CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 marzo 2026
Cassazione n. 07369/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n. 3822/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,C.c.i.a.a. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,Agenzia Delle [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].voAdamello [OSCURATO:PERSONA] S.c. in persona del legalerappresentante pro tempore, E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, Comune Di VillaRendena [OSCURATO:PERSONA] Rendena, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. inpersona del legale rappresentante pro tempore, Fallimento 25-1/2014 -[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, CassaRurale [OSCURATO:PERSONA].vo [OSCURATO:PERSONA] il decreto della Corte d'Appello di Trento nel RG n .72/2024depositato il 13/12/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 3822/2025Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7369/2026Data pubblicazione 27/03/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 24/03/2026MASSIMO FERRO