CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2021
Cassazione n. 31080/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.23959/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso l’ ordinanza d ella Corte Suprema Di Cassazione n. 5461/2021 pronunciata il 10 febbraio 2021 e depositata i l 26/02/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; udito il Procuratore Generale che conclude per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 395 n. 4 ) c.p.c., ricorso per revocazione della ordinanza in esame, con la quale la Corte ha accolto il ricorso di Agenzia delle entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato al giudice di appello. Deduce che la Corte di Cassazione ha erroneamente ritenuto la tempestività de l ricor so proposto dall'Agenzia delle entrate, ai sensi degli artt. 6 comma 1 e 11 del DL 119/18, suinesistenti presupposti di fatto; deduce altresì , sempre sotto il profilo dell’ art . 395 n. 4 ) c.p.c. , che ha errato la Corte a ritenere che la controver sia avesse ad oggetto un atto impositivo recante una pretesa tributaria quantificata ovvero un valore sul quale calcolare gli importi dovuti. Si è costituita resistendo l’Agenzia delle entrate. Il contribuente ha depositato memoria con la quale, rappresentando fatti sopravvenuti, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. La causa è stata trattata alla udienza pubblica del 14 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Il presente giudizio riguarda un avviso di accertamento catastale con il quale l’ A genz i a delle entrate ha modificato i dati di classamento e rendita proposti con la dichiarazione DOCFA dai comproprietaridel bene, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con la memoria del 7 settembre 2022l’odierno ricorrente ha dedotto che, a seguito della ordinanza di questa Corte oggi impugnata per revocazione, egli ha riassunto il giudizio innanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto; che nelle more è intervenuta la sentenza di questa Corte n. 30842/2021, -che allega- nel giudizio avente lo stesso oggetto, instaurato dall’altro comproprietario del bene ([OSCURATO:PERSONA]) per effetto della quale si è formato il giudicato sulla illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato , confermando la correttezza dei dati di classamento e rendita proposti con DOCFA dai contribuenti . Di conseguenza, la Commissione tributaria regionale, con sentenza 483/2022, passata in giudicato, e che allega agli atti,ha definito il giudizio d’appello da lui riassunto , tenendo conto di questo giudicato e confermando la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la illegittimità dell’avviso di accertamento catastale opposto. Rileva che per questa ragione è da ritenersi cessata la materia del contendere nel presente giudizio, poiché quand’anche egli ottenesse vittoria la sentenza sarebbe inutiliter data essendosi già formato il giudicato sulla illegittimità dell’avviso di accertamento opposto. Chiede dichiararsi la estinzione del giudizio per cessazione del materia del contendere. 2. – In ragione di quanto dedotto dal contribuente con la memoria depositata ex art 378 c.p.c. e della allegata documentazione deve dichiararsila inammissibilitàdell’odierno ricorso per revocazione , per sopravvenuto difetto di interesse. La sentenza della Commissione regionale tributaria del Veneto n. 483/2022 che il contribuente ha depositato in atti con attestazione delsuo passaggio in giudicato, ha sancito la vittoria del contribuente nella controversia de quo, atteso che nelle more si era formato un giudicato- favorevole all’altro comproprietario - sul classamento del bene. Di conseguenza è venuto meno l’ interesse alla impugnazione per revocazionedella ordinanzadi questa Corte che accogliendo il ricorso di Agenzia delle entrate, aveva rinviato il processo al giudice d’appello, processo che, riassunto dal contribuente, si è appun to conclusocon la citata sentenza n. 483/2022. Non si tratta però di una causa di estinzione del giudizio ma d i inammissibilitàdel ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interessead agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo -e alla domanda originariamente formulata - che l'interesseva valutato (Cass. Sez. un. N. 10553/2017). Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate, considerandol’esito del ricorso e non deve farsi applicazione d e ll ’art. 13 quarte del DPR 115/2002 , trattandosi non di inammissibilità originaria ma sopravvenuta perdifetto di interesse. ( Cass.13636del 02/07/2015 ) P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse Compensale spese del procedimento Roma, c