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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 1959

Cassazione n. 42571/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/02/1959 avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 19/01/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicatain epigrafe la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca del 01/12/2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 44 lettera c) d.P.R. 380/2001 del d.lgs. n. 74 del 2000, 81, 99 cod. pen., a mesi quattro di arresto.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando: - inosservanza della legge penale per mancata correlazione fra l'imputazione contestata e la sentenza; - mancanza di motivazione della sentenza in riferimento alla ritenuta inattendibilità dei testi della difesa in quanto apoditticamente ritenuti amici degli imputati; - mancanza di motivazione della sentenza in riferimento alle ritenute affermazioni generiche dei testi della difesa; - manifesta illogicità della motivazione laddove ritiene invece attendibili i testi a carico; - manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla valutazione della consulenza di parte della difesa; - manifesta illogicità della motivazione per avere ritenuto inattendibile la consulenza tecnica di parte in quanto non svolta in contraddittorio, circostanza questa non certo imputabile alla difesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Tutte le censure, infatti, si presentano come meramente fattuali e tendono a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio non consentita in cassazione, soprattutto a fronte di una «doppia conforme» di responsabilità.

La Corte di appello ha confermato la valutazione della sentenza di prima cura, ritenendo provata la realizzazione da parte del ricorrente di una nuova pista di esbosco in area sottoposta a vincolo ambientale, per la cui realizzazione è necessaria apposita autorizzazione.

I due giudici del merito hanno compiuto una articolata ricognizione normativa basata sul regolamento forestale della Regione Toscana in riferimento all'apertura di nuove piste temporanee di esbosco, che non viene peraltro neppure contestato nel ricorso.

Con argomentazioni non certamente illogiche entrambi i giudici del merito ritengono (anche alla luce della documentazione fotografica in atti, oltre che delle deposizioni testimoniali) che il Lollini abbia realizzato una pista nuova e non ampliato una preesistente, valutazione certamente sottratta al sindacato di legittimità in quanto attinente al fatto.

Ritiene poi la Corte d'appello del tutto generiche, oltre che di dubbia attendibilità, le dichiarazioni dei testi a discarico, a fronte di un compendio probatorio a carico, di i ben altro spessore e, soprattutto, tardiva la consulenza tecnica di parte, fondata su un sopralluogo avvenuto oltre 7 mesi dopo i fatti.

Con tale motivazione, che appare ampia, congrua e non manifestamente illogica o contraddittoria, il ricorrente non si confronta affatto, risultando così il ricorso (peraltro talmente stringato da difettare del benchè minimo requisito di specificità) inammissibile per genericità.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/02/1959 avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 19/01/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicatain epigrafe la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca del 01/12/2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 44 lettera c) d.P.R. 380/2001 del d.lgs. n. 74 del 2000, 81, 99 cod. pen., a mesi quattro di arresto. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando: - inosservanza della legge penale per mancata correlazione fra l'imputazione contestata e la sentenza; - mancanza di motivazione della sentenza in riferimento alla ritenuta inattendibilità dei testi della difesa in quanto apoditticamente ritenuti amici degli imputati; - mancanza di motivazione della sentenza in riferimento alle ritenute affermazioni generiche dei testi della difesa; - manifesta illogicità della motivazione laddove ritiene invece attendibili i testi a carico; - manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla valutazione della consulenza di parte della difesa; - manifesta illogicità della motivazione per avere ritenuto inattendibile la consulenza tecnica di parte in quanto non svolta in contraddittorio, circostanza questa non certo imputabile alla difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Tutte le censure, infatti, si presentano come meramente fattuali e tendono a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio non consentita in cassazione, soprattutto a fronte di una «doppia conforme» di responsabilità. La Corte di appello ha confermato la valutazione della sentenza di prima cura, ritenendo provata la realizzazione da parte del ricorrente di una nuova pista di esbosco in area sottoposta a vincolo ambientale, per la cui realizzazione è necessaria apposita autorizzazione. I due giudici del merito hanno compiuto una articolata ricognizione normativa basata sul regolamento forestale della Regione Toscana in riferimento all'apertura di nuove piste temporanee di esbosco, che non viene peraltro neppure contestato nel ricorso. Con argomentazioni non certamente illogiche entrambi i giudici del merito ritengono (anche alla luce della documentazione fotografica in atti, oltre che delle deposizioni testimoniali) che il Lollini abbia realizzato una pista nuova e non ampliato una preesistente, valutazione certamente sottratta al sindacato di legittimità in quanto attinente al fatto. Ritiene poi la Corte d'appello del tutto generiche, oltre che di dubbia attendibilità, le dichiarazioni dei testi a discarico, a fronte di un compendio probatorio a carico, di i ben altro spessore e, soprattutto, tardiva la consulenza tecnica di parte, fondata su un sopralluogo avvenuto oltre 7 mesi dopo i fatti. Con tale motivazione, che appare ampia, congrua e non manifestamente illogica o contraddittoria, il ricorrente non si confronta affatto, risultando così il ricorso (peraltro talmente stringato da difettare del benchè minimo requisito di specificità) inammissibile per genericità. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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