CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 novembre 2021
Cassazione n. 43655/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 gennaio 2022, il Tribunale di Bari — Sezione Riesame —, nel rigettare il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza emessa il 25 novembre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, per il reato di cui agli artt. 629 e 416-bis.1 cod. pen. Secondo la pubblica accusa, [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) avrebbe costretto, mediante minaccia implicita (consistita nell'incendiare un campo di grano di proprietà della persona offesa), costretto [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un fondo sito nel comune di Manfredonia, a non opporsi al continuo passaggio sul proprio appezzamento di terreno degli animali dell'indagato, titolare di un'impresa di allevamento di capre e bovini, confinante con il fondo della persona offesa. Con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., essendo stata la minaccia posta in essere da persona appartenente ad associazione di tipo mafioso e al fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso, operante nei territori dei comuni di Manfredonia, [OSCURATO:PERSONA]Angelo, Mattinata e Vieste. 2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, l'inosservanza della legge penale e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 110, 629, 393 e 610 cod. pen. Il motivo è articolato in più censure. Sostiene, in primo luogo, che il Tribunale del riesame sarebbe partito dall'errata considerazione che l'indagato sarebbe stato organico all'associazione mafiosa contestata al capo A) dell'imputazione provvisoria, ponendosi in tal modo in contraddizione con la stessa ordinanza genetica, che aveva rigettato la richiesta di misura cautelare in ordine a tale capo. Tanto si desumerebbe dalla pagina 3 dell'ordinanza impugnata. Evidenzia, poi, una serie di errori e omissioni nei quali il Tribunale sarebbe incorso. Si sarebbe limitato a trascrivere la richiesta di applicazione della misura cautelare, comprese le conversazioni intercettate, senza effettuare un'adeguata e autonoma valutazione degli indizi di colpevolezza. Avrebbe attribuito all'indagato il ruolo di mandante della condotta estorsiva, posta in essere da un altro indagato ([OSCURATO:PERSONA]), in base ad un solo elemento: il contatto telefonico tra il Mucciante e il [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il giorno dell'incendio. Si tratterebbe, però, di un elemento scarsamente significativo, essendo rimasto ignoto il contenuto della conversazione. Non avrebbe adeguatamente valutato le conversazioni telefoniche,dalle quali emergerebbe che l'indagato era chiaramente propenso a risarcire economicamente i danni causati al [OSCURATO:PERSONA] dal passaggio degli animali sui terreni di sua proprietà. Elemento che sarebbe poco compatibile con l'intento intimidatorio attribuito all'indagato dalla pubblica accusa.Non avrebbe chiarito in quale condotta si sarebbe estrinsecata la minaccia né avrebbe valutato la lieve entità del danno, che sarebbe costituito dal mero sgretolamento dei muri a secco, al passaggio degli animali. Non avrebbe adeguatamente valutato la versione alternativa offerta dalla difesa, secondo la quale il [OSCURATO:PERSONA], nelle conversazioni intercettate, avrebbe millantato di avere incendiato il campo di grano del [OSCURATO:PERSONA]. Tale versione troverebbe conforto nelle dichiarazioni della persona offesa, nell'interrogatorio dell'indagato e in alcune conversazioni intercettate. Non avrebbe valutato adeguatamente la consulenza tecnica di parte, dalla quale emergerebbe che la strada in cui passavano gli animali non era di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ma pubblica. Circostanza che avrebbe consentito di attribuire un diverso significato ad alcune delle conversazioni intercettate. Il ricorrente, infine, lamenta la carenza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato e prospetta la riconduzione del fatto contestato alle diverse fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni o della violenza privata. 2.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen. Sostiene che l'ordinanza impugnata nulla direbbe in ordine alla sussistenza del dolo specifico richiesto dall'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Vi sarebbe una vera e propria <<mancanza grafica di motivazione». 2.3 Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione di norme processuali della legge penale, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Sostiene che la misura cautelare applicata non sia proporzionata all'effettiva portata della vicenda. Al riguardo, contesta la valutazione di particolare gravità del fatto, a fronte di un limitatissimo danno causato alla persona offesa e a una minaccia manifestatasi in forma meramente implicita. Lamenta, inoltre, un'inadeguata valutazione della personalità dell'indagato — che sarebbe gravato solo da precedenti risalenti nel tempo — e il difetto di attualità del pericolo di reiterazione del reato. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.1. Il primo motivo, in tutte le censure nelle quali si articola, è inammissibile. La prima censura è manifestamente infondata, atteso che il Tribunale del riesame, alla pagina 3 dell'ordinanza, si limita solo a riportare quella che era stata la richiesta del Pubblico ministero, precisando bene che questa era stata solo in parte accolta dal Giudice per le indagini preliminari. Si tratta, in ogni caso, di una parte dell'ordinanza meramente descrittiva delle vicende procedimentali; nella parte valutativa (pagine 22 e ss.) il Tribunale parte proprio dall'esclusione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo. Anche la seconda censura è manifestamente infondata. Il Tribunale, invero, si è limitato a trascrivere alcuni passi della richiesta del Pubblico ministero nella parte dell'ordinanza meramente descrittiva delle precedenti vicende procedimentali, passando, poi, ad analizzare in maniera dettagliata i gravi indizi (pagine 22 e ss.), valutandoli in maniera esauriente e logica. Quanto alle restanti doglianze, va rilevato che, con esse, il ricorrente ha articolato generiche censure che non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Al riguardo, va ricordato che «In tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del Tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre - come fatto dal ricorrente - alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621; Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903). Va, in ogni caso, evidenziato che, come già detto, il Tribunale ha valutato, in maniera esauriente e logica, i gravi indizi di colpevolezza, costituiti non dal solo contatto telefonico tra il Mucciante e il [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il giorno dell'incendio, ma da numerosi altri elementi, tra i quali anche le conversazioni intercettate tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Renzulli. Va ancora posto in rilievo che: il fatto che l'indagato si fosse genericamente dimostrato disponibile a pagare i danni non esclude che egli poi possa aver fatto ricorso all'intimidazione per costringere la vittima a subire, in ogni caso, il passaggio del bestiame; il Tribunale ha chiaramente individuato la minaccia nell'incendio; l'entità del danno è rilevante, dovendosi valutare anche le conseguenze dell'incendio; il Tribunale ha adeguatamente analizzato e confutato le tesi difensive (cfr., in particolare, le pagine 27 e ss. dell'ordinanza). Manifestamente infondata risulta la richiesta di riqualificazione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Va premesso che, nel primo reato, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Tanto premesso, appare evidente che, nel caso in esame, secondo l'ipotesi accusatoria ritenuta fondata dal Tribunale, l'indagato ha perseguito il proprio intento (ottenere che la vittima non si opponesse al passaggio del bestiame sul suo fondo), nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. Ancor meno fondata è la richiesta di riqualificazione del fatto nel reato di violenza privata, atteso che, nel caso in esame, la minaccia era preordinata a procurare al reo un evidente ingiusto profitto. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale, invero, ha motivato in maniera adeguata anche in ordine al profilo soggettivo dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., evidenziando, tra l'altro, che «La circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe>> (cfr. Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, Chioccini, Rv. 278734). 1.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale, invero, ha motivato, in maniera esauriente e logica, anche in ordine alle esigenze cautelari, valutando adeguatamente la personalità dell'indagato ed evidenziando l'assoluta gravità della minaccia e dell'intero fatto. Sul punto, va rilevato che, nell'ipotesi accusatoria ritenuta fondata dal Tribunale, il fatto appare gravissimo a prescindere dall'entità del danno, che comunque non è limitatissimo: va, invero, considerato non solo il danneggiamento ai muretti, ma anche l'incendio del campo. Così come gravissima appare la minaccia, attuata mediante un incendio e in concorso con un soggetto legato a un pericoloso sodalizio criminale. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore del