; o ii) non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito; oppure d) non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma: i) riceverà personalmente e senza indugio la notifica dopo la consegna e sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria; e ii) sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel mandato d’arresto europeo pertinente». Decisione quadro 2008/909 4 L’articolo 1 della decisione quadro 2008/909, rubricato «Definizioni», prevede quanto segue: «Ai fini della presente decisione quadro, si intende per: a) “sentenza”: una decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello Stato di emissione con la quale viene irrogata una pena nei confronti di una persona fisica; b) “pena”: qualsiasi pena detentiva o misura privativa della libertà personale, di durata limitata o illimitata, irrogata a causa di un reato in seguito ad un procedimento penale; c) “Stato di emissione”: lo Stato membro in cui è emessa una sentenza; d) “Stato di esecuzione”: lo Stato membro al quale è trasmessa una sentenza ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione». 5 L’articolo 3 di tale decisione quadro, intitolato «Finalità e ambito di applicazione», al suo paragrafo 1 dispone: «Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena». 6 L’articolo 4 della citata decisione quadro, intitolato «Criteri per la trasmissione di una sentenza e di un certificato a un altro Stato membro», così dispone: «A condizione che la persona condannata si trovi nello Stato di emissione o nello Stato di esecuzione e purché tale persona abbia dato il suo consenso come richiesto ai sensi dell’articolo 6, una sentenza, corredata del certificato per il quale il modello standard figura nell’allegato I, può essere trasmessa a uno dei seguenti [OSCURATO:PERSONA] membri: a) lo Stato membro di cittadinanza della persona condannata in cui quest’ultima vive; (…) (…)». 7 L’articolo 8 della medesima decisione quadro, intitolato «Riconoscimento della sentenza ed esecuzione della pena», enuncia quanto segue: «L’autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce una sentenza trasmessa a norma dell’articolo 4 e conformemente alla procedura stabilita all’articolo 5 e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione della pena, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsti dall’articolo 9». 8 L’articolo 9 della decisione quadro 2008/909, intitolato «Motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione», dispone, al paragrafo 1, quanto segue: «L’autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena nei seguenti casi: (…) i) in base al certificato di cui all’articolo 4, l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, a meno che il certificato attesti che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto nazionale dello Stato di emissione: i) a tempo debito: – è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, e – è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; o ii) essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore; o iii) dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria: – ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione, o – non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito; (…)». Decisione quadro 2009/299 9 I considerando 1, 4, 6, 8 e 15 della decisione quadro 2009/299 sono così formulati: «(1) Il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo rientra nel diritto a un equo processo previsto dall’articolo 6 della Convenzione [europea] per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, [firmata a Roma il 4 novembre 1950,] secondo l’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo. La Corte ha affermato inoltre che il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo non è assoluto e che a determinate condizioni l’imputato può, di sua spontanea volontà, esplicitamente o tacitamente ma in modo inequivocabile, rinunciarvi. (…) (4) È quindi necessario prevedere motivi chiari e comuni per il non riconoscimento delle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente. La presente decisione quadro mira a precisare la definizione di tali motivi comuni consentendo all’autorità di esecuzione di eseguire la decisione nonostante l’interessato non sia presente al giudizio, pur rispettando pienamente il diritto alla difesa dell’interessato. La presente decisione quadro non intende disciplinare le forme e i metodi, ivi compresi i requisiti processuali, utilizzati per raggiungere i risultati specificati nella stessa, i quali interessano il diritto interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri. (…) (6) Le disposizioni della presente decisione quadro che modificano altre decisioni quadro fissano le condizioni in base alle quali il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati. Si tratta di condizioni alternative: quando una di esse è soddisfatta, l’autorità di emissione, completando la sezione pertinente del mandato d’arresto europeo ovvero il pertinente certificato ai sensi delle altre decisioni quadro, garantisce che i requisiti sono o saranno soddisfatti, il che dovrebbe essere sufficiente al fine dell’esecuzione della decisione in base al principio del reciproco riconoscimento. (…) (8) Il diritto dell’imputato a un processo equo è garantito dalla Convenzione [europea] per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Tale diritto include il diritto dell’interessato a comparire personalmente al processo. Al fine di esercitare tale diritto, l’interessato deve essere al corrente del processo fissato. Ai sensi della presente decisione quadro la consapevolezza del processo dovrebbe essere assicurata da ciascuno Stato membro in conformità del rispettivo diritto interno, fermo restando il rispetto dei requisiti posti da tale Convenzione. Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, nell’esaminare se il modo in cui sono state fornite le informazioni sia sufficiente per assicurare all’interessato la consapevolezza del processo, si potrebbe, se del caso, prestare particolare attenzione anche alla diligenza posta dall’interessato al fine di ricevere le informazioni a lui destinate. (…) (15) I motivi di non riconoscimento sono opzionali. Tuttavia, la discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri nel recepire tali motivi nella legislazione nazionale è determinata in particolare dal diritto ad un processo equo, tenendo conto dell’obiettivo generale della presente decisione quadro di rafforzare i diritti processuali delle persone e di facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale». 10 L’articolo 1 della direttiva 2009/299, intitolato «Obiettivi e ambito di applicazione», prevede quanto segue: «1.   La presente decisione quadro ha lo scopo di rafforzare i diritti processuali delle persone sottoposte a procedimento penale, di facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale e, in particolare, di migliorare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri. 2.   L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 del [T]rattato [UE], incluso il diritto di difesa delle persone sottoposte a procedimento penale, non è modificato per effetto della presente decisione quadro e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato. 3.   La presente decisione quadro stabilisce norme comuni per il riconoscimento e/o l’esecuzione in uno Stato membro (lo Stato membro di esecuzione) di decisioni giudiziarie emesse da un altro Stato membro (lo Stato membro di emissione) in seguito a un procedimento al quale l’interessato non era presente a norma dell’articolo 5, punto 1, della [decisione quadro 2002/584], (…) dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della [decisione quadro 2008/909] (…)». 11 L’articolo 2 della decisione quadro 2009/299, intitolato «Modifiche della [decisione quadro 2002/584]», ha inserito, conformemente al suo punto 1, un articolo 4 bis nella decisione quadro 2002/584. L’articolo 5 della decisione quadro 2009/299, intitolato «Modifiche della [decisione quadro 2008/909]», ha inserito, conformemente al suo punto 1, un articolo 9, paragrafo 1, lettera i), nella decisione quadro 2008/909. Direttiva (UE) 2016/343 12 Il considerando 36 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ( GU 2016, L 65, pag. 1 ), è così formulato: «In determinate circostanze, dovrebbe essere possibile pronunciare una decisione sulla colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato anche se l’interessato non è presente al processo. Ciò potrebbe verificarsi qualora l’indagato o imputato sia stato informato in tempo utile del processo e delle conseguenze di una mancata comparizione e ciò nonostante non compaia in giudizio. Il fatto che l’indagato o imputato sia informato del processo dovrebbe essere inteso nel senso che l’interessato è citato personalmente o è informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo in modo tale da consentirgli di venire a conoscenza del processo. Il fatto che l’indagato o imputato sia informato delle conseguenze di una mancata comparizione dovrebbe essere inteso, in particolare, nel senso che l’interessato è informato del fatto che potrebbe essere pronunciata la decisione nel caso in cui non compaia in giudizio». 13 L’articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Diritto di presenziare al processo», al paragrafo 2 prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che: a) l’indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure b) l’indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato o imputato oppure dallo Stato». Diritto tedesco 14 L’articolo 84b del Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (legge relativa all’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale), nella versione pubblicata il 27 giugno 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 1537), come modificato dalla legge del 19 dicembre 2022 (BGBl. 2022 I, pag. 2632) (in prosieguo: l’«IRG»), intitolato «Condizioni integrative di ammissibilità», prevede quanto segue: «(1)   L’esecuzione non è ammissibile se: (…) 2. la persona condannata non è comparsa personalmente al processo su cui si fonda la decisione; (…) (3)   In deroga al paragrafo 1, punto 2, l’esecuzione è altresì ammissibile se: 1. la persona condannata, a tempo debito, a) è stata citata personalmente a comparire al processo terminato con la decisione, o b) è stata di fatto informata ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che detta persona era al corrente del processo fissato, e c) è stata informata del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione da parte sua; (…) 3. la persona condannata, essendo a conoscenza del processo fissato, ha conferito mandato ad un difensore per patrocinarla in giudizio ed è stata in effetti patrocinata in giudizio da tale difensore. (4)   In deroga al paragrafo 1, punto 2, l’esecuzione è inoltre ammissibile quando la persona condannata, dopo la notifica della decisione: 1. ha espressamente dichiarato che non intende impugnare la decisione emessa, o 2. non ha chiesto, entro i termini stabiliti, la riapertura del procedimento o lo svolgimento di un giudizio di appello. La persona condannata deve prima essere stata espressamente informata del suo diritto alla riapertura del procedimento o ad un giudizio di appello, al quale essa può partecipare e nel quale sono possibili un riesame dei fatti, anche alla luce di nuove prove, e la caducazione della decisione originaria». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 15 Con sentenza pronunciata il 5 agosto 2019, il Sąd Okręgowy w [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale regionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha condannato SO a una pena detentiva di un anno per associazione a delinquere. 16 Con sentenza del 24 marzo 2022, il Sąd Apelacyjny w Poznaniu (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha respinto l’appello interposto avverso tale sentenza dall’avvocato di SO. 17 Con decisione del 30 gennaio 2023, il Sąd Okręgowy w [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale regionale di [OSCURATO:PERSONA]) ha accolto la domanda di SO diretta ad eseguire la pena detentiva in Germania, a motivo del fatto che egli era cittadino tedesco, che il centro dei suoi interessi si trovava a Berlino (Germania) e che anche la sua famiglia viveva in tale Stato membro. 18 Con lettera del 2 febbraio 2023, alla quale erano allegati, al contempo, la decisione di cui sopra, il certificato di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, la sentenza del 5 agosto 2019 emessa in primo grado e la sentenza del 24 marzo 2022 pronunciata in appello, nonché la notificazione della domanda di SO nelle lingue polacca e tedesca, detto giudice ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio della Procura di Berlino, Germania), in quanto autorità tedesca competente, di farsi carico dell’esecuzione della pena inflitta a SO. 19 L’Ufficio della Procura di Berlino ha allora chiesto alla Sezione per le esecuzioni penali del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Berlino, Germania) di dichiarare ammissibile l’esecuzione della pena detentiva inflitta con la sentenza del 5 agosto 2019. 20 Dinanzi a detta Sezione per le esecuzioni penali, SO si è opposto alla domanda dell’Ufficio della Procura di Berlino, facendo valere, in particolare, che egli era comparso personalmente solo a due delle 28 udienze del suo processo in [OSCURATO:PERSONA], il quale si sarebbe svolto in primo grado, a suo dire, su un arco di oltre quattro anni e mezzo, e che egli non era comparso personalmente neanche all’udienza d’appello. SO afferma di ignorare se egli sia stato patrocinato negli altri 26 giorni di udienza del giudizio di primo grado e durante il procedimento d’appello. 21 Poiché detta Sezione per le esecuzioni penali ha chiesto informazioni supplementari al Sąd Okręgowy w [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale regionale di [OSCURATO:PERSONA]), quest’ultimo ha dichiarato, con lettera del 31 luglio 2023, che SO era comparso personalmente in primo grado a tre udienze nel corso degli anni 2012 e 2014, che ha presentato osservazioni nel merito e che ha chiesto che le altre udienze si svolgessero in contumacia in caso di assenza. SO sarebbe stato informato del suo diritto di comparire al processo e dell’obbligo di comunicare ogni variazione del domicilio eletto e di eleggere domicilio in [OSCURATO:PERSONA] a tal fine. SO non sarebbe invece comparso personalmente in appello, ma si sarebbe avvalso dell’assistenza di un difensore che sarebbe stato presente alle udienze nei due gradi di giudizio. La presenza dell’imputato nel giudizio di appello, al pari di quella di un difensore, non sarebbe obbligatoria ai sensi dell’ordinamento polacco. La citazione a comparire nel processo d’appello sarebbe stata notificata presso il domicilio eletto da SO in [OSCURATO:PERSONA] per le notifiche, vale a dire lo studio legale del suo difensore. 22 Con lettera del 19 settembre 2023, il Sąd Okręgowy w [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale regionale di [OSCURATO:PERSONA]), a seguito di una nuova domanda della Sezione per le esecuzioni penali del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Berlino), ha fornito informazioni supplementari relative al processo in primo grado. 23 Con decisione del 24 novembre 2023, la Sezione per le esecuzioni penali del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Berlino) ha respinto la domanda dell’Ufficio della Procura di Berlino, diretta a far dichiarare ammissibile l’esecuzione della condanna di SO in Germania, dal momento che, secondo le informazioni fornite dal Sąd Okręgowy w [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale regionale di [OSCURATO:PERSONA]), SO non sarebbe stato citato ad alcune udienze del processo, fermo restando che non risulterebbe né che atti processuali compiuti in tali udienze del processo in primo grado abbiano interessato unicamente taluni coimputati, né che SO fosse a conoscenza di tali informazioni in altro modo. Nessun difensore vi avrebbe preso parte per conto di detto interessato. 24 L’Ufficio della Procura di Berlino ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Kammergericht (Tribunale superiore del Land, Berlino, Germania), odierno giudice del rinvio. A sostegno di tale ricorso, esso sostiene che la comparsa di SO in alcune udienze, nel corso delle quali egli si è pronunciato nel merito e ha chiesto di essere giudicato anche in sua assenza, è sufficiente, in quanto era in suo potere decidere autonomamente di non prendere parte alle discussioni in altre giornate. Inoltre, SO avrebbe chiesto lui stesso, per il tramite del suo difensore dinanzi al Sąd Okręgowy w [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale regionale di [OSCURATO:PERSONA]), che la sua condanna fosse eseguita in Germania, rinunciando in tal modo alla protezione derivante dall’articolo 84b, paragrafo 1, punto 2, dell’IRG. 25 Secondo una dichiarazione del suo difensore, SO non sarebbe stato a conoscenza del processo in appello. Egli non sarebbe stato citato al suo indirizzo in Germania. Pertanto, egli non avrebbe neppure potuto conferire un mandato per essere patrocinato nel corso di tale processo essendo venuto a conoscenza del processo fissato. 26 A seguito di una domanda del giudice del rinvio, l’avvocato che ha difeso SO dinanzi ai giudici polacchi ha, con una dichiarazione del 28 febbraio 2024, fatto presente che i suoi poteri si estendevano tanto al procedimento di primo grado quanto al procedimento di appello, che SO aveva indicato l’indirizzo del suo studio come quello presso il quale le notifiche a lui dirette potevano essere effettuate in [OSCURATO:PERSONA] e presso il quale delle comunicazioni potevano essergli notificate validamente in conformità al diritto polacco, e che, in appello, egli si era fatto sostituire da una collega. Sarebbe probabile che detto difensore non abbia informato SO della data dell’udienza, poiché la presenza di quest’ultimo in tale sede non era obbligatoria e l’avvocato era sostituito da una collega. 27 In primo luogo, il giudice del rinvio si chiede se una citazione a comparire notificata a un mandatario che la persona condannata senza essere comparsa personalmente ha designato per ricevere le notifiche ad essa dirette soddisfi i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), i), primo trattino, della decisione quadro 2008/909, di modo che esso giudice dovrebbe riconoscere ed eseguire la sentenza che ha condannato tale persona. 28 A questo proposito, detto giudice ritiene che la nozione di «processo terminato con la decisione», di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, debba essere intesa allo stesso modo dell’identica nozione di cui all’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584, che è già stata interpretata dalla Corte nelle sentenze del 10 agosto 2017, Tupikas ( C‑270/17 PPU , EU:C:2017:628 ), e del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia) ( C‑397/22 , EU:C:2023:1030 ), posto che queste due disposizioni sono formulate in termini identici, sono state modificate dalla medesima decisione quadro e non vi è nessun motivo per trattare in modo diverso i casi di consegna ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo e i casi di presa in carico dell’esecuzione di una sentenza di condanna. Tale nozione dovrebbe quindi riguardare unicamente, allorché un procedimento penale consta di più gradi di giudizio, il procedimento nel corso del quale si è statuito in via definitiva, dopo un nuovo esame in fatto e in diritto, sulla colpevolezza dell’interessato e sulla sua condanna ad una pena. Nel caso di specie, si tratterebbe dell’udienza d’appello del 24 marzo 2022 dinanzi al Sąd Apelacyjny w Poznaniu (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]), e non del processo di primo grado citato dalla Sezione per le esecuzioni penali del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Berlino). 29 Il giudice del rinvio tende a ritenere che una risposta in senso negativo alla questione sollevata risulti dalle sentenze del 24 maggio 2016, Dworzecki ( C‑108/16 PPU , EU:C:2016:346 ), e del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia) ( C‑397/22 , EU:C:2023:1030 ), riguardanti la disposizione formulata in termini identici di cui all’articolo 4 bis , paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584, nelle quali la Corte ha dichiarato che una citazione consegnata a un adulto convivente dell’interessato, che si sia impegnato a consegnarla all’interessato, soddisfa le condizioni enunciate in tale disposizione solo qualora il mandato d’arresto europeo consenta di sapere se e, eventualmente, in quale momento detta persona ha effettivamente consegnato la citazione in questione all’interessato. Un’autorità giudiziaria emittente dovrebbe quindi indicare, nel mandato d’arresto europeo, gli elementi che le hanno consentito di stabilire che l’interessato ha effettivamente ricevuto ufficialmente le informazioni relative alla data e al luogo del processo. Detta giurisprudenza potrebbe essere trasponibile al certificato di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, il quale nel caso di specie non contiene tali informazioni. 30 Ciò premesso, i fatti in esame nel procedimento principale si distinguerebbero da quelli esaminati nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze di cui sopra per il fatto che, nel caso di specie, colui che ha ricevuto la notifica di cui trattasi era stato espressamente designato da SO presso le autorità giudiziarie competenti come mandatario abilitato a ricevere notifiche, indicando il suo indirizzo quale quello presso il quale tali notifiche potevano essere effettuate. Se ne potrebbe dedurre che SO intendeva che le notifiche effettuate al mandatario abilitato a ricevere queste ultime fossero assimilate a notifiche effettuate a lui personalmente. 31 In secondo luogo, in caso di risposta negativa alla prima questione, il giudice del rinvio ritiene che occorra esaminare se la persona condannata senza essere comparsa personalmente sia stata rappresentata in appello in un modo che fa venir meno il motivo di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell’esecuzione della sentenza di condanna della persona suddetta. Pertanto, esso desidera sapere se i presupposti di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), della decisione quadro 2008/909 siano rispettati qualora tale persona, nel momento in cui conferisce un mandato al suo difensore per rappresentarlo, fosse a conoscenza non della data del processo ma unicamente del fatto che si sarebbe svolto un processo. 32 Detto giudice osserva che, ai sensi della disposizione sopra citata, la fissazione dell’udienza del processo dovrebbe precedere cronologicamente il conferimento del mandato a un difensore. Tuttavia ciò non varrebbe necessariamente per un procedimento in grado di appello. Infatti, detto giudice rileva che, di norma, una persona condannata in primo grado che conferisce mandato al proprio difensore per proporre appello, conferirà al medesimo anche l’incarico per difenderlo nel giudizio di appello, anche in caso di contumacia, nella misura in cui il diritto nazionale lo consente e la presenza di tale persona non è richiesta durante tale processo di appello. Il medesimo giudice osserva che la persona suddetta ha la certezza che un processo si svolgerà in appello, in quanto essa propone appello, ma che la stessa non ha ancora conoscenza della data precisa alla quale il giudice d’appello fisserà l’udienza del processo. 33 Secondo il giudice del rinvio, il solo fatto di sapere che si svolgerà un processo in appello è sufficiente, dato che, nel prosieguo del procedimento, spetterà soltanto alla persona condannata senza essere comparsa di persona in primo grado prendere o meno contatto con il giudice e con il proprio difensore al fine di essere informata della data fissata per tale processo di appello. 34 Il giudice del rinvio aggiunge che, persino nel caso in cui il difensore interponga appello all’insaputa del suo cliente, qualora, in assenza di contatti con quest’ultimo, egli intenda rispettare, in via tuzioristica, il termine per la proposizione dell’appello, il relativo procedimento non proseguirà senza che ne sia stata data notizia all’interessato e senza che si sia ricevuta una conferma da parte sua. Pertanto, detto giudice desume dagli interventi del difensore prescelto e della collega che lo ha sostituito dinanzi al Sąd Apelacyjny w Poznaniu (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) l’esistenza di una previa consultazione con SO e la sicura conoscenza, da parte di quest’ultimo, dell’imminenza di un processo di appello, anche se la data dell’udienza non doveva ancora essere fissata al momento di tale consultazione. 35 In terzo luogo, in caso di risposta negativa alla prima questione e di risposta alla seconda questione nel senso che l’udienza del processo deve essere già stata fissata e l’interessato deve esserne a conoscenza nel momento in cui è conferito il mandato al suo difensore, il giudice del rinvio rileva che la presa in carico dell’esecuzione della condanna non sarebbe ammissibile in forza dell’articolo 84b, paragrafo 1, punto 2, dell’IRG, dal momento che la deroga prevista dall’articolo 84b, paragrafo 3, punto 3, dell’IRG, che traspone nel diritto tedesco l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), della decisione quadro 2008/909, non sarebbe applicabile. 36 Tuttavia, tale giudice osserva che, mentre l’articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909 conferisce un potere discrezionale all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione, l’articolo 84b, paragrafo 1, punto 2, dell’IRG prevede un motivo assoluto di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione. Detto giudice ritiene che non gli sia consentito interpretare tale disposizione contra legem , vale a dire nel senso che, nell’ambito dell’esame del motivo di rifiuto, ad esso spetterebbe un potere discrezionale che andrebbe al di là delle fattispecie derogatorie previste dall’articolo 84b, paragrafi 3 e 4, dell’IRG. 37 Il giudice del rinvio afferma che, se esso disponesse di un siffatto potere discrezionale, la presa in carico dell’esecuzione della condanna sarebbe considerata ammissibile. Infatti, malgrado l’appello da lui proposto, SO non avrebbe mantenuto contatti sufficienti con le autorità giudiziarie polacche e con il suo difensore, del cui studio legale egli aveva indicato l’indirizzo come quello presso il quale poteva essere effettuata qualsiasi notifica. Pertanto, egli non avrebbe avuto in apparenza alcuna ragione particolare di partecipare personalmente al processo d’appello. Inoltre, lo stesso SO avrebbe chiesto la presa in carico dell’esecuzione della sua condanna in Germania. Tenuto conto di tali circostanze, detto giudice non ravvisa alcun interesse legittimo di SO a che l’esecuzione della sua condanna in tale Stato membro venga rifiutata. 38 Ciò induce detto giudice a interrogare la Corte sulla compatibilità della normativa tedesca con il principio del primato del diritto dell’Unione, quand’anche una risposta nel senso di un’incompatibilità potrebbe essere dedotta dalla sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia) ( C‑396/22 , EU:C:2023:1030 ), nella quale la Corte ha statuito che il diritto tedesco era incompatibile con l’articolo 4 bis , paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, il cui tenore letterale è identico a quello dell’articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909. 39 In quarto luogo, il giudice del rinvio si chiede se la persona condannata senza essere comparsa personalmente possa rinunciare alla protezione derivante dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 e, in caso affermativo, se la domanda rivolta da tale persona all’autorità competente dello Stato membro di emissione di eseguire la pena nel suo Stato membro d’origine costituisca una siffatta rinuncia. 40 L’atteggiamento di SO sarebbe, nel caso di specie, contraddittorio, dal momento che, da un lato, egli ha chiesto in [OSCURATO:PERSONA], senza formulare riserve o obiezioni alla sua condanna, che la sua pena fosse eseguita in Germania, mentre, dall’altro, egli solleva, in tale Stato membro, nella fase di tale esecuzione, talune obiezioni al riguardo. Il giudice del rinvio ritiene che tale circostanza debba essere presa in considerazione nell’ambito dell’esercizio del potere discrezionale di cui esso dovrebbe disporre per riconoscere ed eseguire una sentenza che ha condannato una persona senza che essa sia comparsa personalmente. Il diritto nazionale non gli riconoscerebbe tuttavia un siffatto potere discrezionale. 41 Anche se la decisione quadro 2008/909 non contiene nessun fondamento giuridico da cui detto giudice possa dedurre che è lecito per la persona condannata che non è comparsa personalmente rinunciare alla protezione derivante dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), di tale decisione quadro, esso constata che tale disposizione contempla un’ipotesi nella quale detta persona può decidere, mediante il comportamento che essa adotta nel procedimento, se intende avvalersi della protezione contro il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione emessa in sua assenza. Infatti, il punto iii) di detta disposizione prevedrebbe la facoltà per la persona suddetta di rinunciare a contestare tale decisione. Se è vero che il carattere esecutivo di tale decisione potrebbe dipendere, entro tali limiti, dalla volontà della persona condannata non comparsa personalmente, si potrebbe ammettere anche che il seguito dell’esecuzione di detta decisione dipenda da questa stessa volontà, la quale, nel caso di specie, sarebbe stata espressa da SO quando ha chiesto al Sąd Okręgowy w [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale regionale di [OSCURATO:PERSONA]) che la pena fosse eseguita in Germania. 42 Sulla scorta di tali circostanze, il Kammergericht (Tribunale superiore del Land, Berlino) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se una citazione a comparire notificata a un domiciliatario designato nel territorio nazionale dal condannato soddisfi i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto i), primo trattino, della [decisione quadro 2008/909]. 2) Se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della [decisione quadro 2008/909] debba essere interpretato nel senso che il processo dev’essere già stato fissato nel momento in cui viene conferito il mandato e che l’interessato dev’essere al corrente della data fissata, oppure se sia sufficiente che l’interessato conferisca o confermi il mandato nella certezza che si svolgerà un processo. 3) Se sia compatibile con il primato del diritto dell’Unione il fatto che il legislatore tedesco, nell’articolo 84b, paragrafo 1, punto 2, [dell’IRG], abbia configurato l’ipotesi della condanna in contumacia quale motivo assoluto di inammissibilità [della domanda di esecuzione], benché l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della [decisione quadro 2008/909] preveda a tale riguardo unicamente un motivo facoltativo di rifiuto. 4) Se l’interessato possa rinunciare alla protezione derivante dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della [decisione quadro 2008/909], consentendo in tal modo l’esecuzione di una sentenza pronunciata in contumacia anche quando non siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punti da i) a iii), di detta decisione quadro. Se la domanda rivolta all’autorità competente dello Stato di emissione, intesa a che la pena venga eseguita nello Stato di origine dell’interessato, costituisca una siffatta rinuncia». Sulle questioni pregiudiziali Osservazioni preliminari 43 Occorre ricordare che, al pari della decisione quadro 2002/584, la decisione quadro 2008/909 concretizza, nel settore penale, i principi di fiducia reciproca e di mutuo riconoscimento. Quest’ultima decisione quadro rafforza la cooperazione giudiziaria per quanto riguarda il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze penali quando delle persone siano state condannate a pene detentive o a misure privative della libertà personale in un altro Stato membro, al fine di facilitare il loro reinserimento nella società [sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE), C‑305/22 , EU:C:2025:665 , punto 45 e giurisprudenza citata]. 44 Ai sensi del suo articolo 3, paragrafo 1, la decisione quadro 2008/909 ha lo scopo di stabilire le norme che, al fine di favorire il reinserimento sociale del condannato, consentano ad uno Stato membro di riconoscere una sentenza e di eseguire la condanna pronunciata da un giudice di un altro Stato membro. 45 A tal fine, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909 prevede la possibilità che una sentenza, corredata del certificato il cui modello figura nell’allegato I di tale decisione quadro, sia trasmessa allo Stato membro di cittadinanza della persona condannata nel cui territorio quest’ultima vive. 46 In tale contesto, l’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909 stabilisce che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione è, in linea di principio, tenuta ad accogliere la domanda volta al riconoscimento di una sentenza e all’esecuzione di una condanna ad una pena detentiva o ad una misura privativa della libertà personale pronunciate in un altro Stato membro, la quale le sia stata trasmessa a norma degli articoli 4 e 5 di tale decisione quadro. In linea di principio, tale autorità può rifiutare di dare seguito ad una simile domanda soltanto per i motivi di rifiuto di riconoscimento e di rifiuto di esecuzione tassativamente elencati all’articolo 9 di detta decisione quadro (sentenza del 9 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑819/21 , EU:C:2023:841 , punto 20 ). 47 In particolare, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, su cui verte la domanda di pronuncia pregiudiziale, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può rifiutare di riconoscere una sentenza e di eseguire una pena se, in base al certificato di cui all’articolo 4 di tale decisione quadro, l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione di cui trattasi. 48 A questo proposito, occorre ricordare che la Corte ha statuito, in riferimento all’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584, che la nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi di tale disposizione, dev’essere intesa nel senso che essa designa il procedimento che ha condotto alla decisione giudiziaria recante la condanna definitiva della persona di cui è chiesta la consegna nell’ambito dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo [v., segnatamente, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia), C‑398/22 , EU:C:2023:1031 , punto 29 e giurisprudenza citata]. 49 Per quanto riguarda, più in particolare, una fattispecie, quale quella in discussione nel procedimento principale, in cui il processo si sia svolto nel corso di due gradi di giudizio successivi, vale a dire un primo grado seguito da un procedimento di appello, la Corte ha statuito che il solo procedimento rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 bis , paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 è il procedimento conclusosi con la decisione d’appello, a condizione che tale grado di giudizio sia sfociato nella decisione che non è più impugnabile mediante gravame ordinario e che pertanto statuisce definitivamente sulla causa nel merito [v., segnatamente, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia), C‑398/22 , EU:C:2023:1031 , punto 32 e giurisprudenza ivi citata]. 50 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, tale interpretazione della nozione di «processo terminato con la decisione», figurante all’articolo 4 bis , paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, è trasponibile all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, dal momento che queste due disposizioni, che sono state inserite nelle due decisioni quadro di cui trattasi dal medesimo atto dell’Unione, vale a dire dalla decisione quadro 2009/299, in particolare mediante, rispettivamente, l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 5, paragrafo 1, di quest’ultima, presentano una formulazione simile, se non identica, e perseguono finalità analoghe, relative, segnatamente, al diritto dell’interessato di comparire personalmente al proprio processo e al rispetto dei diritti della difesa di tale interessato qualora questi non sia comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna, come risulta, segnatamente, dai considerando 1, 4, 6 e 8 della decisione quadro 2009/299. 51 Lo stesso vale, per motivi identici, per l’interpretazione delle altre nozioni che figurano nell’articolo 4 bis , paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come effettuata dalla Corte nella sua giurisprudenza relativa a tale disposizione, in particolare quella vertente sulle nozioni e sulle espressioni oggetto delle lettere da a) a c) di detta disposizione, i cui termini corrispondono esattamente a quelli che figurano ai punti da i) a iii) dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, che sono oggetto delle questioni sollevate. 52 È alla luce delle suesposte osservazioni preliminari che occorre rispondere a tali questioni. Sulla prima questione 53 Secondo una consolidata giurisprudenza, nell’ambito della cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottoposta alla sua cognizione. In quest’ottica, incombe alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. A tal riguardo, spetta ad essa estrarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e segnatamente dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia (sentenza del 5 giugno 2025, Nuratau, C‑349/24 , EU:C:2025:397 , punto 23 e giurisprudenza citata). 54 Nel caso di specie, dai termini della prima questione risulta che essa riguarda formalmente la fattispecie contemplata dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), i), della decisione quadro 2008/909. Tale fattispecie si riferisce a una situazione in cui, secondo il certificato di cui all’articolo 4 di tale decisione quadro, l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la sentenza di condanna, ma, a tempo debito, conformemente al primo trattino di tale disposizione, è stato citato personalmente ed è stato quindi informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con tale sentenza, oppure è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per tale processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che egli era al corrente del processo fissato, e, conformemente al secondo trattino di detta disposizione, è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio. 55 Dalla decisione di rinvio risulta tuttavia che, nel procedimento principale, il giudice del rinvio è chiamato a statuire non già su una situazione in cui l’interessato è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione, bensì su una situazione in cui tale interessato ha conferito mandato a un consulente giuridico ed è stato effettivamente patrocinato da tale consulente durante il processo, la quale situazione è contemplata dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), di detta decisione quadro. 56 Pertanto, occorre intendere la prima questione nel senso che essa invita la Corte a stabilire se quest’ultima disposizione debba essere interpretata nel senso che la condizione relativa alla conoscenza del processo fissato, enunciata da tale disposizione, è soddisfatta qualora una citazione a comparire sia stata notificata non direttamente all’interessato, bensì a un consulente giuridico al quale quest’ultimo ha conferito un mandato affinché lo difenda al processo e che egli ha designato nello Stato membro di emissione per ricevere le notifiche che gli sono indirizzate. 57 In virtù dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza di condanna se, in base al certificato di cui all’articolo 4 di tale decisione quadro, l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con tale decisione, a meno che tale certificato indichi che l’interessato, conformemente agli altri requisiti processuali definiti nella legislazione nazionale dello Stato di emissione, soddisfa i presupposti per l’applicazione di una delle fattispecie contemplate dai punti i), ii) o iii) di tale articolo 9, paragrafo 1, lettera i). 58 Ne consegue che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione è tenuta, in linea di principio, a riconoscere ed eseguire una sentenza di condanna, nonostante l’assenza dell’interessato al processo terminato con tale sentenza, se le condizioni di applicazione di una delle fattispecie di cui ai punti i), ii) o iii) dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 sono soddisfatte (v., per analogia, sentenza del 24 maggio 2016, Dworzecki, C‑108/16 PPU , EU:C:2016:346 , punto 35 ). 59 Infatti, in ciascuna delle situazioni contemplate dai citati punti i), ii) o iii), il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza di condanna non ledono i diritti della difesa dell’interessato né il diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo, quali sanciti dall’articolo 47 e dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») [v., per analogia, sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione), C‑514/21 e C‑515/21 , EU:C:2023:235 , punto 73 e giurisprudenza citata], ritenendosi, in tali situazioni, che l’interessato abbia rinunciato volontariamente e inequivocabilmente a presenziare al proprio processo (v., per analogia, sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni, C‑399/11 , EU:C:2013:107 , punto 52 ). 60 Per quanto riguarda, più in particolare, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), della decisione quadro 2008/909, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione è soggetta all’obbligo di riconoscere ed eseguire una sentenza di condanna, nonostante il fatto che l’interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con tale sentenza, qualora, a tempo debito, tale interessato, essendo al corrente del processo fissato, abbia conferito un mandato a un difensore, nominato da detto interessato o dallo Stato membro, per patrocinarlo in giudizio e sia stato effettivamente patrocinato da tale difensore durante detto processo. 61 Invero, dalla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), i), della decisione quadro 2008/909 – il quale riguarda, in sostanza, come rilevato al punto 54 della presente sentenza, l’ipotesi in cui l’interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna, ma sia stato citato personalmente o sia stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per tale processo – risulta che, tenuto conto, in particolare, della formulazione del primo trattino di tale disposizione, secondo cui deve essere stabilito inequivocabilmente che tale interessato «era al corrente del processo fissato», la circostanza che una citazione sia stata consegnata a un terzo, il quale si impegna a consegnare tale citazione all’interessato, non consente di stabilire inequivocabilmente né il fatto che l’interessato abbia «di fatto» ricevuto l’informazione relativa alla data e al luogo del suo processo, né, eventualmente, il momento preciso di tale ricezione [v., per analogia, sentenze del 24 maggio 2016, Dworzecki, C‑108/16 PPU , EU:C:2016:346 , punto 47 , e del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia), C‑397/22 , EU:C:2023:1030 , punto 31 ]. 62 Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, diverso è il caso in cui una citazione a comparire sia stata notificata a un consulente giuridico al quale l’interessato ha conferito il mandato per difenderlo al processo e che egli ha designato nello Stato membro di emissione per ricevere le notifiche che gli sono indirizzate. 63 Infatti, la comunicazione, da parte dell’autorità competente dello Stato membro di emissione, di tale citazione a comparire presso l’indirizzo dello studio del consulente giuridico dell’interessato vale come informazione fornita a tale interessato personalmente, reputandosi, in tale ipotesi, che quest’ultimo abbia ricevuto la suddetta citazione a comparire (v., per analogia, sentenza del 20 maggio 2025, Kachev, C‑135/25 PPU , EU:C:2025:366 , punto 37 e giurisprudenza citata). 64 Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), della decisione quadro 2008/909 deve essere interpretato nel senso che la condizione relativa alla conoscenza del processo fissato, enunciata da tale disposizione, è soddisfatta qualora una citazione a comparire sia stata notificata non direttamente all’interessato, bensì a un consulente giuridico al quale quest’ultimo ha conferito un mandato affinché lo difenda al processo e che egli ha designato nello Stato membro di emissione per ricevere le notifiche che gli sono indirizzate. Sulla seconda questione 65 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), della decisione quadro 2008/909 debba essere interpretato nel senso che tale disposizione subordina la sua applicazione al fatto che l’interessato sia a conoscenza della data dell’udienza fissata per il suo processo nel momento in cui ha conferito mandato ad un consulente giuridico per difenderlo in tale processo. 66 Occorre, anzitutto, rilevare che, secondo detta disposizione, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti da 57 a 59 della presente sentenza, è tenuta a riconoscere ed eseguire una sentenza di condanna qualora l’interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con tale decisione se tale interessato, secondo il requisito enunciato in esordio alla medesima disposizione, essendo al corrente del processo fissato, ha conferito un mandato a un difensore, nominato da detto interessato o dallo Stato, per patrocinarlo a tale processo, ed è stato effettivamente patrocinato da tale difensore durante detto processo. 67 Al fine di rispondere a tale seconda questione, occorre pertanto determinare la portata del requisito enunciato in esordio al punto ii) dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, concernente la conoscenza, da parte dell’interessato, del processo fissato, la quale costituisce, in assenza di rinvio al diritto nazionale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, una nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere interpretata in modo uniforme nel territorio dell’Unione europea (v., per analogia, sentenza del 24 maggio 2016, Dworzecki, C‑108/16 PPU , EU:C:2016:346 , punti da 28 a 31 ). 68 A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, per interpretare una disposizione di diritto dell’Unione si deve tenere conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82 , EU:C:1983:335 , punto 12 , e del 4 settembre 2025, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureș e a., C‑489/23 , EU:C:2025:651 , punto 31 ). 69 Per quanto riguarda i termini dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), della decisione quadro 2008/909, occorre rilevare che il tenore letterale di tale disposizione, nelle sue diverse versioni linguistiche, non consente di stabilire in modo univoco se detta disposizione esiga, per la sua applicazione, che l’interessato abbia avuto conoscenza della data precisa dell’udienza fissata per il processo terminato con la sua condanna. 70 In particolare, sebbene la versione in lingua italiana dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), di tale decisione quadro enunci espressamente un siffatto requisito, alcune versioni, come quelle nelle lingue inglese e francese, si limitano ad esigere la «conoscenza del processo previsto», mentre altre richiedono, come quelle nelle lingue tedesca e ungherese, la «conoscenza dell’udienza fissata» oppure, come quelle nelle lingue ceca, polacca e svedese, la «conoscenza dell’udienza prevista». 71 Se è vero che tali diverse espressioni potrebbero suggerire che l’interessato deve, al pari di quanto espressamente previsto dalla versione in lingua italiana di tale disposizione, essere venuto a conoscenza della data precisa dell’udienza fissata per il processo terminato con la sua condanna, resta il fatto che, secondo una giurisprudenza costante, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di quest’ultima, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le disposizioni del diritto dell’Unione devono infatti essere interpretate e applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione. Così, in caso di discordanza tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione del contesto e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento [v., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2025, Naturvårdsverket (Trattamento dei rifiuti dopo la ripresa), C‑221/24 e C‑222/24 , EU:C:2025:818 , punto 45 e giurisprudenza citata]. 72 In proposito, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce il punto ii) dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, occorre constatare che il punto i) di tale disposizione richiede che l’interessato sia stato citato personalmente e sia stato quindi informato «della data e del luogo fissati per il processo» terminato con la decisione di condanna, oppure sia stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi «della data e del luogo fissati per il processo», in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente «che era al corrente del processo fissato». 73 Occorre quindi constatare che dalla formulazione stessa dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), i), della decisione quadro 2008/909 risulta che l’espressione «al corrente del processo fissato» ivi contenuta esige che l’interessato sia stato informato della data dell’udienza e del luogo fissati per il processo terminato con la sua condanna. 74 Nell’ambito di un’interpretazione sistematica e contestuale, sembra da ciò potersi inferire che il requisito corrispondente, enunciato in esordio al punto ii) di tale articolo 9, paragrafo 1, lettera i), può, per ragioni di coerenza, vedersi attribuire la medesima portata, cosicché tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa esige che l’interessato sia stato informato della data dell’udienza e del luogo fissati per il processo terminato con la sua condanna. 75 Tale interpretazione è corroborata dalle disposizioni della direttiva 2016/343, la quale detta regole minime concernenti taluni elementi dei procedimenti penali, tra cui il «diritto di presenziare al proprio processo», in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, di quest’ultima, il quale costituisce un elemento contestuale pertinente per interpretare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), di tale decisione quadro in ragione del nesso funzionale esistente tra queste due disposizioni [v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Informazioni sul diritto a un nuovo processo), C‑400/23 , EU:C:2025:14 , punto 48 ]. 76 A questo proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che un processo, il quale possa concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato, possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che, ai sensi della lettera a) di tale disposizione, l’indagato o imputato sia stato informato, in un tempo adeguato, del processo e delle conseguenze della mancata comparizione, oppure che, ai sensi della lettera b) della medesima disposizione, l’indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato o imputato oppure dallo Stato. 77 Orbene, la Corte ha statuito che l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 attribuisce particolare importanza all’informazione dell’interessato, in quanto subordina espressamente qualsiasi possibilità di organizzare un processo in contumacia alla condizione che tale persona sia stata informata dello svolgimento del processo. Basandosi, in particolare, sul considerando 36 di tale direttiva, la Corte ha precisato che la condizione, enunciata sia alla lettera a) sia alla lettera b) di tale articolo 8, paragrafo 2, secondo cui l’interessato deve essere informato dello svolgimento del processo, impone che quest’ultimo sia informato della data dell’udienza e del luogo fissati per tale processo, in modo da consentirgli di avere conoscenza di detto processo [v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio), C‑420/20 , EU:C:2022:679 , punti 51 e 52 ]. 78 Anche l’interpretazione teleologica del punto ii) dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 corrobora l’interpretazione secondo cui il requisito enunciato in esordio a tale punto ii) impone che l’interessato sia stato informato della data dell’udienza e del luogo fissati per il processo terminato con la sua condanna. 79 Infatti, come risulta espressamente dall’articolo 1 della decisione quadro 2009/299, letto alla luce dei considerando 1 e 15 di quest’ultima, tale articolo 9, paragrafo 1, lettera i), mira, precisando la definizione dei motivi comuni di esecuzione di una sentenza di condanna nonostante l’assenza dell’interessato al processo, a tutelare il suo diritto di comparire personalmente al processo penale intentato a suo carico, il quale costituisce un elemento essenziale dei diritti della difesa e, più in generale, riveste un’importanza capitale nel rispetto del diritto a un processo penale equo, sancito dall’articolo 47, secondo e terzo comma, nonché dall’articolo 48 della Carta, migliorando nel contempo il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione), C‑514/21 e C‑515/21 , EU:C:2023:235 , punti 50 e 60 e giurisprudenza citata). 80 Orbene, l’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), della decisione quadro 2008/909, secondo cui l’interessato deve essere informato della data dell’udienza e del luogo fissati per il suo processo, favorisce il conseguimento di tali obiettivi, in quanto essa consente all’interessato di comparire personalmente se lo desidera, e ciò fino al momento in cui il processo si terrà effettivamente, o, in alternativa, permette di assicurarsi che tale interessato abbia rinunciato volontariamente e inequivocabilmente a comparire a tale processo. 81 In tale contesto, occorre inoltre precisare che, contrariamente a quanto potrebbe suggerire la formulazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), della decisione quadro 2008/909, tale disposizione non può essere intesa nel senso che richiede che l’informazione relativa alla data dell’udienza e al luogo fissati per il processo dell’interessato preceda il conferimento del mandato da parte di quest’ultimo al suo consulente giuridico per difenderlo durante il processo, dato che, in caso contrario, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 106 delle sue conclusioni, si finirebbe per imporre requisiti formali eccessivi, quali la necessità di confermare o di rinnovare tale mandato in vista del processo in appello, laddove detto mandato sia stato inizialmente conferito per coprire l’intera procedura. 82 Infatti, poiché una siffatta informazione mira a consentire all’interessato di comparire personalmente al suo processo, è irrilevante che essa gli sia pervenuta prima o dopo che sia stato conferito un mandato a un difensore. Del resto, occorre osservare che, quando l’interessato conferisce mandato a un consulente giuridico al fine di fare appello e di rappresentarlo nell’ambito del procedimento di cui trattasi, tale mandato precede necessariamente l’informazione quanto alla data e al luogo fissati per il processo in appello, i quali, per definizione, non sono ancora noti in tale fase. 83 Da quanto precede risulta quindi che il requisito enunciato in esordio al punto ii) dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 esige che l’interessato sia stato informato, a tempo debito, della data dell’udienza e del luogo fissati per tale processo, senza che a tal fine rilevi il fatto che tale informazione gli sia pervenuta prima oppure dopo il conferimento, da parte sua, di un mandato a un consulente giuridico affinché lo difenda in tale processo. 84 Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), della decisione quadro 2008/909 deve essere interpretato nel senso che tale disposizione subordina la propria applicazione al fatto che l’interessato sia stato informato, a tempo debito, della data dell’udienza fissata per il suo processo, ma non al fatto che l’interessato disponga di tale informazione prima di conferire mandato a un consulente giuridico affinché lo difenda in tale processo. Sulla terza questione 85 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale la quale obbliga l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione a rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata nello Stato membro di emissione qualora non siano soddisfatte le condizioni di applicazione delle fattispecie contemplate ai punti da i) a iii) di tale disposizione. 86 Tale questione presenta un’utilità nell’ambito del procedimento principale solo se il giudice del rinvio fosse indotto a constatare, alla luce della risposta alla seconda questione, che le condizioni di applicazione della fattispecie di cui al punto ii) dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), di tale decisione quadro non sono soddisfatte nelle circostanze del procedimento principale. 87 Dalla formulazione stessa di tale articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e in particolare dall’indicazione secondo cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione «può» rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena di cui trattasi, risulta che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione ha la facoltà di rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza di condanna se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con tale sentenza, a meno che il certificato di cui all’articolo 4 di tale decisione quadro indichi che sono soddisfatti i presupposti di applicazione delle fattispecie enunciate, rispettivamente, ai punti i, ii) e iii) di detta disposizione [v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia), C‑396/22 , ECLI:EU:C:2023:1029 , punti 38 e 39 e giurisprudenza citata]. 88 Tale articolo 9, paragrafo 1, lettera i), limita dunque la possibilità di rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza di condanna elencando, in maniera precisa e uniforme, le condizioni alle quali il riconoscimento e l’esecuzione di una siffatta decisione pronunciata al termine di un processo nel quale l’interessato non è comparso personalmente non possono essere rifiutati [v., per analogia, sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione), C‑514/21 e C‑515/21 , EU:C:2023:235 , punto 49 e giurisprudenza citata]. 89 Ne consegue che, come risulta dal punto 58 della presente sentenza, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione è tenuta a procedere al riconoscimento e all’esecuzione di una sentenza di condanna, nonostante l’assenza dell’interessato al processo terminato con la decisione di cui trattasi, qualora siano soddisfatte le condizioni di applicazione di una delle fattispecie contemplate, rispettivamente, dai punti i), ii) o iii) di tale articolo 9, paragrafo 1, lettera i). 90 Ciò precisato, tenuto conto del fatto che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 prevede un motivo facoltativo di non riconoscimento e di non esecuzione di una sentenza di condanna, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può, in ogni caso, dopo aver constatato che le condizioni di applicazione delle fattispecie contemplate dai punti i), ii) e iii) di tale disposizione non sono soddisfatte per quanto riguarda la situazione della persona oggetto di una siffatta sentenza, prendere in considerazione tutte le circostanze proprie di ciascun caso di specie, e segnatamente il comportamento di tale persona, che le consentano di assicurarsi che il riconoscimento e l’esecuzione di tale sentenza non implicano una violazione dei diritti della difesa di detta persona [v., per analogia, sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione), C‑514/21 e C‑515/21 , EU:C:2023:235 , punti 76 e 78 e giurisprudenza citata]. 91 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la normativa nazionale in discussione nel procedimento principale obbliga l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione a rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata nello Stato membro di emissione qualora non siano soddisfatte le condizioni di applicazione delle fattispecie contemplate ai punti i), ii) o iii) dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909. Tale normativa non lascia quindi a detta autorità alcun margine di discrezionalità al fine di verificare, sulla base delle circostanze del caso di specie, se si possa nondimeno considerare che i diritti della difesa dell’interessato sono stati rispettati e, pertanto, al fine di decidere di riconoscere ed eseguire la sentenza di condanna in questione. 92 Ciò posto, risulta che una siffatta normativa nazionale è contraria all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909. 93 A tal riguardo, occorre ricordare che il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso non impone a un giudice nazionale di disapplicare una disposizione del diritto nazionale incompatibile con disposizioni di una decisione quadro, essendo queste ultime prive di effetto diretto. Tuttavia, le autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri, compresi i giudici, sono tenute a procedere, per quanto possibile, a un’interpretazione conforme del loro diritto nazionale che consenta loro di garantire un risultato compatibile con la finalità perseguita dalla decisione quadro in questione [v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia), C‑398/22 , EU:C:2023:1031 , punto 47 e giurisprudenza citata]. 94 Infatti, sebbene le decisioni quadro non possano avere effetto diretto, il loro carattere vincolante fa sorgere nondimeno, in capo alle autorità nazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri, un obbligo di interpretazione conforme del loro diritto interno a partire dalla data di scadenza del termine di trasposizione di tali decisioni quadro. Nell’applicazione del loro diritto nazionale, tali autorità sono perciò tenute ad interpretarlo, per quanto possibile, alla luce del tenore letterale e della finalità della decisione quadro di cui trattasi al fine di raggiungere il risultato perseguito da quest’ultima, essendo tuttavia esclusa un’interpretazione contra legem del diritto nazionale. Più concretamente, il principio di interpretazione conforme impone di prendere in considerazione il diritto interno nel suo complesso e di dare applicazione ai metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia di tale decisione quadro e di pervenire a una soluzione conforme alla finalità perseguita da quest’ultima [sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia), C‑398/22 , EU:C:2023:1031 , punto 48 e giurisprudenza citata]. 95 Ne consegue che, se il giudice del rinvio dovesse ritenere che le condizioni di applicazione delle fattispecie contemplate dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, e in particolare dal punto ii) di tale disposizione, non sono soddisfatte, sarebbe tenuto, prendendo in considerazione il suo diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, ad interpretare la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, per quanto possibile, alla luce del testo e della finalità della decisione quadro 2008/909, nel senso che esso può valutare, sulla base di tutte le circostanze del caso di specie, se si possa nondimeno considerare che i diritti della difesa dell’interessato sono stati rispettati, cosicché occorrerebbe riconoscere ed eseguire la sentenza di condanna di cui trattasi. 96 Di conseguenza, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale la quale obbliga l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione a rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata nello Stato membro di emissione qualora non sia soddisfatta nessuna delle condizioni di applicazione delle fattispecie contemplate ai punti da i) a iii) di tale disposizione. Sulla quarta questione 97 Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 debba essere interpretato nel senso che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può, qualora constati che non sono soddisfatte le condizioni di applicazione delle fattispecie contemplate ai punti da i) a iii) di tale disposizione, tener conto del fatto che l’interessato ha chiesto all’autorità competente dello Stato membro di emissione che la sua condanna sia eseguita nello Stato membro di cui egli è cittadino e nel quale si trova il centro dei suoi interessi, al fine di decidere che tale esecuzione non implica una violazione dei diritti di difesa di detto interessato. 98 Anzitutto, occorre precisare che la risposta a tale questione, al pari di quella alla terza questione, presenta un’utilità nell’ambito del procedimento principale solo se il giudice del rinvio fosse indotto a constatare, alla luce della risposta alla seconda questione, che le condizioni di applicazione della fattispecie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), di tale decisione quadro non sono soddisfatte nelle circostanze di cui al procedimento principale. 99 Come rilevato ai punti da 57 a 59 della presente sentenza, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), di detta decisione quadro enuncia, ai punti da i) a iii), le condizioni alle quali si deve ritenere che l’interessato abbia rinunciato volontariamente e inequivocabilmente ad essere presente al suo processo, cosicché l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione è tenuta a riconoscere ed eseguire la sentenza di condanna pronunciata al termine di un siffatto processo. 100 Come rilevato dal giudice del rinvio nella sua decisione, una siffatta rinuncia può risultare dal comportamento dell’interessato qualora, conformemente alla fattispecie di cui al punto iii) di tale articolo 9, paragrafo 1, lettera i), quest’ultimo abbia espressamente indicato di non contestare la decisione emessa al termine di un processo al quale non è comparso personalmente o non abbia chiesto un nuovo processo o presentato un ricorso in appello entro il termine impartito. 101 Tuttavia, come indicato dall’avvocato generale ai paragrafi 129 e 130 delle sue conclusioni, il fatto che l’interessato abbia chiesto, come è avvenuto nel procedimento principale, all’autorità competente dello Stato membro di emissione che la pena irrogata nei suoi confronti al termine di un processo nel quale non è comparso personalmente sia eseguita nello Stato membro di cui è cittadino e in cui si trova il centro dei suoi interessi, non risponde, in quanto tale, come suggerisce giustamente il giudice del rinvio con la sua quarta questione, alle condizioni enunciate in tale disposizione, dal momento che nulla impedisce all’interessato di formulare una siffatta domanda riservandosi al contempo il diritto di contestare la sentenza di condanna che ha pronunciato tale pena e di chiedere lo svolgimento di un nuovo processo. 102 Ciò precisato, occorre ricordare che dalla giurisprudenza richiamata al punto 90 della presente sentenza risulta che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può, dopo aver constatato che le condizioni di applicazione delle fattispecie di cui ai punti da i) a iii) dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 non sono soddisfatte, prendere in considerazione altre circostanze che le consentano di assicurarsi che il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza di condanna di cui trattasi non comportano una violazione dei diritti della difesa dell’interessato, in particolare il comportamento di quest’ultimo. 103 In tali circostanze, è dunque consentito all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione prendere in considerazione una domanda, come quella effettuata nel procedimento principale, intesa a che la pena sia eseguita nello Stato membro di cui l’interessato è cittadino e in cui si trova il centro dei suoi interessi, al fine di decidere che tale esecuzione non comporta una violazione dei suoi diritti della difesa, cosicché non occorre applicare il motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsto all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, nonostante il fatto che le condizioni di applicazione delle fattispecie di cui ai punti da i) a iii) di tale disposizione non siano soddisfatte. 104 Di conseguenza, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 deve essere interpretato nel senso che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può, qualora constati che le condizioni di applicazione delle fattispecie contemplate ai punti da i) a iii) di tale disposizione non sono soddisfatte, tener conto del fatto che l’interessato ha chiesto all’autorità competente dello Stato membro di emissione che la condanna sia eseguita nello Stato membro di cui egli è cittadino e nel quale si trova il centro dei suoi interessi, al fine di decidere che tale esecuzione non implica una violazione dei diritti della difesa di detto interessato. Sulle spese 105 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: 1) L’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che: la condizione relativa alla conoscenza del processo fissato, enunciata da tale disposizione, è soddisfatta qualora una citazione a comparire sia stata notificata non direttamente all’interessato, bensì a un consulente giuridico al quale quest’ultimo ha conferito un mandato affinché lo difenda al processo e che egli ha designato nello Stato membro di emissione per ricevere le notifiche che gli sono indirizzate. 2) L’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), ii), della decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che: tale disposizione subordina la propria applicazione al fatto che l’interessato sia stato informato, a tempo debito, della data dell’udienza fissata per il suo processo, ma non al fatto che l’interessato disponga di tale informazione prima di conferire mandato a un consulente giuridico affinché lo difenda in tale processo. 3) L’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale la quale obbliga l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione a rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata nello Stato membro di emissione qualora non sia soddisfatta nessuna delle condizioni di applicazione delle fattispecie contemplate ai punti da i) a iii) di tale disposizione. 4) L’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che: l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può, qualora constati che le condizioni di applicazione delle fattispecie contemplate ai punti da i) a iii) di tale disposizione non sono soddisfatte, tener conto del fatto che l’interessato ha chiesto all’autorità competente dello Stato membro di emissione che la condanna sia eseguita nello Stato membro di cui egli è cittadino e nel quale si trova il centro dei suoi interessi, al fine di decidere che tale esecuzione non implica una violazione dei diritti della difesa di detto interessato. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al vero nome di nessuna delle parti del procedimento.