CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 26212/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5481/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, -intimata- pe-F---i-e—eassaziene—del-i-a sentenza n. 1087/2019 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 30 luglio 2019; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. ,OgA [OSCURATO:PERSONA] est. C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 05481/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione all'esecuzione esattoriale da questa intentata con pignoramento dei suoi crediti verso terzi, contenente l'ordine al suo datore di lavoro (il Comune di [OSCURATO:PERSONA]) di pagare direttamente alla concessionaria le somme dovutele a titolo di retribuzione, fino a concorrenza del credito di 5.518,81 Euro, risultante dalla sommatoria di diverse ingiunzioni fiscali; il Tribunale, dopo avere osservato che la pretesa azionata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con l'esecuzione esattoriale aveva ad oggetto crediti tributari che trovavano titolo nell'imposizione Tarsu e crediti correlativi all'obbligazione di pagare il canone idrico, ritenne che in ordine ai primi l'opponente avesse dedotto «nullità /inesistenza della notifica degli atti presupposti» e, qualificata l'impugnazione come opposizione agli atti esecutivi, la dichiarò inammissibile per tardività; accolse, invece, quella avente ad oggetto la pretesa relativa al canone idrico, dichiarando che la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata in ordine a tale pretesa; ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, cui non ha risposto l'intimata; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.; il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte né sono state depositate memorie di parte. Considerato che: 1. il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c.; la ricorrente lamenta che il tribunale, sul presupposto che ella avrebbe «dedotto la nullità/inesistenza della notifica degli atti [OSCURATO:PERSONA] est. . C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 05481/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani presupposti», abbia erroneamente qualificato l'impugnazione come opposizione agli atti esecutivi anziché come opposizione all'esecuzione. Deduce che, invece, ella aveva perspicuamente contestato il diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. di procedere ad esecuzione forzata, in ragione sia del proprio difetto di legittimazione passiva (in quanto le ingiunzioni di pagamento aventi ad oggetto le pretese creditorie azionate riguardavano un'altra persona) sia del difetto di legittimazione attiva della pretesa creditrice (la cui competenza territoriale, circoscritta al Comune di [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe potuto estendersi a quello di [OSCURATO:PERSONA]); 1.1. il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non viene indicata la sedes processuale - mediante individuazione dello specifico atto processuale e delle relative pagine - in cui sarebbero state formulate, nell'ambito del giudizio di merito, le deduzioni volte a contestare la sussistenza del diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. di procedere ad esecuzione forzata; solo con riguardo alla deduzione con cui sarebbe stata sollevata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della presunta creditrice viene evidenziato che, sul punto, si era argomentato «alla pag.9 della comparsa conclusionale» (p.12 del ricorso), senza però precisare - come sarebbe stato invece necessario - se l'eccezione medesima fosse stata già formulata nell'atto introduttivo del giudizio; un generico riferimento alla «proposizione del ricorso introduttivo» (p.5 del ricorso) si rinviene, invece, con riguardo alla diversa eccezione di carenza di legittimazione passiva, asseritamente sollevata dall'esecutata, ma l'estrema genericità di tale riferimento, (unitamente a quella della lunga trattazione in corsivo ad esso susseguente) non consente di circoscrivere con precisione il contenuto della doglianza formulata dinanzi al giudice di merito, né di [OSCURATO:PERSONA] est. C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 05481/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani individuare con precisione il momento processuale in cui essa sarebbe stata prospettata; in proposito va ricordato che, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di atti processuali o documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i termini della censura sulla sola base del ricorso, il quale deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permetterne l'esame (in termini: Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28184; Cass.07/03/2018, n. 5478; Cass. 27/07/2017, n.18679); analoga precisa indicazione, la parte è onerata di dare con riferimento alla sedes processuale in cui sarebbero state formulate le deduzioni in diritto asseritamente disattese o pretermesse dal giudice del merito al fine di permettere alla Corte di legittimità di valutarne la tempestività e la fondatezza in iure, onde provvedere al consapevole sindacato della pronuncia impugnata, nei limiti dei motivi di ricorso per cassazione proposti; nel caso di specie, l'omessa individuazione degli specifici atti processuali - e delle relative parti - in cui sarebbero state contenute le contestazioni asseritamente svolte sull'an del diritto di procedere ad esecuzione forzata ex adverso azionato, unitamente all'incertezza sulla fase processuale in cui le stesse sarebbero state formulate, non consente a questa Corte di comprendere il contenuto dell'impugnazione proposta dalla ricorrente avverso l'esecuzione esattoriale intentata nei suoi confronti, in funzione della sua sussunzione nel paradigma dell'art.615 c.p.c. o in quello dell'art.617 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] est. \ C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 05481/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani di conseguenza, non è possibile procedere a valutare la correttezza in iure dell'operazione sussuntiva compiuta dal giudice del merito, che ha ritenuto di qualificare l'opposizione proposta dall'esecutata come opposizione agli atti esecutivi; l'inottemperanza all'onere di autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione concreta un'evidente violazione dell'art.366 n.6 c.p.c., cui consegue la sanzione dell'inammissibilità del motivo medesimo; 2. il secondo motivo denuncia nullità della sentenza, ai sensi dell'art.360 n.4 c.p.c., per violazione dell'art.112 c.p.c. (sub specie di omessa pronuncia), nonché degli artt. 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (per difetto di motivazione); sotto il primo profilo, la ricorrente lamenta che il Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla domanda «complessivamente formulata» (p.14 del ricorso), comprensiva di una richiesta restitutoria relativamente a somme già apprese dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in seguito a trattenuta sulla retribuzione, ed evidenzia nuovamente l'erronea qualificazione della domanda medesima come opposizione agli atti esecutivi, anziché come opposizione all'esecuzione; sotto il secondo profilo, la ricorrente si duole che la sentenza impugnata abbia omesso di riportare le conclusioni delle parti e l'esposizione cronologica della vicenda processuale: sostiene, in proposito, che l'esposizione dello svolgimento del processo può essere omessa dal giudice solo allorché tale omissione non abbia ricadute sulla comprensione delle ragioni della pronuncia, mentre, al contrario, nella fattispecie in esame, risulterebbe incomprensibile l'iter logico- giuridico seguito per pervenire alla decisione; 2.1. anche questo motivo è inammissibile; 2.1.a. con riguardo alla dedotta omessa pronuncia, è sufficiente tornare ad evidenziare che il Tribunale, dopo avere osservato che la pretesa azionata con l'esecuzione esattoriale aveva ad oggetto crediti [OSCURATO:PERSONA] est. C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 05481/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani tributari che trovavano titolo nell'imposizione Tarsu e crediti correlativi all'obbligazione di pagare il canone idrico per l'anno 2008, in parziale accoglimento dell'opposizione ha dichiarato che la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata in ordine alla pretesa relativa al canone idrico, mentre ha ritenuto tardiva l'opposizione medesima spiegata con riferimento agli atti esecutivi relativi ai crediti tributari, sul presupposto che in ordine ad essi l'opponente avesse dedotto «nullità/inesistenza della notifica degli atti presupposti»; non è dunque configurabile alcuna violazione dell'art.112 c.p.c., avendo il giudice del merito pronunciato sull'opposizione spiegata dalla ricorrente in coerenza con la previa qualificazione di essa in parte quale opposizione all'esecuzione e in parte quale opposizione agli atti esecutivi; quanto alla sindacabilità della correttezza in iure di tale operazione qualificatoria, va ribadito quanto posto in evidenza in sede di esame del primo motivo del ricorso circa l'inosservanza dell'onere di autosufficienza della doglianza con cui è stata dedotta la violazione degli artt.615 e 617 c.p.c.; 2.1.b. con riferimento al vizio di motivazione - premesso, in generale, che, in seguito alla riformulazione dell'art.360 n.5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al minimo costituzionale, sicché è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque \ [OSCURATO:PERSONA] est. \ (7\ C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 05481/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass.07/04/2014, nn. 8053 e 8054) - va rilevato che, nella vicenda in esame, la censurata omessa enunciazione, nel corpo della sentenza impugnata, della specifica parte relativa allo "svolgimento del processo", tra l'altro non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art.132 n. 4 c.p.c. (come sostituito dall'art.45, comma 17, della legge n. 69 del 2009), nonché di quella relativa alle "conclusioni delle parti", non ridonda a danno della comprensibilità dell'iter logico della decisione, la quale trova coerente fondamento nella preliminare distinzione, operata dal giudicante, tra le due categorie di pretese creditorie in relazione alle quali era stata intentata l'esecuzione esattoriale e nella correlativa distinta sussunzione, per ciascuna di tali categorie, del rimedio esperito dall'esecutata nel paradigma di cui all'art.615 c.p.c. o in quello di cui all'art.617 c.p.c.; 3. in definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile; 4. la mancata difesa dell'intimata esime questa Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità; 5. ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato [OSCURATO:PERSONA] est. C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 05481/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].