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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29279/2023

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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 4937 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio allegato al ricorso e autorizzazione ad agire dal Giudice delegato, dall’Avv.to Mario del Vaglio, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma alla Via XXIV Maggio n. 43; -ricorrente- Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] di rimborso Iva 2007-2010 Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore; -intimata– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5629/14/21 depositata in data 6 luglio 2021, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera.

Rilevato che -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare pro tempore , propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva accolto l’appello propostodall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , a vverso la sentenza n. 3109/09/2019 della Commissione Tributaria provinciale di Caserta che aveva accolto il ricorso della suddetta società avverso il silenzio –rifiuto all’istanza di rimborso -presentata dal Fallimento in data 27/7/2018 - di un credit o Iva pari a euro 162.850,68 che si assumeva originato nel 2007 ed che era stato esposto dalla società, per l’ultima volta, nel rigoRX2 della dichiarazione Mod.

Unico 2010, anno 2009 (di euro 196.817,00) per essere utilizzato in compensazione; -in punto di fatto, la CTR premette che: 1) il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione aveva proposto ricorso dinanzi alla CTP di Caserta avverso il silenzio- rifiuto all’istanza di rimborso presentata dallo stesso Fallimento, in data 27 luglio 2018, avente ad oggetto il credito Iva di euro 162.850,68 che si assumeva sorto nel 2007, esposto da ultimo nella dichiarazione 2010 per l’anno 2009, nel rigo RX2 per essere utilizzato in compensazione; 2)con sentenza n. 3109/09/2019, la CTP di Caserta lo aveva accolto ritenendo a) tempestiva l’istanza di rimborso presentata nel 2018 entro due anni dalla cessazione dell’attività, essendo stata la società dichiarata fallita nel 2017; b) non contestata dall’Agenzia l’esistenza del credito Iva in questione riportato per gli anni successivi mai utilizzato salvo due compensazioni negli anni 2010 e 2011; 3)avverso la suddetta sentenza aveva proposto appello l’Ufficio deducendo: a) la tardività della richiesta di rimborso Iva presentata oltre i termini decadenziali di due anni dal versamento previsti dall’art. 21 del d.lgs. 546/92, essendo stato il credito (di euro 196.817,00 poi ridottosi) indicato nel rigo RX della dichiarazione Mod 2010, per l’anno 2009, come credito da utilizzare in compensazione e non come credito richiesto a rimborso con inapplicabilità del termine di prescrizione decennale; b) la sussistenza di discordanze non avendo la società mai dichiarato durante il periodo di attività 2001-2017 alcuna operazione attiva ed essendo il credito Iva richiesto nascente da presunte operazioni effettuate in data antecedente al 2009; 4) aveva controdedotto il Fallimento eccependo preliminarmente la tardività dell’appello e nel merito la infondatezza del gravame; -la CTR, in punto di diritto, ha osservato che: 1) andava respinta l’eccezione di tardività dell’appello risultando agli atti una richiesta di rimborso del 25.7.2019 (confermata dal sollecito del 29.10.2019), atto diverso dalla notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per proporre l’impugnazione; 2) premesso che il credito Iva in oggetto (inizialmente di euro 196.817,00 poi ridotto a euro 162.850,68) era stato indicato, da ultimo, nella dichiarazione Mod. 2010, per l’anno 2009, quale credito da utilizzare in compensazione/detrazione e non quale credito richiesto a rimborso, era legittimo il diniego di rimborso in questione non essendo stata, in tal modo, formulata alcuna istanza di rimborso né sussistendo alcuna ragione per una conversione della istanza di compensazione in rimborsoatteso il sopraggiungere del fallimento molti anni dopo (2017); peraltro non risultava essere stata avanzata istanza formale di rimborso Iva nel termine biennale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/92; -l’Agenzia delle entrate rimane intimata; Considerato che -con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 51, comma 1, e 38, comma 2 del d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR rigettato l’eccezione di inammissibilità per tardività dell’appello proposto dall’Ufficio in data 6 novembre 2019 sull’assunto che, in data 25 luglio 2019, era stata notificata dalla società una “richiesta di rimborso” e non già la sentenza di secondo grado ancorché -come si evinceva dagli allegati 5 e 6 al ricorso di primo grado -in data 25 luglio 2019, unitamente al sollecito di pagamento Iva, fosse stata notificata, via pec, all’Agenzia delle entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Caserta anche la sentenza di secondo grado con conseguente inammissibilità del gravame proposto oltre il termine breve di sessanta giorni; - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 e 30, comma 2, del d.P.R. n. 633/72 e 2964 c.c. per avere la CTR ritenuto tardiva l’istanza di rimborso del credito Iva di euro 162.850,68 presentata dal Fallimento in data 27 luglio 2018 per mancato rispetto del termine biennale di cui all’art. 21 cit.decorrente dalla presentazione dell’ultima dichiarazione (Mod.

Unico 2010) sebbene, nella specie: 1) l’esposizione del detto credito nelrigo RX2 (per essere utilizzato in compensazione) della dichiarazione per l’anno 2009 fosse valsa come istanza di rimborso con applicazione del termine ordinario decennale, essendo, in seguito alla cessazione dell’attività della società, venuta meno la possibilità di utilizzare il credito in compensazione con i debiti per operazioni attive e, comunque, 2) il termine di decadenza biennale di cui all’art. 21 cit. fosse stato rispettato avuto riguardo come dies a quo alla data di cessazione dell’attività della società intervenuta con la dichiarazione di fallimento nel 2017; -con il terzo motivo si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 comma 6 Cost per avere la CTR con una motivazione illogica o apparente, ritenuto tardiva la istanza di rimborso del credito Iva presentata dal Fallimento in data 27 luglio 2018; - che, in relazione al primo motivo di ricorso, appare necessario acquisire il fascicolo d’ufficio dei gradi di merito; P.Q.

M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo d’uffic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 4937 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio allegato al ricorso e autorizzazione ad agire dal Giudice delegato, dall’Avv.to Mario del Vaglio, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma alla Via XXIV Maggio n. 43; -ricorrente- Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] di rimborso Iva 2007-2010 Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore; -intimata– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5629/14/21 depositata in data 6 luglio 2021, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare pro tempore , propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva accolto l’appello propostodall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , a vverso la sentenza n. 3109/09/2019 della Commissione Tributaria provinciale di Caserta che aveva accolto il ricorso della suddetta società avverso il silenzio –rifiuto all’istanza di rimborso -presentata dal Fallimento in data 27/7/2018 - di un credit o Iva pari a euro 162.850,68 che si assumeva originato nel 2007 ed che era stato esposto dalla società, per l’ultima volta, nel rigoRX2 della dichiarazione Mod. Unico 2010, anno 2009 (di euro 196.817,00) per essere utilizzato in compensazione; -in punto di fatto, la CTR premette che: 1) il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione aveva proposto ricorso dinanzi alla CTP di Caserta avverso il silenzio- rifiuto all’istanza di rimborso presentata dallo stesso Fallimento, in data 27 luglio 2018, avente ad oggetto il credito Iva di euro 162.850,68 che si assumeva sorto nel 2007, esposto da ultimo nella dichiarazione 2010 per l’anno 2009, nel rigo RX2 per essere utilizzato in compensazione; 2)con sentenza n. 3109/09/2019, la CTP di Caserta lo aveva accolto ritenendo a) tempestiva l’istanza di rimborso presentata nel 2018 entro due anni dalla cessazione dell’attività, essendo stata la società dichiarata fallita nel 2017; b) non contestata dall’Agenzia l’esistenza del credito Iva in questione riportato per gli anni successivi mai utilizzato salvo due compensazioni negli anni 2010 e 2011; 3)avverso la suddetta sentenza aveva proposto appello l’Ufficio deducendo: a) la tardività della richiesta di rimborso Iva presentata oltre i termini decadenziali di due anni dal versamento previsti dall’art. 21 del d.lgs. 546/92, essendo stato il credito (di euro 196.817,00 poi ridottosi) indicato nel rigo RX della dichiarazione Mod 2010, per l’anno 2009, come credito da utilizzare in compensazione e non come credito richiesto a rimborso con inapplicabilità del termine di prescrizione decennale; b) la sussistenza di discordanze non avendo la società mai dichiarato durante il periodo di attività 2001-2017 alcuna operazione attiva ed essendo il credito Iva richiesto nascente da presunte operazioni effettuate in data antecedente al 2009; 4) aveva controdedotto il Fallimento eccependo preliminarmente la tardività dell’appello e nel merito la infondatezza del gravame; -la CTR, in punto di diritto, ha osservato che: 1) andava respinta l’eccezione di tardività dell’appello risultando agli atti una richiesta di rimborso del 25.7.2019 (confermata dal sollecito del 29.10.2019), atto diverso dalla notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per proporre l’impugnazione; 2) premesso che il credito Iva in oggetto (inizialmente di euro 196.817,00 poi ridotto a euro 162.850,68) era stato indicato, da ultimo, nella dichiarazione Mod. 2010, per l’anno 2009, quale credito da utilizzare in compensazione/detrazione e non quale credito richiesto a rimborso, era legittimo il diniego di rimborso in questione non essendo stata, in tal modo, formulata alcuna istanza di rimborso né sussistendo alcuna ragione per una conversione della istanza di compensazione in rimborsoatteso il sopraggiungere del fallimento molti anni dopo (2017); peraltro non risultava essere stata avanzata istanza formale di rimborso Iva nel termine biennale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/92; -l’Agenzia delle entrate rimane intimata; Considerato che -con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 51, comma 1, e 38, comma 2 del d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR rigettato l’eccezione di inammissibilità per tardività dell’appello proposto dall’Ufficio in data 6 novembre 2019 sull’assunto che, in data 25 luglio 2019, era stata notificata dalla società una “richiesta di rimborso” e non già la sentenza di secondo grado ancorché -come si evinceva dagli allegati 5 e 6 al ricorso di primo grado -in data 25 luglio 2019, unitamente al sollecito di pagamento Iva, fosse stata notificata, via pec, all’Agenzia delle entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Caserta anche la sentenza di secondo grado con conseguente inammissibilità del gravame proposto oltre il termine breve di sessanta giorni; - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 e 30, comma 2, del d.P.R. n. 633/72 e 2964 c.c. per avere la CTR ritenuto tardiva l’istanza di rimborso del credito Iva di euro 162.850,68 presentata dal Fallimento in data 27 luglio 2018 per mancato rispetto del termine biennale di cui all’art. 21 cit.decorrente dalla presentazione dell’ultima dichiarazione (Mod. Unico 2010) sebbene, nella specie: 1) l’esposizione del detto credito nelrigo RX2 (per essere utilizzato in compensazione) della dichiarazione per l’anno 2009 fosse valsa come istanza di rimborso con applicazione del termine ordinario decennale, essendo, in seguito alla cessazione dell’attività della società, venuta meno la possibilità di utilizzare il credito in compensazione con i debiti per operazioni attive e, comunque, 2) il termine di decadenza biennale di cui all’art. 21 cit. fosse stato rispettato avuto riguardo come dies a quo alla data di cessazione dell’attività della società intervenuta con la dichiarazione di fallimento nel 2017; -con il terzo motivo si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 comma 6 Cost per avere la CTR con una motivazione illogica o apparente, ritenuto tardiva la istanza di rimborso del credito Iva presentata dal Fallimento in data 27 luglio 2018; - che, in relazione al primo motivo di ricorso, appare necessario acquisire il fascicolo d’ufficio dei gradi di merito; P.Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo d’uffic
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