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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 45677/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen.si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di gravame ed insiste per raccoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] p.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato, condannato alla pena giustizia per più reati di furto, lesioni e minacce.

Fatti di Marzo e Giugno 2013.

Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi. 1.Col primo motivo, ha lamentato l'errata applicazione della norma processuale di cui all'art. 161/4 cpp.

Per quanto ora in rilievo la difesa rappresenta che nel verbale di interrogatorio del 8.10.2014 l'imputato dichiarava di risiedere in Torino, [OSCURATO:PERSONA] 12 e che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso la Cancelleria del Tribunale di Torino era depositata nomina a difensore di fiducia in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dichiarazione di domicilio presso lo studio legale sito in [OSCURATO:PERSONA],5.

Il successivo [OSCURATO:DATA_NASCITA], in fase di appello, era tentata la notifica a cura dell'Ufficiale giudiziario presso tale ultimo domicilio ma un collega di studio dichiarava che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non ha alcun domicilio in luogo.

La Corte di appello, di conseguenza ordinava la notifica al difensore d'ufficio, avvocato [OSCURATO:PERSONA],ex art 161/4 cpp,che, presente in aula, a sua volta dichiarava di essere stato avvisato e non pretendeva la notifica.

Tanto premesso sostiene la difesa che dal verbale di udienza non sarebbe chiaro se il domicilio eletto era divenuto inidoneo oppure se fosse impossibile la notifica per irreperibilità dell'imputato, deducendo che il domicilio sarebbe idoneo e che il decreto di citazione in appello poteva essere notificato a qualunque persona presente in quel domicilio. 2.Nel secondo motivo si è lamentata la violazione della medesima norma processuale, poiché se la notifica era ritenuta impossibile presso il domicilio eletto, il decreto di citazione in appello era da notificarsi presso la residenza dell'attuale ricorrente in Torino, [OSCURATO:PERSONA] 12, stante la dichiarazione di domicilio mai revocata.

A seguito di istanza per la trattazione orale è sta fissata l'udienza odierna nel corso della quale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, drssa Mignolo,ha concluso per il rigetto del ricorso.

La difesa dell'imputato ha depositato telematicamente motivi nuovi,con i quali ha osservato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] non era legittimato a rinunziare alla notifica di un atto equivalente al decreto di citazione a giudizio e che l'imputato non era rappresentato dal difensore di ufficio, in quanto non aveva ricevuto alcuna notifica del decreto dli citazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Le doglianze presentate dalla difesa sono incentrate sulla dedotta violazione dell'art 161/4 cpp sotto diversi profili e fanno riferimento al dato processuale - che si ricava dalla stessa impugnazione - per il quale l'attuale ricorrente nel corso del presente procedimento e nelle diverse fasi ebbe modo di rendere tre elezioni di domicilio, una successiva all'altra.2.Per quanto attiene al primo motivo la difesa sostiene, in definitiva, che il domicilio eletto presso lo studio legale sito in Milano, [OSCURATO:PERSONA] 5, fosse idoneo, asserendo che fosse, quindi, legittima l'esecuzione della notifica ai sensi dell'art 161/4 cpp a qualunque persona presente in quel domicilio.

La deduzione difensiva non tiene conto del consolidato orientamento formatosi in proposito presso questa Corte regolatrice e recentemente ribadito da Sez. 6 , Sentenza n. 30636 del 22/10/2020 Ud. (dep. 03/11/2020 ) F:v. 279847, secondo il quale il rifiuto di ricezione dell'atto da parte del domiciliatario legittima la presunzione dell'inesistenza iniziale o successiva del rapporto fiduciario con il destinatario, rendendo l'elezione di domicilio inidonea allo scopo, con la conseguenza che, divenuta la notifica impossibile, deve procedersi mediante consegna dell'atto al difensore, di fiducia o d'ufficio, ai sensi del comma 4 dell'articolo 161 cod. proc. pen.

Massime precedenti Conformi: N. 22073 del 2013 Rv. 256082 - 01; N. 1935 del 2000 Rv. 216432 - 01, N. 31658 del 2010 Rv. 248099.

2.2. A tale regola ermeneutica la Corte territoriale si è attenuta, procedendo, dopo la dichiarazione del collega dell'imputato circa l'assenza di domiciliazione presso lo studio legale in [OSCURATO:PERSONA], a notificare il decreto di citazione in appello al difensore d'ufficio nominato e presente in aula di udienza.

3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile, poiché fondato su un presupposto smentito dagli atti.

La difesa, invero, sostiene che la dichiarazione dell'attuale ricorrente di risiedere in [OSCURATO:PERSONA], 12 resa in sede di interrogatorio in data 8.10.2014 innanzi al PM, fosse una dichiarazione di domicilio ex art 161/1 cpp su invito dell'AG procedente e che, quindi, a seguito della inidoneità del domicilio eletto presso il suindicato studio legale,sarebbe stato necessario operare la notifica presso quel domicilio, mai revocato.

La deduzione è manifestamente infondata per due ragioni. 3.1.In primis nello stesso atto di ricorso si legge che in occasione dell'interrogatorio in riferimento Bizzarri elesse domicilio presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], così smentendosi il dato processuale sul quale la doglianza risulta costruita; la dichiarazione rilasciata dall'imputato nella sede suindicata assunse, dunque, il solo valore di dichiarazione della residenza anagrafica al fine della compiuta identificazione della persona indagata ex art 66 cpp. 3.2.Per altro verso la tesi difensiva appare errata, alla luce della giurisprudenza di legittimità,secondo la quale in tema di notificazioni, la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur non espressamente revocata. (Sez.

U, Sentenza n. 41280 del 17/10/2006 Ud. (dep. 18/12/2006 ) Rv. 234905

01. In senso conforme Sez. 6, Sentenza n. 30767 del 03/07/2013 Ud. (dep. 17/07/2013 ) Rv, 257740, ha chiarito che la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur non espressamente revocata, stante l'identità della natura giuridica della nuova manifestazione di volontà, che assume efficacia al momento in cui viene comunicata agli organi competenti.

Nel caso in esame il ricorrente, dimostrando di ignorare il suindicato orientamento giurisprudenziale, sostiene che a seguito della inidoneità della dichiarazione di domicilio presso lestudio legale in [OSCURATO:PERSONA], la notifica avrebbe dovuto effettuarsi presso il primo degli indirizzi indicati dall'attuale giudicabile, opinione che - anche a volere seguire la tesi errata del ricorrente circa il f` valore attribuito alla dichiarazione di residenza anagrafica resa in interrogatorio - appare inconciliabile con la lezione di questa Corte ora ricordata. 4.Infine, la deduzione posta con i motivi nuovi sembra non tener conto che - come già annotato in relazione al primo motivo di ricorso - la notifica del decreto di citazione in appello all'imputato avvenne ritualmente ex art 161/4 cpp nei confronti dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] presente in udienza; questi esplicitamente dichiarò di essere stato avvisato, avendo così la notifica raggiunto il suo scopo, rinunziando il difensore al mero atto materiale della notifica del decreto.

Per completezza va osservato che in seguito il Giudice di appello dispose il rinvio del giudizio ad udienza successiva, essendo,quindi, il difensore presente posto nella condizione di esercitare il suo ufficio, avendo il tempo necessario a preparare una adeguata difesa tecnica e se, del caso, anche per avvisare l'imputato.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 21.9.2022 Il consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen.si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di gravame ed insiste per raccoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] p. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato, condannato alla pena giustizia per più reati di furto, lesioni e minacce. Fatti di Marzo e Giugno 2013. Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi. 1.Col primo motivo, ha lamentato l'errata applicazione della norma processuale di cui all'art. 161/4 cpp. Per quanto ora in rilievo la difesa rappresenta che nel verbale di interrogatorio del 8.10.2014 l'imputato dichiarava di risiedere in Torino, [OSCURATO:PERSONA] 12 e che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso la Cancelleria del Tribunale di Torino era depositata nomina a difensore di fiducia in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dichiarazione di domicilio presso lo studio legale sito in [OSCURATO:PERSONA],5. Il successivo [OSCURATO:DATA_NASCITA], in fase di appello, era tentata la notifica a cura dell'Ufficiale giudiziario presso tale ultimo domicilio ma un collega di studio dichiarava che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non ha alcun domicilio in luogo. La Corte di appello, di conseguenza ordinava la notifica al difensore d'ufficio, avvocato [OSCURATO:PERSONA],ex art 161/4 cpp,che, presente in aula, a sua volta dichiarava di essere stato avvisato e non pretendeva la notifica. Tanto premesso sostiene la difesa che dal verbale di udienza non sarebbe chiaro se il domicilio eletto era divenuto inidoneo oppure se fosse impossibile la notifica per irreperibilità dell'imputato, deducendo che il domicilio sarebbe idoneo e che il decreto di citazione in appello poteva essere notificato a qualunque persona presente in quel domicilio. 2.Nel secondo motivo si è lamentata la violazione della medesima norma processuale, poiché se la notifica era ritenuta impossibile presso il domicilio eletto, il decreto di citazione in appello era da notificarsi presso la residenza dell'attuale ricorrente in Torino, [OSCURATO:PERSONA] 12, stante la dichiarazione di domicilio mai revocata. A seguito di istanza per la trattazione orale è sta fissata l'udienza odierna nel corso della quale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, drssa Mignolo,ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato telematicamente motivi nuovi,con i quali ha osservato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] non era legittimato a rinunziare alla notifica di un atto equivalente al decreto di citazione a giudizio e che l'imputato non era rappresentato dal difensore di ufficio, in quanto non aveva ricevuto alcuna notifica del decreto dli citazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Le doglianze presentate dalla difesa sono incentrate sulla dedotta violazione dell'art 161/4 cpp sotto diversi profili e fanno riferimento al dato processuale - che si ricava dalla stessa impugnazione - per il quale l'attuale ricorrente nel corso del presente procedimento e nelle diverse fasi ebbe modo di rendere tre elezioni di domicilio, una successiva all'altra.2.Per quanto attiene al primo motivo la difesa sostiene, in definitiva, che il domicilio eletto presso lo studio legale sito in Milano, [OSCURATO:PERSONA] 5, fosse idoneo, asserendo che fosse, quindi, legittima l'esecuzione della notifica ai sensi dell'art 161/4 cpp a qualunque persona presente in quel domicilio. La deduzione difensiva non tiene conto del consolidato orientamento formatosi in proposito presso questa Corte regolatrice e recentemente ribadito da Sez. 6 , Sentenza n. 30636 del 22/10/2020 Ud. (dep. 03/11/2020 ) F:v. 279847, secondo il quale il rifiuto di ricezione dell'atto da parte del domiciliatario legittima la presunzione dell'inesistenza iniziale o successiva del rapporto fiduciario con il destinatario, rendendo l'elezione di domicilio inidonea allo scopo, con la conseguenza che, divenuta la notifica impossibile, deve procedersi mediante consegna dell'atto al difensore, di fiducia o d'ufficio, ai sensi del comma 4 dell'articolo 161 cod. proc. pen. Massime precedenti Conformi: N. 22073 del 2013 Rv. 256082 - 01; N. 1935 del 2000 Rv. 216432 - 01, N. 31658 del 2010 Rv. 248099. 2.2. A tale regola ermeneutica la Corte territoriale si è attenuta, procedendo, dopo la dichiarazione del collega dell'imputato circa l'assenza di domiciliazione presso lo studio legale in [OSCURATO:PERSONA], a notificare il decreto di citazione in appello al difensore d'ufficio nominato e presente in aula di udienza. 3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile, poiché fondato su un presupposto smentito dagli atti. La difesa, invero, sostiene che la dichiarazione dell'attuale ricorrente di risiedere in [OSCURATO:PERSONA], 12 resa in sede di interrogatorio in data 8.10.2014 innanzi al PM, fosse una dichiarazione di domicilio ex art 161/1 cpp su invito dell'AG procedente e che, quindi, a seguito della inidoneità del domicilio eletto presso il suindicato studio legale,sarebbe stato necessario operare la notifica presso quel domicilio, mai revocato. La deduzione è manifestamente infondata per due ragioni. 3.1.In primis nello stesso atto di ricorso si legge che in occasione dell'interrogatorio in riferimento Bizzarri elesse domicilio presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], così smentendosi il dato processuale sul quale la doglianza risulta costruita; la dichiarazione rilasciata dall'imputato nella sede suindicata assunse, dunque, il solo valore di dichiarazione della residenza anagrafica al fine della compiuta identificazione della persona indagata ex art 66 cpp. 3.2.Per altro verso la tesi difensiva appare errata, alla luce della giurisprudenza di legittimità,secondo la quale in tema di notificazioni, la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur non espressamente revocata. (Sez. U, Sentenza n. 41280 del 17/10/2006 Ud. (dep. 18/12/2006 ) Rv. 234905 01. In senso conforme Sez. 6, Sentenza n. 30767 del 03/07/2013 Ud. (dep. 17/07/2013 ) Rv, 257740, ha chiarito che la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur non espressamente revocata, stante l'identità della natura giuridica della nuova manifestazione di volontà, che assume efficacia al momento in cui viene comunicata agli organi competenti. Nel caso in esame il ricorrente, dimostrando di ignorare il suindicato orientamento giurisprudenziale, sostiene che a seguito della inidoneità della dichiarazione di domicilio presso lestudio legale in [OSCURATO:PERSONA], la notifica avrebbe dovuto effettuarsi presso il primo degli indirizzi indicati dall'attuale giudicabile, opinione che - anche a volere seguire la tesi errata del ricorrente circa il f` valore attribuito alla dichiarazione di residenza anagrafica resa in interrogatorio - appare inconciliabile con la lezione di questa Corte ora ricordata. 4.Infine, la deduzione posta con i motivi nuovi sembra non tener conto che - come già annotato in relazione al primo motivo di ricorso - la notifica del decreto di citazione in appello all'imputato avvenne ritualmente ex art 161/4 cpp nei confronti dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] presente in udienza; questi esplicitamente dichiarò di essere stato avvisato, avendo così la notifica raggiunto il suo scopo, rinunziando il difensore al mero atto materiale della notifica del decreto. Per completezza va osservato che in seguito il Giudice di appello dispose il rinvio del giudizio ad udienza successiva, essendo,quindi, il difensore presente posto nella condizione di esercitare il suo ufficio, avendo il tempo necessario a preparare una adeguata difesa tecnica e se, del caso, anche per avvisare l'imputato. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.9.2022 Il consigliere estenso
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