Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 27078/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte Suprema di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; la memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese (come da nota); [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 4 aprile 2025, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia resa il giorno 8 novembre 2023 dal Tribunale di Padova, ha escluso la contestata recidiva e rideterminato la pena in mesi cinque di reclusione, confermando nel resto la prima decisione che aveva dichiarato 1Paolo [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di diffamazione aggravata (art. 595, comma 3, cod. pen.) in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA], con le conseguenti statuizioni civili.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione di norme processuali previste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), segnatamente dell'avviso di conclusione delle indagini e della sentenza di primo grado, in relazione alla modifica del capo di imputazione intervenuta nel corso del giudizio di primo grado (che ha aggiunto all'editto accusatorio la commissione del fatto, intervenendo alla trasmissione radiofonica «La zanzara) che avrebbe determinato la contestazione di un fatto nuovo, radicalmente diverso da quello originariamente addebitato (commesso il 19 febbraio 2018 tramite post pubblicati su Facebook, laddove la diffamazione durante la trasmissione radiofonica avrebbe avuto luogo il 20 febbraio 2018), con conseguente violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 522 cod. proc. pen. e determinando un concreto pregiudizio per il diritto di difesa.

2.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la mancanza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), ad avviso della difesa pure apparente, poiché sarebbero state disattese senza argomentare effettivamente le doglianze volte al riconoscimento dell'esercizio del diritto di critica (sollevate sulla scorta della giurisprudenza, anche sovranazionale, relativa ai criteri di bilanciamento tra tutela della reputazione e libertà di espressione).

3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile del ricorso, in quanto entrambi i motivi sarebbero generici e reitererebbero censure già dedotte in appello e adeguatamente disattese dalla Corte territoriale (la quale avrebbe correttamente escluso la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, nonché reputato la condotta dell'imputato estranea all'esercizio del diritto di critica).

Il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata, anche con riferimento alle statuizioni civili, e la liquidazione delle spese sostenute nel presente giudizio, come da nota. 2CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

Il che assorbe ogni ulteriore censura.

2. Secondo la consolidata giurisprudenza, «in tema di diffamazione, la Corte di cassazione può sindacare il contenuto diffamatorio della frase che si assume lesiva dell'altrui reputazione e l'eventuale sussistenza di una causa di giustificazione, al fine di pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato» (Sez. 5, n. 7694 del 10/02/2026, Ianiri, Rv. 289324 - 01; cfr. pure, tra le altre, Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145 - 01; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, Travaglio, Rv 233749).

Si tratta di un principio che non «deroga[....], per il reato di diffamazione, alle regole generali che sovrintendono ai compiti della Corte di cassazione e ai limiti del giudizio di legittimità, ma costituisce applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. in forza della quale, in ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza» (Sez. 5, n. 7694/2026, cit.).

Difatti, «l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio»; «nel caso del giudizio di legittimità, l'epilogo decisorio è quello dell'art. 620, lettera I), cod. proc. pen. che, tra i casi di "annullamento senza rinvio", prevede l'ipotesi in cui la Corte di cassazione ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e in ogni altro caso in cui giudica superfluo il rinvio» (ivi, che richiama Sez.

U n. 12283 del 25/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 230529 - 01, e così prosegue: «il giudice di legittimità non diventa "giudice del fatto", né potrebbe esserlo, ma semplicemente opera una verifica sui fatti come accertati dal giudice di merito sulla base delle prove raccolte, per stabilire se, ad esempio, risulti l'insussistenza del fatto, per mancanza dell'elemento materiale, oppure emerga (dalla stessa ricostruzione della vicenda riportata in sentenza) una causa di giustificazione, rispettando pur sempre i limiti di cognizione delineati dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.»).

2.1. In secondo luogo, come pure ormai chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, occorre ricordare che: 3- «in tema di diffamazione, l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato» (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15089 del 29/11/2019 - dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279084 - 01; Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010 - dep. 2011, Simeone, Rv. 249239 - 01); - difatti, «la nozione di "critica", quale espressione della libera manifestazione del pensiero» rimanda «anche e soprattutto» all'area «della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all'oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore.

I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall'art. 2 cost., onde non è consentito» - per quel che qui importa - «trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico» (Sez. 5, n. 12180 del 31/01/2019, Valente, Rv. 276033 - 01, che richiama, tra le altre, Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, C., Rv. 267866; cfr. pure Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017 - dep. 2018, Coppola, Rv. 272432 - 01; Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, Travaglio, Rv. 257794 - 01); - al riguardo, «occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio-temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere» (Sez. 5, n. 12180/2019, cit.; Sez. 5, n. 32027 del 23/03/2018, Maffioletti, Rv. 273573); - e il giudice, chiamato a «verificare se il negativo giudizio di valore espresso possa essere, in qualche modo, giustificabile nell'ambito di un contesto critico e funzionale all'argomentazione, così da escludere la invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario [...], con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti» (Sez. 5, n. 12180/2019, cit.; cfr. pure Sez. 5 n. 31669 del 14/04/2015, Marcialis, Rv. 264442; Sez. 5, n. 15060 del 23/02/2011, Dessì, Rv. 250174), deve apprezzare «il contesto dialettico nel quale si realizza la condotta» (Sez. 5, n. 12180/2019, cit.; Sez. 5, n. 37397/2016, cit.).

2.2. Tanto premesso, il ricorrente è stato condannato per il delitto aggravato di diffamazione in danno di [OSCURATO:PERSONA], in particolare per averne offeso la 4reputazione tramite espressioni correlate alla pratica da parte sua della caccia nonostante professi il buddismo; tali espressione sono state, in parte pubblicate su un sito Internet, in parte proferite nel corso di una trasmissione radiofonica (così esposte nel capo di imputazione: «perché, pubblicando sul sito internet www.centopercentoanimalisti.com diversi post nel quale, tra l'altro, si affermava: "[OSCURATO:PERSONA] si dichiara Buddista, ma va a caccia, contestare questa realtà non credo sia diffamazione, comunque sia, l'ex calciatore che ha contribuito a farci perdere un mondiale, si metta comodo, in coda, anzi in codina ..." ed ancora: intervenendo nel corso della trasmissione radiofonica "[OSCURATO:PERSONA]" affermava "[OSCURATO:PERSONA] ha una riserva di caccia in Argentina ... lui viaggia ... quindi i suoi sono viaggi della morte ... non è solo un assassino, è un grande assassino perché ha delle responsabilità, un'immagine da difendere ... auguro la morte di qualsiasi cacciatore ... anche quella di [OSCURATO:PERSONA].

Non solo lo auguro, ma brindo pure alla grande ... vado pure al suo funerale" nonché "[OSCURATO:PERSONA] mi ha denunciato.

Si metta in coda come tutti gli altri, chissenefrega delle querele ... sono querele per diffamazione, mica perché ho spaccato la testa a qualcuno"»).

La Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado, ritenendole frasi «gravemente denigratorie della reputazione della persona offesa, risolvendosi in un violento e gratuito attacco alle convinzioni religiose e alle modalità di vita di quest'ultima, con il coinvolgimento anche del passato agonistico di [OSCURATO:PERSONA], calciatore di livello mondiale» (cfr. sentenza impugnata).

Ed ha escluso il diritto di critica poiché esse, «lungi dall'esplicitare le ragioni di un giudizio negativo collegato a specifici fatti, consistono in un'aggressione gratuita alla sfera morale della persona offesa, manifestando un immotivato e feroce disprezzo personale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] giungendo sino ad augurarsi la morte dell'ex calciatore» (ivi).

Ad avviso del Collegio, ferma la natura diffamatoria delle espressioni in imputazione che hanno attribuito a [OSCURATO:PERSONA] qualità sfavorevoli, gettando una luce negativa su di lui (cfr. Sez. 5, n. 21869 del 09/04/2024, R., Rv. 286458 - 01; Sez. 5, n. 17944 del 07/02/2020, Versaci, Rv. 279116 - 01), in particolare l'indicazione della persona offesa come «assassino» (e «grande assassino») e la qualificazione dei suoi viaggi in Argentina per praticare la caccia come «viaggi della morte» (rispetto alle quali non vengono in rilievo ex se, poiché prive di autonoma portata offensiva della reputazione, il riferimento calcistico e le frasi con cui il ricorrente si è augurato la morte della persona offesa, da apprezzare unitamente a quelle appena riportate), ricorrono i presupposti della scriminante dell'esercizio del diritto di critica.

In primo luogo, ricorre il requisito della verità dei fatti posti a fondamento delle espressioni denigratorie.

Dalla sentenza di primo grado si trae che, in effetti, 5Roberto [OSCURATO:PERSONA], pur praticando da molti anni il buddismo, è un cacciatore e si dedica alla caccia nella propria casa in Argentina; e che l'imputato, «convinto animalista», ha sostenuto le proprie convinzioni sia tramite il sito internet di cui è responsabile (www.centopercentoanimalisti.com ) sia nel corso dell'intervista radiofonica in imputazione, sostenendo che la filosofia buddista e la pratica della caccia non possano conciliarsi.

Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici di merito, con le espressioni offensive è stato manifestato un giudizio negativo, una sferzante disapprovazione, certamente con toni aspri e taglienti, e tuttavia in maniera pertinente al tema in discussione e non sproporzionato nello specifico contesto, per l'appunto critico e funzionale all'argomentazione sostenuta, in cui l'imputato le ha formulate.

In altri termini, non può ravvisarsi un attacco gratuito ed arbitrario al patrimonio morale della persona offesa, tale da trasmodare in un'invettiva personale mediante espressioni inutilmente umilianti.

Devono, pertanto, ravvisarsi i presupposti dell'esercizio del diritto di critica, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato.

Rimane assorbita ogni ulteriore doglianza.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte Suprema di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; la memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese (come da nota); [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 aprile 2025, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia resa il giorno 8 novembre 2023 dal Tribunale di Padova, ha escluso la contestata recidiva e rideterminato la pena in mesi cinque di reclusione, confermando nel resto la prima decisione che aveva dichiarato 1Paolo [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di diffamazione aggravata (art. 595, comma 3, cod. pen.) in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA], con le conseguenti statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione di norme processuali previste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), segnatamente dell'avviso di conclusione delle indagini e della sentenza di primo grado, in relazione alla modifica del capo di imputazione intervenuta nel corso del giudizio di primo grado (che ha aggiunto all'editto accusatorio la commissione del fatto, intervenendo alla trasmissione radiofonica «La zanzara) che avrebbe determinato la contestazione di un fatto nuovo, radicalmente diverso da quello originariamente addebitato (commesso il 19 febbraio 2018 tramite post pubblicati su Facebook, laddove la diffamazione durante la trasmissione radiofonica avrebbe avuto luogo il 20 febbraio 2018), con conseguente violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 522 cod. proc. pen. e determinando un concreto pregiudizio per il diritto di difesa. 2.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la mancanza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), ad avviso della difesa pure apparente, poiché sarebbero state disattese senza argomentare effettivamente le doglianze volte al riconoscimento dell'esercizio del diritto di critica (sollevate sulla scorta della giurisprudenza, anche sovranazionale, relativa ai criteri di bilanciamento tra tutela della reputazione e libertà di espressione). 3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile del ricorso, in quanto entrambi i motivi sarebbero generici e reitererebbero censure già dedotte in appello e adeguatamente disattese dalla Corte territoriale (la quale avrebbe correttamente escluso la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, nonché reputato la condotta dell'imputato estranea all'esercizio del diritto di critica). Il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata, anche con riferimento alle statuizioni civili, e la liquidazione delle spese sostenute nel presente giudizio, come da nota. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito esposti. Il che assorbe ogni ulteriore censura. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza, «in tema di diffamazione, la Corte di cassazione può sindacare il contenuto diffamatorio della frase che si assume lesiva dell'altrui reputazione e l'eventuale sussistenza di una causa di giustificazione, al fine di pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato» (Sez. 5, n. 7694 del 10/02/2026, Ianiri, Rv. 289324 - 01; cfr. pure, tra le altre, Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145 - 01; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, Travaglio, Rv 233749). Si tratta di un principio che non «deroga[....], per il reato di diffamazione, alle regole generali che sovrintendono ai compiti della Corte di cassazione e ai limiti del giudizio di legittimità, ma costituisce applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. in forza della quale, in ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza» (Sez. 5, n. 7694/2026, cit.). Difatti, «l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio»; «nel caso del giudizio di legittimità, l'epilogo decisorio è quello dell'art. 620, lettera I), cod. proc. pen. che, tra i casi di "annullamento senza rinvio", prevede l'ipotesi in cui la Corte di cassazione ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e in ogni altro caso in cui giudica superfluo il rinvio» (ivi, che richiama Sez. U n. 12283 del 25/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 230529 - 01, e così prosegue: «il giudice di legittimità non diventa "giudice del fatto", né potrebbe esserlo, ma semplicemente opera una verifica sui fatti come accertati dal giudice di merito sulla base delle prove raccolte, per stabilire se, ad esempio, risulti l'insussistenza del fatto, per mancanza dell'elemento materiale, oppure emerga (dalla stessa ricostruzione della vicenda riportata in sentenza) una causa di giustificazione, rispettando pur sempre i limiti di cognizione delineati dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.»). 2.1. In secondo luogo, come pure ormai chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, occorre ricordare che: 3- «in tema di diffamazione, l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato» (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15089 del 29/11/2019 - dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279084 - 01; Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010 - dep. 2011, Simeone, Rv. 249239 - 01); - difatti, «la nozione di "critica", quale espressione della libera manifestazione del pensiero» rimanda «anche e soprattutto» all'area «della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all'oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore. I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall'art. 2 cost., onde non è consentito» - per quel che qui importa - «trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico» (Sez. 5, n. 12180 del 31/01/2019, Valente, Rv. 276033 - 01, che richiama, tra le altre, Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, C., Rv. 267866; cfr. pure Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017 - dep. 2018, Coppola, Rv. 272432 - 01; Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, Travaglio, Rv. 257794 - 01); - al riguardo, «occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio-temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere» (Sez. 5, n. 12180/2019, cit.; Sez. 5, n. 32027 del 23/03/2018, Maffioletti, Rv. 273573); - e il giudice, chiamato a «verificare se il negativo giudizio di valore espresso possa essere, in qualche modo, giustificabile nell'ambito di un contesto critico e funzionale all'argomentazione, così da escludere la invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario [...], con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti» (Sez. 5, n. 12180/2019, cit.; cfr. pure Sez. 5 n. 31669 del 14/04/2015, Marcialis, Rv. 264442; Sez. 5, n. 15060 del 23/02/2011, Dessì, Rv. 250174), deve apprezzare «il contesto dialettico nel quale si realizza la condotta» (Sez. 5, n. 12180/2019, cit.; Sez. 5, n. 37397/2016, cit.). 2.2. Tanto premesso, il ricorrente è stato condannato per il delitto aggravato di diffamazione in danno di [OSCURATO:PERSONA], in particolare per averne offeso la 4reputazione tramite espressioni correlate alla pratica da parte sua della caccia nonostante professi il buddismo; tali espressione sono state, in parte pubblicate su un sito Internet, in parte proferite nel corso di una trasmissione radiofonica (così esposte nel capo di imputazione: «perché, pubblicando sul sito internet www.centopercentoanimalisti.com diversi post nel quale, tra l'altro, si affermava: "[OSCURATO:PERSONA] si dichiara Buddista, ma va a caccia, contestare questa realtà non credo sia diffamazione, comunque sia, l'ex calciatore che ha contribuito a farci perdere un mondiale, si metta comodo, in coda, anzi in codina ..." ed ancora: intervenendo nel corso della trasmissione radiofonica "[OSCURATO:PERSONA]" affermava "[OSCURATO:PERSONA] ha una riserva di caccia in Argentina ... lui viaggia ... quindi i suoi sono viaggi della morte ... non è solo un assassino, è un grande assassino perché ha delle responsabilità, un'immagine da difendere ... auguro la morte di qualsiasi cacciatore ... anche quella di [OSCURATO:PERSONA]. Non solo lo auguro, ma brindo pure alla grande ... vado pure al suo funerale" nonché "[OSCURATO:PERSONA] mi ha denunciato. Si metta in coda come tutti gli altri, chissenefrega delle querele ... sono querele per diffamazione, mica perché ho spaccato la testa a qualcuno"»). La Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado, ritenendole frasi «gravemente denigratorie della reputazione della persona offesa, risolvendosi in un violento e gratuito attacco alle convinzioni religiose e alle modalità di vita di quest'ultima, con il coinvolgimento anche del passato agonistico di [OSCURATO:PERSONA], calciatore di livello mondiale» (cfr. sentenza impugnata). Ed ha escluso il diritto di critica poiché esse, «lungi dall'esplicitare le ragioni di un giudizio negativo collegato a specifici fatti, consistono in un'aggressione gratuita alla sfera morale della persona offesa, manifestando un immotivato e feroce disprezzo personale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] giungendo sino ad augurarsi la morte dell'ex calciatore» (ivi). Ad avviso del Collegio, ferma la natura diffamatoria delle espressioni in imputazione che hanno attribuito a [OSCURATO:PERSONA] qualità sfavorevoli, gettando una luce negativa su di lui (cfr. Sez. 5, n. 21869 del 09/04/2024, R., Rv. 286458 - 01; Sez. 5, n. 17944 del 07/02/2020, Versaci, Rv. 279116 - 01), in particolare l'indicazione della persona offesa come «assassino» (e «grande assassino») e la qualificazione dei suoi viaggi in Argentina per praticare la caccia come «viaggi della morte» (rispetto alle quali non vengono in rilievo ex se, poiché prive di autonoma portata offensiva della reputazione, il riferimento calcistico e le frasi con cui il ricorrente si è augurato la morte della persona offesa, da apprezzare unitamente a quelle appena riportate), ricorrono i presupposti della scriminante dell'esercizio del diritto di critica. In primo luogo, ricorre il requisito della verità dei fatti posti a fondamento delle espressioni denigratorie. Dalla sentenza di primo grado si trae che, in effetti, 5Roberto [OSCURATO:PERSONA], pur praticando da molti anni il buddismo, è un cacciatore e si dedica alla caccia nella propria casa in Argentina; e che l'imputato, «convinto animalista», ha sostenuto le proprie convinzioni sia tramite il sito internet di cui è responsabile (www.centopercentoanimalisti.com ) sia nel corso dell'intervista radiofonica in imputazione, sostenendo che la filosofia buddista e la pratica della caccia non possano conciliarsi. Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici di merito, con le espressioni offensive è stato manifestato un giudizio negativo, una sferzante disapprovazione, certamente con toni aspri e taglienti, e tuttavia in maniera pertinente al tema in discussione e non sproporzionato nello specifico contesto, per l'appunto critico e funzionale all'argomentazione sostenuta, in cui l'imputato le ha formulate. In altri termini, non può ravvisarsi un attacco gratuito ed arbitrario al patrimonio morale della persona offesa, tale da trasmodare in un'invettiva personale mediante espressioni inutilmente umilianti. Devono, pertanto, ravvisarsi i presupposti dell'esercizio del diritto di critica, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato. Rimane assorbita ogni ulteriore doglianza. P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 27078/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris