CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 39582/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 17/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Modena in data 20/11/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628 comma secondo e terzo n. 1) cod. pen., con la recidiva specifica, reiterata ed infraqui nquenna le. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione di legge penale in relazione al mancato riconoscimento degli artt. 114 e 116 comma secondo cod. pen., è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, con cui il ricorrente omette il confronto: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha dato correttamente conto delle ragioni del concorso materiale del SEFEROVIC nel reato di rapina impropria, non ritenutocorrettamente dai giudici di appello anomalo eneppure di minima importanza, atteso l'apporto non trascurabile fornito dal medesimo nella complessiva dinamica dell'azione, tenuto conto del contributo materiale del prevenuto nell'aggressione compiuta dalla moglie di costui nei confrontodella p.o. subito durante la sottrazione del bene, consistito nel tener ferma la vittima per agevolare la fuga della consorte; pertanto, anche se non vi fosse stato intento iniziale di porre in essere una rapina, il concorso nella violenza attuata nel corso dell'azione al fine di guadagnare la fuga ha integrato perfettamente il reato contestato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/05/2023