CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14538/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTIE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale Cinieri era stato condannato con sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti. 1.1 Al riguardo il ricorrente rileva come fosse necessario da parte del giudice valorizzare il ruolo fondamentale della verifica ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e che pertanto una motivazione sostanzialmente apparente in ordine al controllo sulla sussistenza o meno delle condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'alt 129 cod. proc pen. svuotava il procedimento del suo reale coefficiente giurisdizionale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 A parte l'estrema genericità del motivo, si deve rilevare che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione" Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato in data 3 ottobre 2022, dunque a seguito dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. 1.2 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. p.Q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.