CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10330/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore;- intimato -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1732/2023 depositatail 26/05/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] (e altri) evocavano dinanzi al Tribunale di Milano l'IstitutoNazionale di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) e la Società di [OSCURATO:PERSONA], nonché il Ministero del lavoro e quellodell'Economia, esponendo di essere conduttori di differenti unità immobiliaritutte site in Milano - Corso di [OSCURATO:PERSONA] n. 51, originariamente diNumero registro generale 1296/2024Numero sezionale 398/2026Numero di raccolta generale 10330/2026Data pubblicazione 20/04/2026proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza per i Dirigenti di AziendeIndustriali (INPDAI), successivamente trasferite, a seguito di soppressionedell'INPDAI, all'[OSCURATO:PERSONA] ed infine, con Decreto del Ministero dell'economia edelle finanze [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla SCIP al fine della dismissione del patrimonio,società quest’ultima definitivamente assorbita da [OSCURATO:PERSONA], per far accertare edichiarare che in seguito all'opzione esercitata nel settembre 2006 fra glisi era concluso un contratto preliminare per la vendita di ciascuno degliappartamenti dagli stessi condotti in locazione. Per l'effetto, chiedevanopronunciarsi sentenza ex art. 2932 c.c. che tenesse luogo del contratto nonconcluso, alle condizioni di prezzo all'epoca stabilite, non potendo ilcomportamento tenuto dalla venditrice con la successiva comunicazione delgiugno 2007 - di modifica delle originarie previsioni contrattuali,classificando lo stabile come di pregio - ritenersi legittimo.Il Tribunale rigettava nel merito le domande degli attori, ravvisandonell'accettazione dell'invito ad esercitare "l'opzione" operata da alcuniinquilini non già il perfezionamento di un contratto di compravendita, mal'accettazione di un atto di conferimento di un diritto di prelazione in capoai conduttori interessati.Su gravame interposto da alcuni degli originari istanti, tra cui GaetanoAnelli, la Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 1379/2016, confermavala sentenza impugnata, condividendo le argomentazioni del primo giudice.Avverso la suddetta sentenza veniva proposto ricorso per cassazione,tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA], contestando il fatto che fosse stata ritenutalegittima la modificabilità della proposta, contenuta nella riclassificazionedei beni de quibus come “di pregio”.Con ordinanza n. 24918 del 15/09/2021, questa Corte cassava conrinvio la pronuncia impugnata, statuendo che «quando il conduttore accettal'offerta in opzione contenente gli elementi essenziali della vendita, siperfeziona un contratto preliminare che gli attribuisce il diritto di acquistareNumero registro generale 1296/2024Numero sezionale 398/2026Numero di raccolta generale 10330/2026Data pubblicazione 20/04/2026al prezzo fissato, esercitabile anche con azione ex art. 2932 c.c., essendoormai uscita la determinazione del prezzo dalla discrezionalità tecnicadell'offerente ed essendo irrilevante il successivo mutamento della qualificadell'immobile, riclassificato come "di pregio"».La Corte d’Appello di Milano, in sede di rinvio, accertato che la scritturadel settembre 2006 dovesse essere qualificabile come contratto preliminareperfezionatosi tanto con riferimento all’appartamento quanto alla cantina,con sentenza n. 1732/2023 rigettava comunque la domanda ditrasferimento della proprietà degli immobili in questione ex art. 2032 c.c. Asostegno della sua decisione, osservava la Corte territoriale che iltrasferimento può essere disposto solo se l’acquirente risulta in regola,nell’attualità, con il pagamento di canoni e spese; regolarità che, conriferimento a [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] afferma, ancora in comparsaconclusionale e memorie di replica, non sussistere allo stato. Poiché laregolarità nel pagamento dei canoni non integra una condizione sospensiva,bensì un presupposto, ovvero un elemento costitutivo del diritto di opzionee prelazione vantato dal conduttore, che prescinde dalla volontà delle parti,essendo imposto dallo stesso legislatore, dovendo ricorrere già alla data incui la parte intenda avvalersi dei diritti a tal fine attribuiti dalla legge, inpresenza di contestazione da parte dell’ente proprietario, spettava alconduttore provare la regolarità del pagamento dei canoni; la difesa diGaetano Anelli non aveva adempiuto a tale onere, né replicato alcunché inalcuno degli atti successivi alla costituzione di controparte, di talché sidoveva ritenere non integrato uno dei presupposti del trasferimento.La sentenza in epigrafe è impugnata per la cassazione da GaetanoAnelli, e il ricorso affidato a due motivi.Resta intimato l’[OSCURATO:PERSONA].A seguito di proposta di definizione accelerata a cura del ConsigliereDelegato, ex art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente ha depositato istanza didecisione.Numero registro generale 1296/2024Numero sezionale 398/2026Numero di raccolta generale 10330/2026Data pubblicazione 20/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 360 comma 1 nn. 3) e 5) c.p.c.,vizio assoluto di motivazione, con riferimento alla violazione dell’art. 2909c.c. e dell’art. 342 c.p.c. con vizio di ultra petizione, nonché violazione delcontraddittorio in relazione alla prova nuova. Sostiene la ricorrente che lacensura di irregolarità contabile mai fu motivo di appello o di ricorso,neppure incidentale, da parte dell’ente previdenziale, sì che la statuizionedel giudice del rinvio in merito al mancato assolvimento dell’onere diprovare la regolarità del pagamento dei canoni è resa dal secondo giudicein palese la violazione del giudicato, attraverso l’ammissione e lavalutazione meramente ipotetica di una domanda del tutto nuova in appello.Del resto, dagli atti del processo – anche prodotti dall’[OSCURATO:PERSONA] - emerge cometutti gli appellanti-ricorrenti fossero portatori dei requisiti, soggettivi eoggettivi, richiesti dalla legge per l’esercizio dell’opzione di acquisto. Questadifesa, per altro, a pag. 6 del proprio atto di appello in riassunzione avevain realtà riportato il quadro «fattuale e soggettivo», richiamando e facendoproprio l’atto introduttivo della controversia (pag. 46 della citazione) cheinsisteva sulla regolarità formale della proposta data – appunto – dalpagamento dei canoni.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 360 comma 1, nn. 3) e 5)vizio assoluto di motivazione, con riferimento dell’art. 342 c.p.c. nonché -relativamente alla violazione dell’art. 88 c.p.c. e dell’art. 97 Cost. –l’indispensabilità della querela a dimostrazione del falso ideologico e qualeprova nel procedimento in esame. Premesso che la mera affermazione,slegata dal fatto e della verità, non può assurgere a prova principe deldiritto, soprattutto quando chi la deduce, volutamente omette di produrrele relative prove del proprio dire; e ribadito quanto già sostenuto nel primomezzo di gravame a proposito della violazione del giudicato, osserva ilricorrente che l’eccezione di mancato pagamento dei canoni è stata sollevadall’[OSCURATO:PERSONA] solo nel giudizio di rinvio e senza alcuna allegazione perché era edNumero registro generale 1296/2024Numero sezionale 398/2026Numero di raccolta generale 10330/2026Data pubblicazione 20/04/2026è sempre stata falsa, come risulta anche dai resoconti dei condòminimorososi prodotti a suo tempo dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], tra i quali non figura ilricorrente, tanto che contro di essa è stata depositata querela contro l’EntePrevidenziale.3. Rileva il Collegio, in conformità alla proposta di definizione acceleratadel Consigliere [OSCURATO:PERSONA], che:- la procura speciale alle liti depositata dal ricorrente all’attodell’iscrizione a ruolo del ricorso risulta rilasciata in data 02.10.2021,dunque anteriormente al deposito della sentenza impugnata, emessa indata 26.05.2023 e pubblicata in pari data. La procura in questione, peraltro,risulta rilasciata «per il giudizio di rinvio contro [OSCURATO:PERSONA] per l’immobile di PortaRomana n. 51, sua eventuale opposizione, eventuale (e nuovo) ricorso percassazione, ovvero per la fase esecutiva» (cfr. il file allegato al ricorso,denominato procura «anelli.pdf»). Il mandato in atti non soddisfa i requisitidi specificità prescritti dalla legge per la proposizione dell’impugnazione,dovendosi ribadire che la procura per il ricorso per cassazione ha caratterespeciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenzaimpugnata, attesa l'esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, lariferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizionesostanziale controversa, con la conseguenza che è inammissibile il ricorsola cui procura sia stata rilasciata al difensore in data anteriore a quella dellasentenza impugnata, anche se la procura risulta conferita a marginedell’atto introduttivo di una precedente fase del giudizio, ancorché per tuttii gradi (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4234 del 10/02/2023,Rv. 666731; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 17901 del 27/08/2020, Rv.658572; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 19226 del 11/09/2014, Rv. 633148);- neanche è possibile la sanatoria dell’atto trattandosi di erroremateriale, mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182 c.p.c., come richiestonell’istanza di definizione del procedimento, atteso che l'applicazione didetta norma non è compatibile con la disciplina del conferimento dellaNumero registro generale 1296/2024Numero sezionale 398/2026Numero di raccolta generale 10330/2026Data pubblicazione 20/04/2026procura per il giudizio di cassazione che, per il disposto dell’art. 365 c.p.c.,richiede l'esistenza di una procura speciale valida come requisito diammissibilità del ricorso per cassazione e, per il disposto dell'art. 366, n. 5)c.p.c., che tale procura venga ad esistenza prima del ricorso e non dopo(cfr. Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 938 del 13/01/2023, Rv. 666619). Népuò avere rilevanza la data certa della procura corretta (coincidente conquella della notifica del ricorso, 27.12.2023) atteso essa risulta comunquenotificata tardivamente, ossia unitamente all’istanza di definizione delprocedimento in data 04.07.2024. La procura rilasciata su foglio separatocon sottoscrizione autenticata dal difensore (a prescindere dal difetto dispecificità sopra rilevato), risulta dunque resa con modalità noncorrispondenti ad alcuna di quelle consentite dall’art. 83 c.p.c.: tale normainfatti prevede, al comma secondo, l’atto pubblico o la scrittura privataautenticata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ovvero, al comma terzo,la stesura in calce o a margine del ricorso, o su foglio separato a questocongiunto - materialmente o in modo informatico - con sottoscrizioneautenticata direttamente dal difensore. Quindi, la procura presente in attiportante la medesima data della notificazione del ricorso, benchéautenticata dal difensore e redatta su foglio separato privo di congiunzionemateriale o digitale al ricorso, non è né a margine, né in calceall’impugnazione, né risulta rilasciata in una modalità equivalente allastesura in calce, ed esorbita dunque dal modello legale, con conseguenteinammissibilità del ricorso anche sotto questo ulteriore profilo (cfr. Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 14287 del 24/05/2023, Rv. 667922; Cass. Sez. 5,Sentenza n. 877 del 16/01/2019, Rv. 652193; Cass. Sez. 3, Ordinanza n.1255 del 19/01/2018, Rv. 647579).4. In definitiva, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile per difetto diprocura speciale.Non si procede alla determinazione delle spese del presente giudizio nonavendo la parte svolto attività difensiva.Numero registro generale 1296/2024Numero sezionale 398/2026Numero di raccolta generale 10330/2026Data pubblicazione 20/04/2026Essendo, tuttavia, la decisione resa nel procedimento per la definizioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022),con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma dellanorma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, devecomunque procedersi alla condanna al pagamento della ulteriore somma exart. 96, comma 4, c.p.c., come liquidata in dispositivo, da porre a carico deldifensore. In ragione delle considerazioni svolte sopra quantoall’inammissibilità del ricorso per difetto di procura, infatti, le spese nelrapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA] sono poste a carico dell’avvocatoLuisa Fortunati, e non della parte ricorrente: ciò in applicazione del principiodi diritto, secondo cui: «In materia di disciplina delle spese processuali nelcaso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivoconferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiaridi agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso diinesistenza della procura ad litem o falsa o rilasciata da soggetto diverso daquello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processodiverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore nonriverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legaleassume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, èammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente,invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura adlitem, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio,in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procurabenché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazionedi un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la vestedi potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo» (Cass. Sez.3, n. 9610 del 07.04.2023; n. 24638 del 2021). Nel caso che ci occupa, illegale che ha sottoscritto e fatto notificare l’atto introduttivo del giudizio èNumero registro generale 1296/2024Numero sezionale 398/2026Numero di raccolta generale 10330/2026Data pubblicazione 20/04/2026l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che afferma essere munita di procura, sulla qualedunque grava il pagamento.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013,stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Anche a tale versamento è,però, tenuta l’avvocata [OSCURATO:PERSONA], per le ragioni innanzi espresse. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile;condanna l’avvocata [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 96, comma 4c.p.c., al pagamento della somma di €. 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte dell’avvocata Luisaprevisto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115del 2002, se dovutoCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 18 febbraio 2026.Il PresidenteMauro Mocci