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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 05880/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza a fronte della congrua ed esaustiva motivazione resa, che esclude la ipotesi lieve in base ad una valutazione complessiva del fatto, valorizzando non solo il dato quantitativo della cocaina detenuta, ma le modalità e le circostanze dell'azione, attribuendo rilievo sia al possesso di una consistente somma di denaro, incompatibile con lo stato di disoccupazione dell'imputato, sia al numero di chiamate pervenutegli durante il controllo, ritenute indicative di stabile dedizione all'attività illecita (pag.4-5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere stensore ti Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza a fronte della congrua ed esaustiva motivazione resa, che esclude la ipotesi lieve in base ad una valutazione complessiva del fatto, valorizzando non solo il dato quantitativo della cocaina detenuta, ma le modalità e le circostanze dell'azione, attribuendo rilievo sia al possesso di una consistente somma di denaro, incompatibile con lo stato di disoccupazione dell'imputato, sia al numero di chiamate pervenutegli durante il controllo, ritenute indicative di stabile dedizione all'attività illecita (pag.4-5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere stensore ti Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 05880/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris