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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 22217/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26004/2019 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona dell’ a mministratore u nico e l egale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] , e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difes i da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2019n. 26004 sez.

S3 - ud. 16 - 03 - 20 23 -2- [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro temporedott. [OSCURATO:PERSONA],domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difes a da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 1229/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 4/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida,[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. convenne in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., lamentando il mancato pagamento dei canoni di locazione da giugno 2010 ad agosto 2014 , per complessivi euro 120.960, 00, oltre accessori ed interessi,relativi al contratto di locazione stipulato il 27 gennaio 2007e avente ad oggetto un immobile ad uso commerciale sito in Tradate, alla via MonteGrappa

73. Si costituì la convenuta opponendosi alla convalida e chiedendo che venisse accertata la simulazione del contratto di locazione,che venisse ordinato ex art . 2932 c.c. il trasferimento dell'immobile oggetto del contratto e che l’intimante venisse condannata alla restituzione della sommadi euro 65.000,00, dell’importo pa ri a lla differenza tra quanto versato mensilmente in forza del contratto simulatoe il valore locatizio dell'immobile, nonché alla restituzione della somma di euro 80.000,00, quale costo delle opere di manutenzione straordinarie eseguite nell'immobile.

Ric. 2019n. 26004 sez.

S3 - ud. 16 - 03 - 20 23 -3- Rappresentò la società convenuta che tra le parti, grazie all'intervento di due professionisti, il dottor [OSCURATO:PERSONA] e la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], era intervenuto un accordo in virtù del quale la società intimante(gestita dai predetti professionisti ma di proprietà di terzi) avrebbe prima acquistato all'asta giudiziaria l'immobile in questionee poi gli stessi avrebbero acquistato le quote di tale società per poi trasferirle a [OSCURATO:SOCIETA]. con l’immobile acquistato all’asta.

La provvista per il pagamento della somma dovuta per l'aggiudicazione doveva essere creata m e diante la stipu la, a cura della società intimante, di un mutuo ipotecario , che sarebbe stato effettivamente pagato dalla società convenuta mediante versamenti periodici, giustificati simulando la stipula di un contratto di locazione avente ad oggetto il detto immobile.

Rappresentòla società convenuta di aver consegnato all'attrice la somma di euro65.000,00 per consentire la partecipazione all'asta, c he l'attrice si era aggiudicata per il prezzo dieuro 255.000 ,00.

E videnzi ò che dopo l'aggiudicazione dell'immobile le quote della società attrice erano state acquistate dal Mendichi e dalla Sardella che la società attrice aveva versato la differenza tra la cauzione versata e il prezzo di aggiudicazione senza avvalersi del mutuo ipotecario.

Dedusseche, in esecuzione degli accordi intercorsi, il 26 dicembre 2016 la società at trice e M assimo Z aramella avevano stipulato un contratto di locazione ad uso abitazione avente ad oggetto il piano rialzato del l'unità immobiliare già indicata e il giorno successivo (questo secondo la ricorrente , ma in pari data secondo la sent enza impugnata,v. p. 7, che però nel disp ositivo indica il 27.12.2016 come data distipula di entrambi i contratti) la società attrice e la convenuta avevano stipulato il contratto di locazione ad uso diverso avente ad oggetto il piano seminterrato del la medesima unità immobiliare, Ric. 2019n. 26004 sez.

S3 - ud. 16 - 03 - 20 23 -4- prevedendo per entrambi i contratti un canone superiore a quello di mercato al fine di ottenere la provvista per il mutuo.

Sostennela convenuta che: da gennaio a maggio 2007 erano stati versati euro 16.000,00per i due contratti di locazione; in data 30 luglio 2007 l'attrice aveva stipulato un contratto di mutuo ipotecario per la somma di euro 222.000,00; da gennaio 2007 a novembre 2012 erano stati corrisposti all'attrice, a titolo di canoni di locazione , euro 166.299,40 nonché pagati oltre euro 80.000,00 per opere di manutenzione straordinaria dell'immobile; ciò nonostante le quote sociali non erano state trasferite alla convenuta.

C.S.P.

S. r . l . concluse chiedendo, in via preliminare , il rigetto della richiesta volta all’emissione dell'ordinanza ex art.665 c.p.c. , la riunione del procedimento con quello promosso ex art. 658 c .p. c . contro [OSCURATO:PERSONA] e,nel merito, il rigetto della domanda di convalida e , in via riconvenzionale, il trasferimento delle partecipazioni societarie dell'immobile ex art.2932 c.c. e la restituzione delle somme versate a titolo di acconto per la cauzione dell'asta giudiziaria, della somma di euro 80.000,00 per le opere di manutenzione straordinaria e della differenza fra i canoni versati e l'effettivo valore locatizio dell'immobile.

Il giudice rigettò l'istanza volta all'emissione dell'ordinanza di rilascio e,convertito il rito, concesse alle parti il termine per il deposito dellememorie integrativ e.

L’intimante nella sua memoria integrativa ammise che era stato stipulato un patto di retrovendita tra l'attrice e lo Z aramella ma non con la società convenuta, aventead oggetto gli immobili già richiamati, ma che tale patto era nullo ai sensi dell'art.1344 c.c. , essendo la causa illecita perché il detto contratto costituiva il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa, mentre , a s u o avviso, era perfettamente valida l'aggiudicazione dell'asta a favore dell'attrice che Ric. 2019n. 26004 sez.

S3 - ud. 16 - 03 - 20 23 -5- non era tenuta a retrocedere l'immobile in adempimento del mandato o del patto di retrovendita a su o tempo con venuto , salvo , evidentemente,la restituzione degli eventuali importi versati.

L'attrice quindi eccepì«il difetto di legittimazione passiva … della società C .

S .

P . s.r.l. in ordine alla domande r iconvenzionali svolte » in quanto « ogni trattativa, accordo, comunicazione incontro con i soci di Immobiliare PAWI è[era] stato svolto unicamente da [OSCURATO:PERSONA] … unico legittimato a richiedere l’adempimento del patto di retrovendita» (la cui legittimità per nullità ex art. 1344 c.c. era stata peraltro contestata) e sostenne la validità e l'efficacia del contratto di locazione stipulato con la società convenuta.

Neg ò che le opere di manutenzione straordinaria fossero state eseguite e che le somme indicate fossero state pagate;ammise, invece , di aver ricevuto importi per complessivi euro 166.299,40 in forza di entrambi icontratti di locazione, precisando che i canoni dovuti dalla convenuta erano stati maggiorati dell'IVAe al riguardos peci ficò che l o Z aramella aveva versato in conto canoni di locazione ad uso abitativo euro 45.700,00; ammise di aver ricevutola somma di euro 65.000,00dallo [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione all'asta ma sostenne che detta somma era stata trattenuta in compensazione con i canoni dovuti in forza dei due contratti di locazione e più precisamente euro 16.055,00 a favore dello Z aramella ed euro 48.945,00 inconto canoni di locazione dovuti da C.S.

P . , dedotti euro 12.400,00utilizzati dall'attrice per l'acquisto dell'impianto di allarme dell'immobile.

L'attrice precisò pure che alla data dello sfratto erano dovuti dalla convenuta canoni di locazione per complessivi euro 221.740,00 (di cui euro 184.000,00 per 92 mensilità maturate dalla data di decorrenza del contratto ed euro 37.740 per IVA) e che la convenuta aveva versato la complessiva somma di euro 151.144,40, conteggiata la somma di euro 102.199,40 e la quota parte di euro Ric. 2019n. 26004 sez.

S3 - ud. 16 - 03 - 20 23 -6- 65.000,00 oggetto di co mpe nsazione per euro 48.945 ,00, cosicché risultava una morosità di euro 70.595,60, IVA inclusa, oltre ad euro 14.640,00 per gli ulteriori canoni maturati nelle more del giudizio .

Sostenne,infine, l'attrice che anche se il patto di retrovendita non fosse stato nullo lo stesso doveva essere considerato comunque risolto per grave e perdurante inadempimento della società convenuta,in quanto, essendo stato stipulato nel 2006, dopo oltre nove anni la società convenuta non era stata in grado di assolvere l'obbligazione di restituire gli importi versati dall'attrice per l'acquisto dell'immobile.

La convenuta nella sua memoria integrativa reiterò l'istanza di riunione con il procedimento di convalida di sfratto promosso contro lo [OSCURATO:PERSONA], ribadendo che il contratto di locazione era simulato, che la simulazione era provata dalla corrispondenza inter partes e dalla circostanza che nelle scritture contabili dell'attrice alcuni canoni non era stati registrati.

Rappresentò inoltre la convenuta che la volontà delle parti non era stata quella di porre in essere un contratto per il godimento dell'immobile ma un contratto di mutuo che era nullo, annullabile e , comunque , inefficace .

Quando alla nullità del patto di retrovendita, la convenuta dedusse che , nel caso all’esame, non era applicabile il divieto ex art.579 c.p.c. perché la C .

S .

P . non era debitrice di alcunché.

Evidenziò, infine, di aver fornito documentalmente la prova del pagamento del costo delle opere di manutenzione straordinaria eseguite e concluse chiedendo, in via preliminare , la riunione delle predette due cause, l'autoriz zazione alla chiamata in giudizio del M endichi e della S ardella , quali mandatari senza rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA]. per l'acquisto dell'immobile all'asta , in quanto responsabili in solido, unitamente all'attrice , dei danni conseguenti al grave inadem pimento del mandato conferito e, nel merito, la declaratoria della simulazione assoluta e/ o relativa del Ric. 2019n. 26004 sez.

S3 - ud. 16 - 03 - 20 23 -7- contratto di locazione in questione, la declaratoria di nullità o di inefficacia o l'annullamento del predetto contratto di locazione; in via riconvenzionale, previa declaratoria di accertamento che le somme versate da [OSCURATO:SOCIETA]. e da M assimo Z aramella in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r. l . per l'acquisto dell'immobile erano pari a euro 225.299,40, disporsi , ex art . 2932 c.c., il trasferimento dell'unità immobiliare oggetto di causa, determinando l'importo d a versarsi a saldo del prezzo; in via del tutto subordinata , accertare e dichiarare che l'[OSCURATO:PERSONA], in solido con Aureli o M endichi e d [OSCURATO:PERSONA], era inadempient e nell'esecuzione del mandato senza rappresentanza conferitoleda C. S .

P .

S. r . l . e , per l ’ effett o , condanna r e i predetti al risarcimento dei danni ai sensi d ell'art . 2043 c.c., danni quantificati in euro 236.210,40 oltre int ere s s i e rivalutazione monetaria.

Il Tribunale,disposta la chiesta riunione dei due procedimenti già indicati ed espletata l’istruttoria, con sentenza n. 1069/2017, pubblicata il 14.12.2017, rigettò tutte le domande proposte e compensò per intero tra le parti le spese di lite.

Avverso tale decisioneC.[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] proposero gravame, cui resistette [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che propose, a sua volta, impugnazione incidentale.

La Corte di appello di Milano , con sentenza n. 1229/2019, pubblicata il 4.4.2019, rigettò l’appello principale; in accoglimento dell’appello incidentale:a) “convalidò” lo sfratt o per morosità intimato a C.S.P.

S . r . l . con atto notificato in data 27.10.2014, dichiarò risolto il contratto di locazione stipulato in data 27.12.2006per inadempimento del conduttore C.S.P. e condannò lo stesso conduttore al rilascio dell’immobile locatoin favore della società locatrice; b) “ convalidò ” lo sfratto per morosità intimato a [OSCURATO:PERSONA] con atto notificato Ric. 2019n. 26004 sez.

S3 - ud. 16 - 03 - 20 23 -8- in data 27.10.2014, dichiarò risolto il contratto di locazione stipulato in data 27.12.2006 per inadempimento del conduttore [OSCURATO:PERSONA] e condannò lo stesso conduttore al rilascio dell’immobile locatoin favore della società locatrice; condannò gli appellanti principali, in solido, alle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito in favore della controparte.

Avverso la sentenza della Corte di merito [OSCURATO:PERSONA] e C.S.P.

S . r . l . ha nno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..

Il P.G. non ha depositato conclusioni scritte.

Sia i ricorrentiche la controricorrent e hanno depositato memorie . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] rileva preliminarmente che la prolissità del ricorso e la tecnica di formulazione dei motivi risultano tali da sfiorare l’inammissibilità per violazione dell’art. 366 n. 3 c.p.c. (v.

Cass., sez. un.,n. 5698 del 11/04/2012 e successive conformi ) ; in particolare, il ricorso presenta, un’esposizione del fatto sostanziale e processuale di ben 53 pagine e mezza, che si dilunga nella riproduzione diretta ed indiretta di una serie di atti processuali e tale esposizione , lungi dal caratterizzarsi come sommaria, risulta tendenzialmente totalitaria.

Tuttavia, lo scrutinio dei motivi del ricorso non ne risulta impedito e, pertanto, vi si può procedere

2. Il primo motivo è così rubricato: « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 141 4, 1417, 2697 c.c. e dell'art . 115, comma 1, c.p.c., in relazione all'art . 360, I co ., n . 3 ) , c .p.c. ; n ullità della sentenza e/o del procedimento in relazione all'art. 360, I co ., n . 4 ) , c.p.c., con riferimento agli art t. 1414, 1417, 2697 c.c . ed all'art . 115, comma 1, c.p.c.».

Ric. 2019n. 26004 sez.

S3 - ud. 16 - 03 - 20 23 -9- Con tale mezzo i ricorrenti sostengono che la Corte di merito sarebbe incorsa in errore per aver ritenuto la necessità, ex art. 1417 c.c., di una controdichiarazione scritta « con cui le parti dichiarano oggettivamente simulata la locazione in parola e dissimulante, piuttosto, patto di vendita».

Assumono i ricorrentiche, atteso il carattere meramente probatorio della controdichiarazione,la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto per essa sufficiente la forma scritta ad probationem tantum , escludendo la necessità di una forma scrittaad substantiam, servendo la controdichiarazione solo a provare in giudizio la volontà delle parti di porre in essere un negozio diverso da quello simulato.

Deducono i ricorrenti che, nel caso di specie , ci si t rov erebbe di fronte non solo alla non contestazione dell'accordo simulatorio ma addirittura al la sua esplicita ammissione ex adverso , avendo la controparte non contestato l’accordo simulatorio ma semplicemente eccepito il mancato diritto dei convenuti ad ottenere automaticamente il ritrasferimento dell'immobile per l'illiceitàdella causa del mandato ex art.1344 c.c., in relazione al divieto di cui all’ art . 579 c . p . c ., illiceità, questa,peraltro non ritenuta dalla Corte di appello.

Ad avviso dei ricorrenti, esclusa l'illiceità del mandato , anche il giudice a quo a vrebbe dato atto della mancata contestazione dell'accordo simulatorio ritenendola tuttavia insufficiente a supplire, non solo alla mancanza di mandato in forma scritta ad substantiam, ma anche alla mancanza della controdichiarazione scritta.

Sostengono i ricorrenti che , attesa la diversa finalità delle due forme richieste rispettivamente per il mandato a ritrasferire beni immobili e per la controdichiarazione, la prima necessaria ad ottenere una pronuncia ex art. 2932 c.c. e la seconda per dimostrare l'accordo simulatorio, la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere la non Ric. 2019n. 26004 sez.

S3 - ud. 16 - 03 - 20 23 -10- contestazione della simulazione dei contratti di locazione, d edo tt a i n giudizio e accertat a dal T ribunale , non sufficiente a superare la mancanza di una controdichiarazione scritta.

Secondo i ricorrenti, pur in mancanza del riconoscimento in favore degli appellanti del diritto di conseguire giudizialmente di trasferimento dell'immobile, la Corte di merito non avrebbe potuto negare l'inefficacia/nullità dei contratti di locazione simulati né era necessari a in appello alcunareiterazione delle richieste di interrogatorio formale e di deferimento del giuramento decisorio, stante la non contestazione accertata in entrambi i gradi di merito.

D alla non contestazione dell'accordo allegato discendeva l'accertata simulazione dei contratti con locativi, che dunque non abbisognava di alcuna prova , stante la relevatio ab onere probandi previstadall'art. 115, comma 1, c . p . c .

2.1. Il motivoè inammissibile e gradatamente infondato.

Ed invero, rilevato che le due righe sopra riportate della motivazione della sentenza impugnata e oggetto specifico della proposta censura risultano chiaramente enunciatedalla Corte di merito a chiusura di una precedente ampia motivazione, come reso palese dalla premessa alle stesse «Manca, alfine, …», con la conseguenza che la parte criticata risulta manifestamente enunciata in via meramente aggiuntiva rispetto alle argomentazioni precedenti (in gran parte testualmente riportate nel motivo ma non fatte oggetto di specifiche censure ad esse specificamente rapportate , sicch é sul punto si ravvisano profili di inammissibilità delmotivo), il che priva di decisività l’affermazione contenuta nelle righe in parola,ritiene questa Corte che, comunque,il motivo deve essere disatteso.

Infatti va rimarcato che la censura proposta - che , al di là della congerie delle norme evocate nella rubrica del mezzo in scrutinio, appare riferibile solo ad una pretesa violazion e del principio di non Ric. 2019n. 26004 sez.

S3 - ud. 16 - 03 - 20 23 -11- contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.- risulta priva di fondamento in quanto dal brano della memoriaintegrativa del 5.3.2015, depositata in primo grado nel giudizio RG n. 4932/2014 da [OSCURATO:PERSONA], non emerge la invocata non contestazione della dedotta simulazion e dei contratti locativi, né i ricorrenti hanno cura di spiegare in modo puntualeil loro assunto con riferimento specifico al tenore di quanto riportato della richiamata memoria nel motivo all’esame .

Inoltre , va evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti a p. 62 del ricorso, la Corte territoriale non «ha dato atto della mancata contestazione dell’accor d o simulatorio » ma , a conclusione di un articolato ragionamento in sede di valutazione delle risultanze istruttorie, ha ritenutoche «Perciò, le dichiarazioni difensive di parte [OSCURATO:PERSONA], circa la sussistenza di patto di retrovendita inter partes – che, com’è noto non hanno valenza confessoria ... – rimangono meri elementi indiziari, inidonei a fondare la conclusione per cui, estinto il mutuoper integrale pagamento, tramite le rate di canone locatizio, CSP e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero avuto il diritto di stipulareil rogito d’acquisto della proprietà dell’immobile in parola, o conseguirne sentenza ex art. 2932 cc.».

Deve ritenersi, quindi, che la Corte territoriale ha tenuto ben presenti le dife se della società attuale controricorrente e le ha valutate , pervenendo all’evidenza alla conclusione che non sia stata raggiunta la prova del dedotto accordo simulatorio in relazione ai contratti di locazione di cui si discute in causa, sicché, sostanzialmente, con la censura proposta, i ricorrenti finiscono per chiedere pure una rivalutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in questa sede.

3. Con il secondo motivo, rubricato « V iolazion e e /o fals a applicazione degli artt.1414, 1417, 2697 c.c. e dell'art . 115, comma 1, c.p.c. in relazione all'art 360, I co . , n . 3 ) , c . p . c . ; n ullità della Ric. 2019n. 26004 sez.

S3 - ud. 16 - 03 - 20 23 -12- sentenza e/o del procedimento in relazione all'art. 360, I co . , n . 4 ) , c.p.c., con riferiment o agli a rtt. 1414 , 1417, 2697 e d all'art . 115, comma 1, c.p.c.», i ricorrenti sostengono che la Corte di merito sarebbe incorsa in errore altresì nell'aver ritenuto la necessità di una controdichiarazione in forma scritta ad substantiam per dimostrare il diritto degli appellanti, attuali ricorrenti, ad ottenere il trasferimento dell'immobile aggiudicatosi all'asta da [OSCURATO:PERSONA], considerando che taleera la forma pre scritta per la vendita immobiliare pattuita t r a leparti.

Secondo i ricorrenti,anche quando il contratto dissimulato esiga la forma scritta ad substantiam, come nel caso di specie, non sarebbe necessario che la controdichiarazione rivesta la medesima form a , essendo sufficiente la forma scrittaad probationem tantum e , quindi , sarebbe evidente l'errore della Corte di merito laddove ha ritenuto che la mancanza di una controdichiarazione in forma scritta ad substantiam elidesse anche il diritto al conseguimento della proprietà del bene, ovvero alla restituzione delle somme anticipate.

Ad avviso dei ricorrenti, infatti, pos to che la forma dell'accordo simulatorio richiesto unicamente ad probationem, al fine di palesare il negozio dissimulato, la sua non contestazione, nella specie – sempre secondo i ricorrenti – accertata sia nel giudizio di primo grado che in appello,determinerebbe la relevatio ab onere probandi sul punto, con la conseguenza che i ricorrenti, pur non potendosi vedere riconosciuto il diritto all'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c .c. , avrebbero conservato il diritto al trasferimento della proprietà dell'immobile da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ovvero alla restituzione del le somme corrisposte.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Ric. 2019n. 26004 sez.

S3 - ud. 16 - 03 - 20 23 -13- Ed invero il mezzo all’esame, oltre a presentare i profili di inammissibilitàgià evidenziati in relazione al primo motivo, quanto alla riproduzione d ella medesima parte , neppure integrale, della motivazione della sentenza impugnata già riportata nel primo mezzo senza specificare come l’oggetto della critica si connetta a tale complessiva motivazione, è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi.

La Corte di merito non ha infatti riferito a p. 15 della motivazione della sentenza impugnata (espressamente richiamata a p. 68 del ricorso) la forma scritta ad substantiam ad una controdichiarazion e rispetto ad un accordo simulatorio bensì al dedotto patto di trasferimento dell’immobile e ha conseguentemente escluso la possibilità di f ar luogo a pronuncia e x art. 2932 c.c. mentre alcun riferimento c’è nella sentenza impugnata in relazione alla restituzione delle somme che si assumono anticipate.

Perta nto, il motivo articola una censura priva di pertinenza con la motivazione della sentenza impugnata.

A quanto precede va aggiunto che il pactum fiduciaeadombrato dai ricorrenti nella memoria non risulta essere stato specificamente dedotto in precedenza.

4. Il ricorso deve essere, pertanto,rigettato.

5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorren t i , ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Ric. 2019n. 26004 sez.

S3 - ud. 16 - 03 - 20 23 -14- eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13(Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315) P.Q.M.

La Corte r i gett a il ricorso; condanna i ricorrent i, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente, in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26004/2019 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona dell’ a mministratore u nico e l egale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] , e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difes i da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2019n. 26004 sez. S3 - ud. 16 - 03 - 20 23 -2- [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro temporedott. [OSCURATO:PERSONA],domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difes a da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 1229/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 4/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida,[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. convenne in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., lamentando il mancato pagamento dei canoni di locazione da giugno 2010 ad agosto 2014 , per complessivi euro 120.960, 00, oltre accessori ed interessi,relativi al contratto di locazione stipulato il 27 gennaio 2007e avente ad oggetto un immobile ad uso commerciale sito in Tradate, alla via MonteGrappa 73. Si costituì la convenuta opponendosi alla convalida e chiedendo che venisse accertata la simulazione del contratto di locazione,che venisse ordinato ex art . 2932 c.c. il trasferimento dell'immobile oggetto del contratto e che l’intimante venisse condannata alla restituzione della sommadi euro 65.000,00, dell’importo pa ri a lla differenza tra quanto versato mensilmente in forza del contratto simulatoe il valore locatizio dell'immobile, nonché alla restituzione della somma di euro 80.000,00, quale costo delle opere di manutenzione straordinarie eseguite nell'immobile. Ric. 2019n. 26004 sez. S3 - ud. 16 - 03 - 20 23 -3- Rappresentò la società convenuta che tra le parti, grazie all'intervento di due professionisti, il dottor [OSCURATO:PERSONA] e la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], era intervenuto un accordo in virtù del quale la società intimante(gestita dai predetti professionisti ma di proprietà di terzi) avrebbe prima acquistato all'asta giudiziaria l'immobile in questionee poi gli stessi avrebbero acquistato le quote di tale società per poi trasferirle a [OSCURATO:SOCIETA]. con l’immobile acquistato all’asta. La provvista per il pagamento della somma dovuta per l'aggiudicazione doveva essere creata m e diante la stipu la, a cura della società intimante, di un mutuo ipotecario , che sarebbe stato effettivamente pagato dalla società convenuta mediante versamenti periodici, giustificati simulando la stipula di un contratto di locazione avente ad oggetto il detto immobile. Rappresentòla società convenuta di aver consegnato all'attrice la somma di euro65.000,00 per consentire la partecipazione all'asta, c he l'attrice si era aggiudicata per il prezzo dieuro 255.000 ,00. E videnzi ò che dopo l'aggiudicazione dell'immobile le quote della società attrice erano state acquistate dal Mendichi e dalla Sardella che la società attrice aveva versato la differenza tra la cauzione versata e il prezzo di aggiudicazione senza avvalersi del mutuo ipotecario. Dedusseche, in esecuzione degli accordi intercorsi, il 26 dicembre 2016 la società at trice e M assimo Z aramella avevano stipulato un contratto di locazione ad uso abitazione avente ad oggetto il piano rialzato del l'unità immobiliare già indicata e il giorno successivo (questo secondo la ricorrente , ma in pari data secondo la sent enza impugnata,v. p. 7, che però nel disp ositivo indica il 27.12.2016 come data distipula di entrambi i contratti) la società attrice e la convenuta avevano stipulato il contratto di locazione ad uso diverso avente ad oggetto il piano seminterrato del la medesima unità immobiliare, Ric. 2019n. 26004 sez. S3 - ud. 16 - 03 - 20 23 -4- prevedendo per entrambi i contratti un canone superiore a quello di mercato al fine di ottenere la provvista per il mutuo. Sostennela convenuta che: da gennaio a maggio 2007 erano stati versati euro 16.000,00per i due contratti di locazione; in data 30 luglio 2007 l'attrice aveva stipulato un contratto di mutuo ipotecario per la somma di euro 222.000,00; da gennaio 2007 a novembre 2012 erano stati corrisposti all'attrice, a titolo di canoni di locazione , euro 166.299,40 nonché pagati oltre euro 80.000,00 per opere di manutenzione straordinaria dell'immobile; ciò nonostante le quote sociali non erano state trasferite alla convenuta. C.S.P. S. r . l . concluse chiedendo, in via preliminare , il rigetto della richiesta volta all’emissione dell'ordinanza ex art.665 c.p.c. , la riunione del procedimento con quello promosso ex art. 658 c .p. c . contro [OSCURATO:PERSONA] e,nel merito, il rigetto della domanda di convalida e , in via riconvenzionale, il trasferimento delle partecipazioni societarie dell'immobile ex art.2932 c.c. e la restituzione delle somme versate a titolo di acconto per la cauzione dell'asta giudiziaria, della somma di euro 80.000,00 per le opere di manutenzione straordinaria e della differenza fra i canoni versati e l'effettivo valore locatizio dell'immobile. Il giudice rigettò l'istanza volta all'emissione dell'ordinanza di rilascio e,convertito il rito, concesse alle parti il termine per il deposito dellememorie integrativ e. L’intimante nella sua memoria integrativa ammise che era stato stipulato un patto di retrovendita tra l'attrice e lo Z aramella ma non con la società convenuta, aventead oggetto gli immobili già richiamati, ma che tale patto era nullo ai sensi dell'art.1344 c.c. , essendo la causa illecita perché il detto contratto costituiva il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa, mentre , a s u o avviso, era perfettamente valida l'aggiudicazione dell'asta a favore dell'attrice che Ric. 2019n. 26004 sez. S3 - ud. 16 - 03 - 20 23 -5- non era tenuta a retrocedere l'immobile in adempimento del mandato o del patto di retrovendita a su o tempo con venuto , salvo , evidentemente,la restituzione degli eventuali importi versati. L'attrice quindi eccepì«il difetto di legittimazione passiva … della società C . S . P . s.r.l. in ordine alla domande r iconvenzionali svolte » in quanto « ogni trattativa, accordo, comunicazione incontro con i soci di Immobiliare PAWI è[era] stato svolto unicamente da [OSCURATO:PERSONA] … unico legittimato a richiedere l’adempimento del patto di retrovendita» (la cui legittimità per nullità ex art. 1344 c.c. era stata peraltro contestata) e sostenne la validità e l'efficacia del contratto di locazione stipulato con la società convenuta. Neg ò che le opere di manutenzione straordinaria fossero state eseguite e che le somme indicate fossero state pagate;ammise, invece , di aver ricevuto importi per complessivi euro 166.299,40 in forza di entrambi icontratti di locazione, precisando che i canoni dovuti dalla convenuta erano stati maggiorati dell'IVAe al riguardos peci ficò che l o Z aramella aveva versato in conto canoni di locazione ad uso abitativo euro 45.700,00; ammise di aver ricevutola somma di euro 65.000,00dallo [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione all'asta ma sostenne che detta somma era stata trattenuta in compensazione con i canoni dovuti in forza dei due contratti di locazione e più precisamente euro 16.055,00 a favore dello Z aramella ed euro 48.945,00 inconto canoni di locazione dovuti da C.S. P . , dedotti euro 12.400,00utilizzati dall'attrice per l'acquisto dell'impianto di allarme dell'immobile. L'attrice precisò pure che alla data dello sfratto erano dovuti dalla convenuta canoni di locazione per complessivi euro 221.740,00 (di cui euro 184.000,00 per 92 mensilità maturate dalla data di decorrenza del contratto ed euro 37.740 per IVA) e che la convenuta aveva versato la complessiva somma di euro 151.144,40, conteggiata la somma di euro 102.199,40 e la quota parte di euro Ric. 2019n. 26004 sez. S3 - ud. 16 - 03 - 20 23 -6- 65.000,00 oggetto di co mpe nsazione per euro 48.945 ,00, cosicché risultava una morosità di euro 70.595,60, IVA inclusa, oltre ad euro 14.640,00 per gli ulteriori canoni maturati nelle more del giudizio . Sostenne,infine, l'attrice che anche se il patto di retrovendita non fosse stato nullo lo stesso doveva essere considerato comunque risolto per grave e perdurante inadempimento della società convenuta,in quanto, essendo stato stipulato nel 2006, dopo oltre nove anni la società convenuta non era stata in grado di assolvere l'obbligazione di restituire gli importi versati dall'attrice per l'acquisto dell'immobile. La convenuta nella sua memoria integrativa reiterò l'istanza di riunione con il procedimento di convalida di sfratto promosso contro lo [OSCURATO:PERSONA], ribadendo che il contratto di locazione era simulato, che la simulazione era provata dalla corrispondenza inter partes e dalla circostanza che nelle scritture contabili dell'attrice alcuni canoni non era stati registrati. Rappresentò inoltre la convenuta che la volontà delle parti non era stata quella di porre in essere un contratto per il godimento dell'immobile ma un contratto di mutuo che era nullo, annullabile e , comunque , inefficace . Quando alla nullità del patto di retrovendita, la convenuta dedusse che , nel caso all’esame, non era applicabile il divieto ex art.579 c.p.c. perché la C . S . P . non era debitrice di alcunché. Evidenziò, infine, di aver fornito documentalmente la prova del pagamento del costo delle opere di manutenzione straordinaria eseguite e concluse chiedendo, in via preliminare , la riunione delle predette due cause, l'autoriz zazione alla chiamata in giudizio del M endichi e della S ardella , quali mandatari senza rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA]. per l'acquisto dell'immobile all'asta , in quanto responsabili in solido, unitamente all'attrice , dei danni conseguenti al grave inadem pimento del mandato conferito e, nel merito, la declaratoria della simulazione assoluta e/ o relativa del Ric. 2019n. 26004 sez. S3 - ud. 16 - 03 - 20 23 -7- contratto di locazione in questione, la declaratoria di nullità o di inefficacia o l'annullamento del predetto contratto di locazione; in via riconvenzionale, previa declaratoria di accertamento che le somme versate da [OSCURATO:SOCIETA]. e da M assimo Z aramella in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r. l . per l'acquisto dell'immobile erano pari a euro 225.299,40, disporsi , ex art . 2932 c.c., il trasferimento dell'unità immobiliare oggetto di causa, determinando l'importo d a versarsi a saldo del prezzo; in via del tutto subordinata , accertare e dichiarare che l'[OSCURATO:PERSONA], in solido con Aureli o M endichi e d [OSCURATO:PERSONA], era inadempient e nell'esecuzione del mandato senza rappresentanza conferitoleda C. S . P . S. r . l . e , per l ’ effett o , condanna r e i predetti al risarcimento dei danni ai sensi d ell'art . 2043 c.c., danni quantificati in euro 236.210,40 oltre int ere s s i e rivalutazione monetaria. Il Tribunale,disposta la chiesta riunione dei due procedimenti già indicati ed espletata l’istruttoria, con sentenza n. 1069/2017, pubblicata il 14.12.2017, rigettò tutte le domande proposte e compensò per intero tra le parti le spese di lite. Avverso tale decisioneC.[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] proposero gravame, cui resistette [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che propose, a sua volta, impugnazione incidentale. La Corte di appello di Milano , con sentenza n. 1229/2019, pubblicata il 4.4.2019, rigettò l’appello principale; in accoglimento dell’appello incidentale:a) “convalidò” lo sfratt o per morosità intimato a C.S.P. S . r . l . con atto notificato in data 27.10.2014, dichiarò risolto il contratto di locazione stipulato in data 27.12.2006per inadempimento del conduttore C.S.P. e condannò lo stesso conduttore al rilascio dell’immobile locatoin favore della società locatrice; b) “ convalidò ” lo sfratto per morosità intimato a [OSCURATO:PERSONA] con atto notificato Ric. 2019n. 26004 sez. S3 - ud. 16 - 03 - 20 23 -8- in data 27.10.2014, dichiarò risolto il contratto di locazione stipulato in data 27.12.2006 per inadempimento del conduttore [OSCURATO:PERSONA] e condannò lo stesso conduttore al rilascio dell’immobile locatoin favore della società locatrice; condannò gli appellanti principali, in solido, alle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito in favore della controparte. Avverso la sentenza della Corte di merito [OSCURATO:PERSONA] e C.S.P. S . r . l . ha nno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. Il P.G. non ha depositato conclusioni scritte. Sia i ricorrentiche la controricorrent e hanno depositato memorie . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] rileva preliminarmente che la prolissità del ricorso e la tecnica di formulazione dei motivi risultano tali da sfiorare l’inammissibilità per violazione dell’art. 366 n. 3 c.p.c. (v. Cass., sez. un.,n. 5698 del 11/04/2012 e successive conformi ) ; in particolare, il ricorso presenta, un’esposizione del fatto sostanziale e processuale di ben 53 pagine e mezza, che si dilunga nella riproduzione diretta ed indiretta di una serie di atti processuali e tale esposizione , lungi dal caratterizzarsi come sommaria, risulta tendenzialmente totalitaria. Tuttavia, lo scrutinio dei motivi del ricorso non ne risulta impedito e, pertanto, vi si può procedere 2. Il primo motivo è così rubricato: « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 141 4, 1417, 2697 c.c. e dell'art . 115, comma 1, c.p.c., in relazione all'art . 360, I co ., n . 3 ) , c .p.c. ; n ullità della sentenza e/o del procedimento in relazione all'art. 360, I co ., n . 4 ) , c.p.c., con riferimento agli art t. 1414, 1417, 2697 c.c . ed all'art . 115, comma 1, c.p.c.». Ric. 2019n. 26004 sez. S3 - ud. 16 - 03 - 20 23 -9- Con tale mezzo i ricorrenti sostengono che la Corte di merito sarebbe incorsa in errore per aver ritenuto la necessità, ex art. 1417 c.c., di una controdichiarazione scritta « con cui le parti dichiarano oggettivamente simulata la locazione in parola e dissimulante, piuttosto, patto di vendita». Assumono i ricorrentiche, atteso il carattere meramente probatorio della controdichiarazione,la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto per essa sufficiente la forma scritta ad probationem tantum , escludendo la necessità di una forma scrittaad substantiam, servendo la controdichiarazione solo a provare in giudizio la volontà delle parti di porre in essere un negozio diverso da quello simulato. Deducono i ricorrenti che, nel caso di specie , ci si t rov erebbe di fronte non solo alla non contestazione dell'accordo simulatorio ma addirittura al la sua esplicita ammissione ex adverso , avendo la controparte non contestato l’accordo simulatorio ma semplicemente eccepito il mancato diritto dei convenuti ad ottenere automaticamente il ritrasferimento dell'immobile per l'illiceitàdella causa del mandato ex art.1344 c.c., in relazione al divieto di cui all’ art . 579 c . p . c ., illiceità, questa,peraltro non ritenuta dalla Corte di appello. Ad avviso dei ricorrenti, esclusa l'illiceità del mandato , anche il giudice a quo a vrebbe dato atto della mancata contestazione dell'accordo simulatorio ritenendola tuttavia insufficiente a supplire, non solo alla mancanza di mandato in forma scritta ad substantiam, ma anche alla mancanza della controdichiarazione scritta. Sostengono i ricorrenti che , attesa la diversa finalità delle due forme richieste rispettivamente per il mandato a ritrasferire beni immobili e per la controdichiarazione, la prima necessaria ad ottenere una pronuncia ex art. 2932 c.c. e la seconda per dimostrare l'accordo simulatorio, la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere la non Ric. 2019n. 26004 sez. S3 - ud. 16 - 03 - 20 23 -10- contestazione della simulazione dei contratti di locazione, d edo tt a i n giudizio e accertat a dal T ribunale , non sufficiente a superare la mancanza di una controdichiarazione scritta. Secondo i ricorrenti, pur in mancanza del riconoscimento in favore degli appellanti del diritto di conseguire giudizialmente di trasferimento dell'immobile, la Corte di merito non avrebbe potuto negare l'inefficacia/nullità dei contratti di locazione simulati né era necessari a in appello alcunareiterazione delle richieste di interrogatorio formale e di deferimento del giuramento decisorio, stante la non contestazione accertata in entrambi i gradi di merito. D alla non contestazione dell'accordo allegato discendeva l'accertata simulazione dei contratti con locativi, che dunque non abbisognava di alcuna prova , stante la relevatio ab onere probandi previstadall'art. 115, comma 1, c . p . c . 2.1. Il motivoè inammissibile e gradatamente infondato. Ed invero, rilevato che le due righe sopra riportate della motivazione della sentenza impugnata e oggetto specifico della proposta censura risultano chiaramente enunciatedalla Corte di merito a chiusura di una precedente ampia motivazione, come reso palese dalla premessa alle stesse «Manca, alfine, …», con la conseguenza che la parte criticata risulta manifestamente enunciata in via meramente aggiuntiva rispetto alle argomentazioni precedenti (in gran parte testualmente riportate nel motivo ma non fatte oggetto di specifiche censure ad esse specificamente rapportate , sicch é sul punto si ravvisano profili di inammissibilità delmotivo), il che priva di decisività l’affermazione contenuta nelle righe in parola,ritiene questa Corte che, comunque,il motivo deve essere disatteso. Infatti va rimarcato che la censura proposta - che , al di là della congerie delle norme evocate nella rubrica del mezzo in scrutinio, appare riferibile solo ad una pretesa violazion e del principio di non Ric. 2019n. 26004 sez. S3 - ud. 16 - 03 - 20 23 -11- contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.- risulta priva di fondamento in quanto dal brano della memoriaintegrativa del 5.3.2015, depositata in primo grado nel giudizio RG n. 4932/2014 da [OSCURATO:PERSONA], non emerge la invocata non contestazione della dedotta simulazion e dei contratti locativi, né i ricorrenti hanno cura di spiegare in modo puntualeil loro assunto con riferimento specifico al tenore di quanto riportato della richiamata memoria nel motivo all’esame . Inoltre , va evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti a p. 62 del ricorso, la Corte territoriale non «ha dato atto della mancata contestazione dell’accor d o simulatorio » ma , a conclusione di un articolato ragionamento in sede di valutazione delle risultanze istruttorie, ha ritenutoche «Perciò, le dichiarazioni difensive di parte [OSCURATO:PERSONA], circa la sussistenza di patto di retrovendita inter partes – che, com’è noto non hanno valenza confessoria ... – rimangono meri elementi indiziari, inidonei a fondare la conclusione per cui, estinto il mutuoper integrale pagamento, tramite le rate di canone locatizio, CSP e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero avuto il diritto di stipulareil rogito d’acquisto della proprietà dell’immobile in parola, o conseguirne sentenza ex art. 2932 cc.». Deve ritenersi, quindi, che la Corte territoriale ha tenuto ben presenti le dife se della società attuale controricorrente e le ha valutate , pervenendo all’evidenza alla conclusione che non sia stata raggiunta la prova del dedotto accordo simulatorio in relazione ai contratti di locazione di cui si discute in causa, sicché, sostanzialmente, con la censura proposta, i ricorrenti finiscono per chiedere pure una rivalutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in questa sede. 3. Con il secondo motivo, rubricato « V iolazion e e /o fals a applicazione degli artt.1414, 1417, 2697 c.c. e dell'art . 115, comma 1, c.p.c. in relazione all'art 360, I co . , n . 3 ) , c . p . c . ; n ullità della Ric. 2019n. 26004 sez. S3 - ud. 16 - 03 - 20 23 -12- sentenza e/o del procedimento in relazione all'art. 360, I co . , n . 4 ) , c.p.c., con riferiment o agli a rtt. 1414 , 1417, 2697 e d all'art . 115, comma 1, c.p.c.», i ricorrenti sostengono che la Corte di merito sarebbe incorsa in errore altresì nell'aver ritenuto la necessità di una controdichiarazione in forma scritta ad substantiam per dimostrare il diritto degli appellanti, attuali ricorrenti, ad ottenere il trasferimento dell'immobile aggiudicatosi all'asta da [OSCURATO:PERSONA], considerando che taleera la forma pre scritta per la vendita immobiliare pattuita t r a leparti. Secondo i ricorrenti,anche quando il contratto dissimulato esiga la forma scritta ad substantiam, come nel caso di specie, non sarebbe necessario che la controdichiarazione rivesta la medesima form a , essendo sufficiente la forma scrittaad probationem tantum e , quindi , sarebbe evidente l'errore della Corte di merito laddove ha ritenuto che la mancanza di una controdichiarazione in forma scritta ad substantiam elidesse anche il diritto al conseguimento della proprietà del bene, ovvero alla restituzione delle somme anticipate. Ad avviso dei ricorrenti, infatti, pos to che la forma dell'accordo simulatorio richiesto unicamente ad probationem, al fine di palesare il negozio dissimulato, la sua non contestazione, nella specie – sempre secondo i ricorrenti – accertata sia nel giudizio di primo grado che in appello,determinerebbe la relevatio ab onere probandi sul punto, con la conseguenza che i ricorrenti, pur non potendosi vedere riconosciuto il diritto all'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c .c. , avrebbero conservato il diritto al trasferimento della proprietà dell'immobile da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ovvero alla restituzione del le somme corrisposte. 3.1. Il motivo è inammissibile. Ric. 2019n. 26004 sez. S3 - ud. 16 - 03 - 20 23 -13- Ed invero il mezzo all’esame, oltre a presentare i profili di inammissibilitàgià evidenziati in relazione al primo motivo, quanto alla riproduzione d ella medesima parte , neppure integrale, della motivazione della sentenza impugnata già riportata nel primo mezzo senza specificare come l’oggetto della critica si connetta a tale complessiva motivazione, è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. La Corte di merito non ha infatti riferito a p. 15 della motivazione della sentenza impugnata (espressamente richiamata a p. 68 del ricorso) la forma scritta ad substantiam ad una controdichiarazion e rispetto ad un accordo simulatorio bensì al dedotto patto di trasferimento dell’immobile e ha conseguentemente escluso la possibilità di f ar luogo a pronuncia e x art. 2932 c.c. mentre alcun riferimento c’è nella sentenza impugnata in relazione alla restituzione delle somme che si assumono anticipate. Perta nto, il motivo articola una censura priva di pertinenza con la motivazione della sentenza impugnata. A quanto precede va aggiunto che il pactum fiduciaeadombrato dai ricorrenti nella memoria non risulta essere stato specificamente dedotto in precedenza. 4. Il ricorso deve essere, pertanto,rigettato. 5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorren t i , ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Ric. 2019n. 26004 sez. S3 - ud. 16 - 03 - 20 23 -14- eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13(Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315) P.Q.M. La Corte r i gett a il ricorso; condanna i ricorrent i, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente, in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
Sentenza Cassazione n. 22217/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris